Supplenze sostegno ai docenti senza titolo solo se mancano specializzati. È il principio della legge 104, svolta nelle nomine a Benevento

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Supplenze anno scolastico 2022/23: l’Ufficio Scolastico di Benevento, dopo una prima tornata di nomine la scorsa settimana fa il punto della situazione grazie ai reclami pervenuti, corregge gli errori materiali, ristabilisce un importante principio per gli alunni con disabilità: il diritto ad avere l’insegnante di sostegno con titolo di specializzazione e solo in subordine senza titolo.

Scrive l’Ufficio Scolastico di Benevento

RISCONTRATE incongruenze nelle disponibilità messe a bando dovute ad un disallineamento delle operazioni di immissione in ruolo, ad errori materiali nonché ad errate comunicazioni da
parte delle Istituzioni scolastiche;

VISTO in ogni caso l’art. 14, comma 6, della l. 104/1992 secondo il quale: “L’utilizzazione in posti di sostegno di docenti privi dei prescritti titoli di specializzazione è consentita unicamente
qualora manchino docenti di ruolo o non di ruolo specializzati”;

RITENUTO prioritario il diritto dell’alunno diversamente abile ad essere seguito da un docente specializzato;

ESAMINATI i reclami pervenuti;

RITENUTO di dover intervenire in autotutela per ristabilire la corretta attribuzione delle sedi;

In considerazione di ciò  vengono disposte le rettifiche.

L’ordine di attribuzione dei posti di sostegno è indicato dall’OM n. 112

L’ordine in cui attribuire le supplenze su posti di sostegno è infatti indicato nell’OM n. 112 del 6 maggio 2022 e se è vero che si può arrivare ad assegnare le supplenze a docenti privi del titolo di specializzazione, l’operazione deve essere residuale rispetto alle nomine dei docenti specializzati.

L’ordine infatti è

  1. elenchi di sostegno delle graduatorie ad esaurimento (si precisa che: gli aspiranti sono inclusi negli elenchi di sostegno delle scuola dell’infanzia e primaria con la medesima posizione di fascia e correlato punteggio con cui risultano inclusi nella corrispettiva GAE; gli aspiranti sono inclusi negli elenchi di sostegno delle scuola secondaria di primo e secondo grado in base alla migliore collocazione di fascia con cui figurano in una qualsiasi GAE di scuola secondaria del relativo grado e col corrispondente punteggio); in caso di esaurimento o incapienza dei predetti elenchi
  2. GPS sostegno prima fascia; in caso di esaurimento o incapienza della predetta GPS
  3. GPS sostegno seconda fascia; in caso di ulteriore incapienza
  4. GaE posto comune (sulla base della migliore collocazione di fascia col relativo miglior punteggio); in subordine
  5. GPS posto comune, esclusi gli aspiranti inseriti nelle GPS sostegno del relativo grado (sulla base della migliore collocazione di fascia col relativo miglior punteggio).

Dunque, qualora non sia possibile assegnare le supplenze agli aspiranti specializzati (punti 1, 2 e 3 sopra riportati), le stesse vengono assegnate ai docenti privi del titolo di specializzazione, attingendo da GaE e GPS posto comune (punti 4 e 5 sopra riportati), relativamente alle quali (escluse quelle della scuola dell’infanzia e primaria), si ricorre alle cosiddette graduatorie incrociate (ove confluiscono i docenti delle varie classi di concorso, secondo la migliore collocazione di fascia col relativo miglior punteggio).

La consulenza

È possibile richiedere consulenza all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale)

È possibile seguire gli aggiornamenti tramite il tag Graduatorie di istituto e Supplenze

GPS e Supplenze 2022/23: i dubbi dopo l’esito delle nomine: completare spezzone, secondo turno di nomina, MAD? [SPECIALE]

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