Pensionamenti docenti e ATA 2022, domanda cessazione servizio: chi deve presentarla e chi no

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Il MI ha pubblicato il DM n. 238/2022, riguardante i pensionamenti del personale scolastico dal 1° settembre 2023, e la relativa nota illustrativa n. 31924 dell’8 settembre 2022. Chi va in pensione d’ufficio e chi a domanda.

Domande

Il personale docente, educativo e ATA interessato (e i dirigenti scolastici), ai fini del pensionamento dal 1° settembre 2023, deve presentare due distinte istanze:

  1. domanda di cessazione dal servizio: va presentata entro il 21 ottobre 2022 (i dirigenti scolastici entro il 28 febbraio 2023), tramite Istanze Online, da parte di coloro i quali sono in possesso dei previsti requisiti per accedere ad una delle diverse tipologie di pensionamento: VecchiaiaAnticipataOpzione donnaQuota 100 e Quota 102Qui i diversi requisiti richiesti
  2. domanda di pensione: va presentata all’Inps in modalità telematica (online), anche tramite l’assistenza gratuita del Patronato, ovvero tramite Contact Center Integrato, almeno 6 mesi prima della decorrenza del trattamento pensionistico (in modo da aver liquidata la pensione dal 1° settembre 2023).

La prima domanda, ai fini del pensionamento (o meglio della cessazione dal servizio), non va presentata da tutti, in quanto alcuni saranno collocati a riposo (quindi cesseranno dal servizio) d’ufficio, diversamente dalla domanda di pensionamento.

Chi è collocato a riposo d’ufficio

Coloro i quali saranno collocati a riposo d’ufficio, in base alla tipologia di pensionamento e ai requisiti posseduti, non devono presentare la domanda di cessazione dal servizio. Si tratta del personale che accede alla pensione:

  • di vecchiaia con un’anzianità contributiva di almeno 20 anni e 67 anni d’età compiuti entro il 31 agosto 2023;
  • anticipata con un’anzianità contributiva di almeno 42 anni e 10 mesi (41 anni e 10 mesi per le donne), maturata entro il 31 agosto 2023, e con 65 anni età, compiuti entro la medesima data del 31/08/2023 (pensionamento d’ufficio per limiti d’età ordinamentali).

Chi deve fare domanda

Devono, invece, presentare la domanda di cessazione dal servizio tutti gli interessati che rientrano in una delle seguenti tipologie di pensionamento con i relativi requisiti:

  • pensione di vecchiaia con un’anzianità contributiva di almeno 20 anni e 67 anni d’età, compiuti dopo il 31 agosto 2023 ed entro il 31 dicembre 2023;
  • pensione di vecchiaia con un’anzianità contributiva di almeno 30 anni, maturata entro il 31 agosto 2023, e con 66 anni e 7 mesi d’età, compiuti entro il 31 dicembre 2023 (per i soli docenti dell’infanzia che abbiano prestato servizio in tale grado di istruzione da almeno 7 anni negli ultimi dieci);
  • pensione anticipata con un’anzianità contributiva di almeno 42 anni e 1o mesi (41 anni e 10 mesi per le donne), maturata entro il 31 dicembre 2023;
  • opzione donna (per le sole lavoratrici) con un’anzianità contributiva di almeno 35 anni e 58 anni d’età al 31 dicembre 2021;
  • quota 100 con con un’anzianità contributiva di almeno 38 anni e 62 anni d’età al 31 dicembre 2021;
  • quota 102 con con un’anzianità contributiva di almeno 38 anni e 64 anni d’età al 31 dicembre 2022.

DECRETO E NOTA

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