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Ora alternativa alla religione cattolica: scarica progetti di studio assistito e di attività alternativa

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L’insegnamento della religione cattolica (IRC) nella scuola italiana è l’unica disciplina scolastica che può essere scelta o meno da famiglie e studenti per il proprio corso di studi; per chi sceglie di non partecipare all’ora di religione, la normativa prevede varie alternative. L’Accordo di Villa Madama, all’articolo 9, punto 2, ratificato con la legge 25 marzo le 1985, numero 121 (che integrano e in parte modificano i Patti Lateranensi del 1929) sancisce il diritto per gli studenti di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica. Il comma 2 del citato articolo 9 recita espressamente che: “La Repubblica italiana, riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano, continuerà ad assicurare, nel quadro delle finalità della scuola, l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado. Nel rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità educativa dei genitori, è garantito a ciascuno il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi di detto insegnamento. All’atto dell’iscrizione gli studenti o i loro genitori eserciteranno tale diritto su richiesta dell’autorità scolastica, senza che la loro scelta possa dar luogo ad alcuna forma di discriminazione”.

Scegliere di frequentare l’ora di religione

A norma del Concordato, l’insegnamento della religione cattolica è una disciplina assicurata nelle scuole di ogni ordine e grado e sottoposta alla scelta da parte della famiglia o dello studente. Si sceglie tra un SI o un NO unicamente all’inizio di ciascun ciclo scolastico. La scelta effettuata ha automaticamente valore per gli anni successivi. Può essere modificata su iniziativa della famiglia o dell’alunno entro la scadenza delle iscrizioni per l’anno scolastico successivo.

Riferimenti normativi

L’attuale normativa prevede che gli istituti possano offrire le seguenti opzioni per gli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica:

  • a) attività didattiche e formative;
  • b) attività di studio e/o di ricerca individuali con assistenza di personale docente;
  • c) libera attività di studio e/o ricerca individuali senza assistenza di personale docente;
  • d) non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica (per le scuole superiori).

La scelta tra l’IRC e le altre opzioni

All’atto dell’iscrizione viene fornita una scheda dove i genitori degli alunni minorenni o gli studenti maggiorenni devono indicare la scelta tra l’IRC e le altre opzioni sopra indicate. La scuola deve comunque fornire ogni anno un’adeguata informazione e garantire la possibilità di modificare o confermare la scelta (T.U. art. 310); nella CM 4 del 15-01-10 per le scuole dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione si chiarisce che la scelta si effettua per tutto il corso degli studi, ma si può modificare all’atto di iscrizione per l’anno successivo. A seguito di questi pronunciamenti e a chiarimento della normativa è uscita la C.M. n. 63 del 13 luglio 2011 che chiarisce che verso gli alunni/studenti che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica, debbano essere posti in essere tutti gli adempimenti necessari per garantire il diritto di frequentare attività alternative.

Attività didattiche e formative

Comprendono la Disciplina alternativa all’IRC, stabilita e approvata dal Collegio dei Docenti. La valutazione della disciplina non esprime voti ma soltanto un giudizio e analogamente a quanto avviene per l’IRC, non fa media alla fine dell’anno scolastico e non determina debiti o la mancata promozione. Nello scrutinio finale, qualora si richieda una deliberazione da adottarsi a maggioranza, il voto espresso dall’insegnante dell’Attività alternativa, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale. La scelta degli argomenti disciplinari è concordata all’interno del Collegio Docenti, tenendo conto della Circolare ministeriale n. 131 del 3 maggio 1986: “Fermo restando il carattere di libera programmazione, queste attività culturali e di studio devono concorrere al processo formativo della personalità degli studenti.

Attività di studio e/o di ricerca individuali con assistenza di personale docente

Le attività didattiche di questa opzione sono libere e non prevedono alcun programma, ma avviene con l’assistenza di personale messo a disposizione dall’Istituto e scelto all’interno del corpo docente. L’insegnante però non vota e non esprime giudizi durante gli scrutini.

Libera attività di studio e/o ricerca individuali senza assistenza di personale docente

Può essere svolta dagli alunni che non scelgono le prime due opzioni, perché per scelta entrano in seconda ora (scuola secondaria) o escono anticipatamente non frequentando le ore di ICR e delle Attività alternative a questa.

Non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica

L’opzione potrà essere attuata previa sottoscrizione delle indicazioni per iscritto dal genitore o da esercita la responsabilità genitoriale dell’alunno minorenne relative alle modalità di uscita dell’alunno dalla scuola, secondo quanto previsto con la C.M. n. 9 del 18/1/1991. Lo studente non partecipa ad alcuna attività didattica.

La scelta di allontanarsi o di assentarsi dall’edificio, la CM 18-1-1991, n. 9 e la Sentenza della Corte costituzionale n. 13 dell’ 11- 14 gennaio 1991

Istruzioni applicative in merito all’organizzazione del non obbligo dell’IRC prevede che… “i moduli organizzativi predisposti dall’amministrazione scolastica per corrispondere al non-obbligo, consistenti in: a) attività didattiche e formative; b) attività di studio e/o ricerca individuale con assistenza di personale docente; c) ‘nessuna attività’, intesa come libera attività di studio e/o ricerca senza assistenza di personale docente, non siano per il momento esaustivi residuando il problema se lo “stato di non obbligo” possa avere tra i suoi contenuti anche quello di non presentarsi o allontanarsi dalla scuola. In proposito la Corte chiarisce che l’esercizio della libertà di religione è garantito con il diritto di scelta se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento di religione cattolica e che le varie forme di impegno scolastico offerte dall’organizzazione scolastica alla libera scelta dei non avvalentisi non hanno, quindi, più alcun rapporto con la libertà di religione, ma attengono alle modalità organizzative della scuola. Da ciò discende la valutazione, assolutamente logica, della Corte Costituzionale che «alla stregua dell’ attuale organizzazione scolastica è innegabile che lo stato di non obbligo può comprendere, tra le altre possibili, anche lo scelta di allontanarsi o di assentarsi dall’edificio della scuola» .

La normativa in sintesi

Accordo di Villa Madama nel 1984 che revisiona il Concordato del 1929, come detto, al comma 2 dell’art. 9 prevede cha “la Repubblica italiana, riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i princìpi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano, continuerà ad assicurare, nel quadro delle finalità della scuola, l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado. Nel rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità educativa dei genitori, è garantito a ciascuno il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi di detto insegnamento. All’atto dell’iscrizione gli studenti o i loro genitori eserciteranno tale diritto, su richiesta dell’autorità scolastica, senza che la loro scelta possa dar luogo ad alcuna forma di discriminazione”.

Sentenza n.203 del 1989 che insiste su quest’ultimo punto “il principio di laicità è in ogni sua implicazione rispettato grazie alla convenuta garanzia che la scelta non dia luogo a forma alcuna di discriminazione. (…). La previsione come obbligatoria di altra materia per i non avvalentisi sarebbe patente discriminazione a loro danno, perché proposta in luogo dell’insegnamento di religione cattolica, quasi corresse tra l’una e l’altro lo schema logico dell’obbligazione alternativa, quando dinanzi all’insegnamento di religione cattolica si è chiamati a esercitare un diritto di libertà costituzionale non degradabile, nella sua serietà e impegnatività di coscienza, a opzione tra equivalenti discipline scolastiche. Lo Stato è obbligato, in forza dell’Accordo con la Santa Sede, ad assicurare l’insegnamento di religione cattolica. Per gli studenti e per le loro famiglie esso è facoltativo: solo l’esercizio del diritto di avvalersene crea l’obbligo scolastico di frequentarlo. Per quanti decidano di non avvalersene l’alternativa è uno stato di non-obbligo. La previsione, infatti, di altro insegnamento obbligatorio verrebbe a costituire condizionamento per quella interrogazione della coscienza che deve essere conservata attenta al suo unico oggetto: l’esercizio della libertà costituzionale di religione”.

Legge 107/2015 evidenzia, con il comma 16, l’obbligo delle scuole di assicurare con il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) ogni obbligatoria pari opportunità eliminando, così, forme di discriminazione.

Legge 121/1985, art. 9, comma 2, e con il D.L. 297/1994, art 310, comma 2.

Ordinanza del Tribunale di Padova n. 1176 del 30 luglio 2010 che ricorda, se mai ve ne fosse bisogno (forse per qualche docente sì) che l’attivazione dei corsi alternativi alla Religione Cattolica costituiscono “un obbligo”. Tale obbligo se dovesse essere disatteso concretizza “un comportamento discriminatorio illegittimo”.

CM 129/86 e 130/86 propone per il primo ciclo, che le attività alternative all’IRC siano indirizzate “all’approfondimento di quelle parti dei programmi più strettamente attinenti ai valori della vita e della convivenza civile” (CM 129/86) e ad un maggior approfondimenti di elementi storici e di educazione civica legati alla tematica. Questo indirizzo viene esteso anche alla secondaria di II grado, per il quale, come recita la CM 130/86, sarebbe utile fare “ricorso ai documenti del pensiero e della esperienza umana relativa ai valori fondamentali della vita e della esperienza umana”.

C.M. n.177 del 13 giugno del 1986 in applicazione della Legge n.281 del 1986 “Capacità di scelte scolastiche e di iscrizione nelle scuole secondarie superiori”; l’articolo 1 così recita “1. Gli studenti della scuola secondaria superiore esercitano personalmente all’atto dell’iscrizione, a richiesta dell’autorità scolastica, il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica. 2. Viene altresì esercitato personalmente dallo studente il diritto di scelta in materia di insegnamento religioso in relazione a quanto previsto da eventuali intese con altre confessioni. 3. Le scelte in ordine ad insegnamenti opzionali e ad ogni altra attività culturale e formativa sono effettuate personalmente dallo studente. 4. I moduli relativi alle scelte di cui ai precedenti commi devono essere allegati alla domanda di iscrizione.

C.M. n.211 del 24 luglio del 1986 recita “il Collegio dei docenti provveda subito a programmare le attività previste per gli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica. Ciò fatto, lo stesso Collegio dei docenti ne informerà tempestivamente i Consigli di classe (per la scuola media) e quelli di interclasse (per la scuola elementare) perché questi, al fine di offrire al Collegio dei docenti ogni compiuto elemento di valutazione per la definizione di tali attività, sentano i genitori interessati o chi esercita la potestà; – nelle scuole secondarie superiori, il Collegio dei docenti provveda subito a programmare le attività culturali e di studio per gli studenti che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica, curando, nelle forme ritenute più opportune, la tempestiva convocazione di detti studenti onde acquisirne proposte utili alla definizione delle attività stesse”.

Nota del MEF n. 26482 del 7 marzo 2011 che ricorda che l’insegnamento delle attività alternative “costituiscono un servizio strutturale obbligatorio. Ciò significa che le scuole hanno l’obbligo di attivare attività in sostituzione delle ore di religione cattolica. La nota chiarisce che le attività proposte dovranno riguardare attività didattiche, formative di studio in gruppo o attività individuali, da svolgersi con l’assistenza di docenti appositamente incarica e all’interno dei locali della scuola.

Sentenza n.13 del 1991, la C.M. del 18 gennaio 1991 n. 9 chiarisce che “l’ulteriore scelta offerta agli studenti non avvalentisi di allontanarsi o di assentarsi dall’edificio della scuola va dunque regolata in base ai seguenti fondamentali criteri: a) quello attinente alle esigenze di buona organizzazione; b) quello attinente alla responsabilità della pubblica amministrazione che ha il dovere di vigilanza sugli alunni con particolare riguardo a quelli minori degli anni diciotto. Sotto il primo profilo è chiaro che l’organizzazione della scuola non consente scelte episodiche, discontinue e disordinate”.

Consiglio di Stato ordinanze n. 578 e n.579 del 1987, sospende le decisioni del Tar del Lazio, sentt. 1273 e 1274 del 1987 “nella parte in cui queste affermano il diritto degli alunni non avvalentisi dell’insegnamento religioso o di altro insegnamento alternativo «ad allontanarsi dalla scuola con conseguente riduzione, per loro, del normale orario scolastico» (C.M. n.316/1986).

Sentenza del Consiglio di Stato del 7 maggio 2010, la n. 02749 che in un passo, si è soffermata proprio su questo aspetto specifico, relazionando quanto segue: “la mancata attivazione dell’insegnamento alternativo può incidere sulla libertà religiosa dello studente o delle famiglia: la scelta di seguire l’ora di religione potrebbe essere pesantemente condizionata dall’assenza di alternative formative, perché tale assenza va, sia pure indirettamente ad incidere su un altro valore costituzionale, che è il diritto all’istruzione sancito dall’art. 34 Cost. Ciò evidentemente non contraddice il carattere facoltativo dell’insegnamento alternativo: tale insegnamento è, e deve restare, facoltativo per lo studente, che può certamente non sceglierlo senza essere discriminato, ma la sua istituzione deve considerarsi obbligatoria per la scuola”

Modulo ufficiale per la scelta

Il Ministero ha emanato un modulo ufficiale per la scelta dell’ insegnamento della religione cattolica a scuola
Il Modulo per la scelta va sottoposto a tutti gli studenti che si iscrivono alla scuola al primo anno della scuola primaria e al primo anno della scuola secondaria di secondo grado o formazione professionale.

Modulo ufficiale per la scelta dell’IRC

Non è possibile modificare o integrare il Modulo ufficiale, perché è l’unico modulo strettamente coerente con le disposizioni delle sentenze della corte costituzionale.

Questo Modulo ufficiale per la scelta dell’IRC può essere sottoposto a famiglie o studenti ogni anno?

Il Modulo ufficiale per la scelta dell’IRC, che fa riferimento ad una proposta di attività progettate su tutti gli anni del ciclo scolastico, va sottoposto a famiglie o studenti solo per la iscrizione al primo anno della primaria e al primo anno della scuola secondaria di secondo grado. La scuola può eventualmente segnalare, per chi volesse modificare la scelta negli anni successivi, di recarsi in segreteria entro la scadenza delle iscrizioni per l’anno successivo.

Il Modulo ufficiale per la scelta dell’IRC può essere consegnato anche in corso d’anno?

Non è possibile modificare la scelta in corso d’anno scolastico, perché ciò contrasterebbe con il principio di curricolarità, e quindi di programmazione, apprendimento e valutazione dell’IRC.

Per chi si avvale dell’IRC

Per chi sceglie di avvalersi, l’IRC diventa disciplina curricolare. Per lo studente si crea l’obbligo scolastico di frequentarlo e il diritto di averne una valutazione, anche in relazione agli indirizzi dei relativi piani di studio provinciali.

L’IRC è una disciplina facoltativa, opzionale o obbligatoria?

L’IRC è una disciplina garantita dalla Repubblica perciò obbligatoria per lo Stato, ma sottoposta a scelta e quindi, sotto questo profilo, facoltativa per famiglie o studenti. Non è invece una disciplina opzionale perché la scelta è fra un SI o un NO all’IRC, non tra opzioni diverse di pari dignità. È infine una disciplina obbligatoria per chi la sceglie, perché in questo caso viene a stabilirsi un curricolo obbligatorio scolastico che prevede anche l’IRC.

Per chi non si avvale dell’IRC: le quattro opzioni

L’istituzione scolastica è tenuta ad offrire agli studenti che non si avvalgono dell’IRC quattro possibili opzioni di attività alternativa:

  • attività didattiche e formative
  • attività di studio e/o ricerca individuali con assistenza di personale docente
  • libera attività di studio e/o ricerca individuale senza assistenza di personale docente (per il secondo ciclo d’istruzione)
  • non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica.

Quando va sottoposto il modello della scuola con le opzioni di chi non si avvale dell’IRC

Compete all’istituzione scolastica organizzare le quattro opzioni in alternativa all’IRC ed è importante che la scuola abbia un quadro di riferimento rispetto alle opzioni del modello per chi non si avvale dell’IRC , anch’esso previsto dalla normativa. Tale modello va sottoposto unicamente a chi ha scelto di non seguire l’IRC e quindi in un momento diverso e successivo rispetto al Modulo ufficiale per la scelta dell’IRC.

Come deve impostare la scuola le attività didattiche alternative all’IRC (opzione A)?

Le attività didattiche alternative all’IRC (opzione A) non consistono in una disciplina scolastica costituita e definita a livello centrale, ma si tratta comunque di attività di rilievo didattico e formativo offerte dalla scuola a chi non si avvale dell’IRC. Definire e programmare le attività didattiche e formative spetta infatti al Collegio dei docenti entro il primo mese dall’inizio delle lezioni; al Consiglio dell’Istituzione competono invece gli aspetti organizzativi.

Quali sono i contenuti delle attività didattiche alternative all’IRC (opzione A)?

I contenuti di queste attività vengono impostati dalla scuola con l’attenzione al fatto che non devono risultare discriminanti; pertanto, non si può prevedere che essi sviluppino programmi curricolari, costituendo ciò un ingiustificato vantaggio per chi non si avvale che verrebbe a godere di un supplemento orario in alcune materie. Gli orientamenti che emergono dalla normativa indicano che tali attività didattiche alternative siano volte, per la scuola primaria, “all’approfondimento di quelle parti dei programmi più strettamente attinenti ai valori fondamentali della vita e alla convivenza civile” (CC.MM. 129 del 1986). Il suggerimento si estende e si specifica nell’ordine secondario dove la CM 130/86 invita per la scuola secondaria di primo grado ad approfondire “le tematiche dei valori fondamentali della vita e della convivenza civile”, individuandole nei programmi di storia e di educazione civica, mentre la CM 131/86 aggiunge per la scuola secondaria di secondo grado anche i programmi di filosofia, suggerendo in maniera più vasta di far ricorso anche ai documenti del pensiero e dell’esperienza umana relativa ai predetti valori. Ovviamente l’orientamento della normativa citata va opportunamente aggiornato in riferimento ai recenti ordinamenti e piani di studio provinciali.

Come si valutano le attività didattiche alternative all’IRC (opzione A)?

Anche per le attività didattiche alternative, quantunque non si configurino come disciplina scolastica in senso stretto, si dà luogo a valutazione.

Altre opzioni alternative all’IRC: opzione B

Anche le attività di studio o ricerca assistite (opzione B) devono essere programmate e organizzate dalla scuola attraverso i suoi organi collegiali. Si tratterà di destinare soluzioni operative (locali, classi, orari) agli alunni che optano per queste attività, definendo le modalità dell’assistenza agli studenti da parte del personale docente. Il Collegio dei docenti è deputato a ciò.

Altre opzioni alternative all’IRC: opzione C

La libera attività di studio individuale (opzione C), rivolta ai soli alunni della scuola secondaria di secondo grado, prevede solamente, da parte dell’istituto scolastico, la definizione e predisposizione dei locali o degli spazi per svolgere tale attività, rimanendo comunque fermo per la scuola l’obbligo di vigilanza. L’opzione di non frequenza della scuola nelle ore di IRC (opzione D) esige il solo rispetto dei doveri di vigilanza, che consistono principalmente nel raccogliere le dichiarazioni dei genitori o degli studenti maggiorenni circa il subentro delle loro responsabilità con l’eventuale uscita da scuola.

Conseguenze organizzative della scelta

Per la sua particolarità, la scelta dell’IRC comporta anche ricadute che possono incidere nella concreta organizzazione scolastica. Da questo punto di vista si sono consolidati alcuni punti fermi che fanno parte della gestione dell’’IRC. Sostanzialmente, la scelta tra il SI o il NO all’IRC non può avere alcun effetto discriminante per lo studente né riguardo alla formazione delle classi, né in merito alla collocazione oraria dell’IRC nell’arco della giornata e della settimana fatti salve le ipotesi nelle quali il genitore (di alunno del I Ciclo) non decida i avvalersi di nulla, preferendo l’ingresso posticipato e l’uscita anticipata del figlio (caso per il quale è necessario la modulazione dell’orario funzionale a tale scelta). Si ricorda, comunque e sempre, l’obbligo di vigilanza in capo a quanti operano nella scuola prescindendo la materia insegnata o il ruolo rivestito.

La vigilanza sugli alunni

Solo a titolo informativo si ricordano i doveri dei docenti e del personale ATA relativamente alla vigilanza sugli alunni.

Li puntualizziamo prendendo spunto da un eccellente regolamento elaborato dall’Istituto Professionale per i Servizi, l’industria e l’artigianato ‟Galileo Galilei” di Caltanissetta cui dedicheremo un apposito articolo e che qui richiamiamo per porre rimedio ad alcuni atteggiamenti omissivi della vigilanza:

  • La corretta e puntuale azione di vigilanza rivolta agli alunni oltre che un dovere istituzionale rappresenta un aspetto di particolare rilevanza dell’organizzazione scolastica e un fattore che concorre a garantire la qualità della attività professionale e dell’offerta formativa proposta dall’Istituto.
  • La vigilanza degli alunni si configura come obbligo di servizio dei docenti, nonché dei collaboratori scolastici;
  • Lo specifico quadro normativo di riferimento è di natura sia legislativa (art. 2047-2048 del Codice Civile relativo alla responsabilità dei precettori; art.61 della L. 11 luglio 1980 n. 312 concernente la disciplina della responsabilità patrimoniale del personale della scuola) sia contrattuale (CCNL Scuola vigente).
  • Ai sensi dell’art. 2047 c.c. “in caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell’incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto”. L’art. 2048 , 3° c. del c.c. prevede una responsabilità “aggravata” a carico dei docenti in quanto essa si basa su di una colpa presunta, ossia sulla presunzione di una “culpa in vigilando”, di un negligente adempimento dell’obbligo di sorveglianza sugli allievi, superabile solo con la prova liberatoria di non aver potuto impedire il fatto.
  • Presupposto della responsabilità per la cosiddetta “culpa in vigilando” è l’accertamento che il danno sia l’effetto del comportamento omissivo del sorvegliante nei confronti delle persone affidate alla sorveglianza. Il docente, pertanto, si ritiene possa liberarsi dalla responsabilità (cd prova liberatoria) solo se riesce a dimostrare che, pur essendo presente, non ha comunque potuto evitare l’evento poiché lo stesso si sarebbe manifestato in modo imprevedibile, repentino e improvviso. Vi è quindi una presunzione di responsabilità a carico dell’insegnante che può essere superata solo dimostrando di aver esercitato correttamente la funzione di sorveglianza sugli alunni.
  • Per quanto concerne le norme pattizie si evidenzia, in particolare, che per assicurare l’accoglienza e la vigilanza sugli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni e ad assistere all’uscita degli alunni medesimi.
  • L’obbligo di vigilanza sugli alunni durante le attività scolastiche e durante gli spostamenti degli stessi da un plesso all’altro, da una sede all’altra, da un’aula all’altra ecc, ricade principalmente sui docenti secondo la confermata giurisprudenza esistente. Nessuna motivazione può essere addotta a discolpa dell’omessa vigilanza specie se l’alunno è in classe e si lascia uscire omettendone il controllo o la vigilanza (cosa per altro frequente nei casi in cui taluni insegnanti abbandonano fuori gli alunni credendo, in tal modo, di infliggere una punizione (di per se stessa oggetto di possibile azione disciplinare del DS).

.Progetti di studio assistito e di attività alternativa all’insegnamento religione cattolica

I progetti allegati “Studio assistito e recupero lingua italiana” (Prof.ssa Stefania Piziali) e “Attività alternativa all’insegnamento religione cattolica” (responsabili professoresse Silvia Luisa, Bruna Pegoraro, Regilinda Cappelli, Riballo Grazia, Silvia Luisa Bruna Pegoraro) sono stati elaborati dai docenti dell’Istituto Comprensivo “G. D. Petteni” di Bergamo (guidato magistralmente dal Dirigente Scolastica: Prof.ssa Feroldi Alessandra) e rientrano tra le scelte che possono effettuare gli alunni, per essi i genitori, se minorenni, in caso che non vogliano avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica.

Studio assistito insegnamento alternatico religione cattolica

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