Legittimo licenziamento di un DSGA che si appropria di somme della scuola anche se poi le restituisce. Sentenza

WhatsApp
Telegram

Nel caso in commento si affronta il licenziamento irrogato per avere il lavoratore posto in essere condotte dolose in danno dell’Amministrazione di gravità tale da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro, in particolare per essersi appropriato, secondo le modalità di cui alla contestazione di addebiti, di denaro appartenente all’Amministrazione per un importo complessivo di quasi 200mila euro. Si pronuncia la Cassazione Civile Sent. Sez. L Num. 27132/2022 rigettando il ricorso del dipendente.

Sui termini dell’avvio del procedimento disciplinare
La giurisprudenza di legittimità,  con orientamento consolidato  ha affermato che in tema di pubblico impiego contrattualizzato, ai fini della decorrenza del termine perentorio previsto per la conclusione del procedimento disciplinare dall’acquisizione della notizia dell’infrazione (ex art. 55-bis, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001), in conformità con il principio del giusto procedimento, come inteso dalla Corte cost. (sentenza n. 310 del 5 novembre 2010), assume rilievo esclusivamente il momento in cui tale acquisizione, da parte dell’ufficio competente regolarmente investito del procedimento, riguardi una “notizia di infrazione” di contenuto tale da consentire allo stesso di dare, in modo corretto, l’avvio al procedimento disciplinare, nelle sue tre fasi fondamentali della contestazione dell’addebito, dell’istruttoria e dell’adozione della sanzione; ciò vale anche nell’ipotesi in cui il protrarsi nel tempo di singole mancanze, pur da sole disciplinarmente rilevanti, integri una autonoma e più grave infrazione (Cass., n. 11635 del 2021, n. 21193 del 2018).

Legittimo il licenziamento di un DSGA che si appropria di somme della scuola anche se poi le restituisce
Veniva dedotta dal lavoratore la violazione e falsa applicazione dell’art. 95 del CCNL Comparto Scuola in relazione all’art. 2106, cod. civ., ed ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ. Il ricorrente, dopo aver ripercorso la disposizione contrattuale e i fatti di causa, contestava il giudizio di proporzionalità alla base della sanzione espulsiva, tenuto conto, in particolare, della intervenuta restituzione delle somme sottratte e della ragione che avevano dato luogo alla sottrazione:

Occorre ribadire che in tema di licenziamento per giusta causa, ai fini della valutazione di proporzionalità della sanzione è insufficiente un’indagine che si limiti a verificare se il fatto addebitato è riconducibile alle disposizioni della contrattazione collettiva che consentono l’irrogazione del licenziamento, essendo sempre necessario valutare in concreto se il comportamento tenuto, per la sua gravità, sia suscettibile di scuotere la fiducia del datore di lavoro e di far ritenere che la prosecuzione del rapporto si risolva in un pregiudizio per gli scopi aziendali, con particolare attenzione alla condotta del lavoratore che denoti una scarsa inclinazione ad attuare diligentemente gli obblighi assunti e a conformarsi ai canoni di buona fede e correttezza.
Ciò considerando che non è vincolante la tipizzazione contenuta nella contrattazione collettiva ai fini dell’apprezzamento della giusta causa di recesso, rientrando il giudizio di gravità e proporzionalità della condotta nell’attività sussuntiva e valutativa del giudice, purché vengano valorizzati elementi concreti, di natura oggettiva e soggettiva, della fattispecie, coerenti con la scala valoriale del contratto collettivo, oltre che con i principi radicati nella coscienza sociale, idonei a ledere irreparabilmente il vincolo fiduciario.

Appropriarsi di risorse della scuola compromette il vincolo fiduciario
Nella specie, la Corte d’Appello  ha effettuato il giudizio di proporzionalità, rilevando che al ricorrente erano state contestate condotte gravissime per un pubblico funzionario e cioè l’appropriazione serialmente perpetrata nel corso di anni e anni di risorse pubbliche altrimenti destinate al funzionamento della scuola.
Si era quindi verificata la non riparabilità della frattura del nesso fiduciario tra il funzionario e l’Amministrazione datrice di lavoro. Il giudice di appello ha preso in esame l’appropriazione serialmente perpetrata nel corso degli anni di risorse pubbliche rilevando come la stessa costituiva una condotta idonea a ledere il vincolo fiduciario, e in relazione a ciò ha dedotto l’irrilevanza delle ragioni addotte dal lavoratore.

WhatsApp
Telegram

Abilitazione all’insegnamento 30 CFU. Corsi Abilitanti online attivi! Università Dante Alighieri