Sostegno, fumata nera: restano il modello PEI e la quantificazione delle ore in base al range. Niente esonero ma attività differenziate per gli studenti

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Tutto confermato per quanto riguarda il nuovo impianto legato al PEI: il decreto interministeriale 182/2020 verrà solamente ritoccato in alcune parti ma la sostanza sarà uguale, scavalcando dunque la bocciatura del Tar Lazio, la cui sentenza era stata “neutralizzata” dal Consiglio di Stato.

Si tratta delle informazioni provenienti dall’ultima riunione fra Ministero dell’istruzione e Osservatorio Permanente per l’inclusione scolastica e in base a quanto si apprende, non ci saranno modifiche rilevanti.

Informazioni che confermano le indiscrezioni pubblicate da Orizzonte Scuola negli ultimi giorni.

L’unico punto degno di nota sarebbe lo stop all’esonero, ovvero verrebbe cancellata completamente la frase “l’alunno con disabilità è esonerato da alcune discipline di studio“ dal prossimo decreto.

La proposta del Ministero sarebbe quella di prevedere un’attività differenziata di tipo laboratoriale in sostituzione dell’esonero. Ma su questo punto mancano ancora i dettagli e infatti bisogna capire in cosa consisterebbe tale attività differenziata che potrebbe essere introdotta.

Tutto invariato anche per quanto concerne l’assegnazione delle ore di sostegno: la quantificazione avverrà sempre secondo il range.

Di conseguenza, il modello di PEI resta quelli previsti dal decreto 182/2020.

E ancora: altre possibili limature:

 la partecipazione dei genitori al GLO, dove potrebbero essere previsti più esperti presentati dalla famiglia presenti (esperti anche retribuiti dalla famiglia)

Per quanto riguarda l’orario scolastico, resterebbe ancora senza sbocco la situazione, perché sembra che inseriscano dei vincoli per rendere meno facile l’accesso alla riduzione.

Il Tar aveva motivato in questo modo:

  1. sono state dettate norme generali innovative in materia di inclusione utilizzando lo strumento del Decreto anziché, come sarebbe dovuto avvenire, un regolamento, in osservanza delle norme procedimentali per la emanazione dei regolamenti;
  2. è stata prevista una composizione del GLO diversa da quella contemplata dalla normativa primaria;
  3. è stato previsto l’esonero di discipline per alcune categorie di studenti con disabilità.

Di conseguenza, il Ministero aveva emanato una nota con la quale dava indicazioni operative sugli adempimento alla luce della sentenza.

Il Consiglio di Stato con sentenza pubblicata il 26 Aprile precisa che il decreto non è idoneo a ledere interessi concreti e che l’impugnabilità dei contenuti del Decreto dovrà avvenire nel “concreto provvedere, nei singoli casi particolari, in attuazione o sulla base ed entro i limiti di norme antecedentemente poste.”

“Per riconoscere la diretta impugnabilità dell’atto – continua la sentenza – è dirimente la sussistenza di una lesione concreta ed attuale della situazione soggettiva dell’interessato che determini, a sua volta, la sussistenza di un interesse attuale all’impugnazione, altrimenti l’impugnativa dell’atto finirebbe per trasmodare in un controllo oggettivo sulla legittimità dell’atto generale, in contrasto con gli enunciati principi sulla natura personale, concreta e attuale dell’interesse per cui l’ordinamento accorda tutela.”

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