Pensionamenti docenti e dirigenti scolastici, abolito il trattenimento in servizio. Eccezioni

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Il personale scolastico, al raggiungimento dei limiti d’età per il collocamento a riposo, essendo stato abolito l’istituto del trattenimento in servizio, deve andare in pensione. Le eccezioni.

Domande cessazione e pensione

Il personale docente, educativo e ATA interessato (e i dirigenti scolastici), ai fini del pensionamento dal 1° settembre 2023, deve presentare due distinte istanze:

  1. domanda di cessazione dal servizio [si presenta entro il 21 ottobre 2022 (i dirigenti scolastici entro il 28 febbraio 2023), tramite Istanze Online, da parte di coloro i quali sono in possesso dei previsti requisiti per accedere ad una delle diverse tipologie di pensionamento: Vecchia, Anticipata, Opzione donna, Quota 100 e Quota 102. Qui i diversi requisiti richiesti]
  2. domanda di pensione [si presenta all’Inps in modalità telematica (online), anche tramite l’assistenza gratuita del Patronato, ovvero tramite Contact Center Integrato, almeno 6 mesi prima della decorrenza del trattamento pensionistico (in modo da aver liquidata la pensione dal 1° settembre 2023].

Di seguito i requisiti per ciascuna tipologia di pensionamento:

  • pensione di vecchiaia, con un’anzianità contributiva di almeno 20 anni e 67 anni d’età, compiuti dopo il 31 agosto 2023 ed entro il 31 dicembre 2023 (chi compie i 67 anni d’età entro il 31/08/2023 è collocato a riposo d’ufficio);
  • pensione di vecchiaia, con un’anzianità contributiva di almeno 30 anni, maturata entro il 31 agosto 2023, e con 66 anni e 7 mesi d’età, compiuti entro il 31 dicembre 2023 (per i soli docenti dell’infanzia che abbiano prestato servizio in tale grado di istruzione da almeno 7 anni negli ultimi dieci);
  • pensione anticipata ordinaria, con un’anzianità contributiva di almeno 42 anni e 1o mesi (41 anni e 10 mesi per le donne), maturata entro il 31 dicembre 2023;
  • opzione donna (per le sole lavoratrici), con un’anzianità contributiva di almeno 35 anni e 58 anni d’età al 31 dicembre 2021;
  • quota 100, con con un’anzianità contributiva di almeno 38 anni e 62 anni d’età al 31 dicembre 2021;
  • quota 102, con con un’anzianità contributiva di almeno 38 anni e 64 anni d’età al 31 dicembre 2022.

Trattenimento in servizio

L’istituto del trattenimento in servizio oltre i limiti d’età era previsto dall’articolo 16 del D.lgs. n. 503/1992, che così recitava:

È in facoltà dei dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici non economici di permanere in servizio, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo per essi previsti.

Il suddetto articolo 16 è stato poi abrogato dal decreto legge n. 90/2014, convertito in legge n. 114/2014. Conseguentemente, è stato abolito l’articolo 509 del D.lgs. 297/94 che si richiamava al medesimo articolo 16 (non tutto l’articolo 509, ma il comma di interesse).

Il trattenimento in servizio, dunque, è stato abolito, eccetto che per il raggiungimento del minimo contributivo e per quanto previsto dall’articolo 1, comma 257, della legge n. 208/2015, come modificato dall’articolo 1, comma 630, della legge n. 205/2017.

Permanenza in servizio oltre i limiti d’età

La permanenza in servizio oltre i limiti d’età, come detto sopra, è possibile in due casi:

  1. impegno in progetti didattici internazionali;
  2. raggiungimento del minimo contributivo ai fini della pensione.

Impegno in progetti internazionali

La succitata normativa (legge n. 208/2015, modificata dalla legge n. 205/2017), leggiamo nella nota n. 31924 dell’8 settembre 2022, prevede che, al fine di assicurare continuità alle attività previste negli accordi sottoscritti con scuole o università dei Paesi stranieri, il personale della scuola impegnato in innovativi e riconosciuti progetti didattici internazionali svolti in lingua straniera, al raggiungimento dei requisiti per la quiescenza, possa chiedere di essere autorizzato al trattenimento in servizio retribuito per non più di tre anni. Il trattenimento in servizio è autorizzato, con provvedimento motivato, dal dirigente scolastico o dal direttore generale dell’ufficio scolastico regionale, nel caso di istanza presentata dai dirigenti scolastici.

Dunque, possono permanere (a domanda) in servizio oltre i limiti d’età, per non più di tre anni, i docenti e i dirigenti che stanno svolgendo progetti didattici internazionali innovativi in lingua straniera, in seguito ad accordi stipulati con scuole o università di Paesi stranieri. Ciò per garantire continuità alle attività previste dai predetti progetti.

Al fine suddetto, è necessaria l’autorizzazione del dirigente scolastico nel caso si tratti di docenti, del direttore generale dell’USR nel caso si tratti di dirigenti scolastici.

Raggiungimento minimo contributivo

Oltre al suddetto personale, possono permanere in servizio oltre il limite d’età tutti coloro i quali devono raggiungere il minimo contributivo ai fini della pensione. Conseguentemente, leggiamo nella nota n. 31924/2022, nel 2023 permarrà in servizio il solo personale che, avendo compiuto 67 anni di età entro il 31 agosto 2023, non sia in possesso di 20 anni di anzianità contributiva entro la medesima predetta data e non abbia presentato domanda di cessazione tramite Istanze Online.

Domanda trattenimento in servizio

Ai fini del trattenimento in servizio, gli interessati devono presentare apposita domanda. Diversamente da quanto accade per le istanze di cessazione dal servizio, che vanno presentate tramite Istanze Online, le domande di permanenza in servizio sono presentate all’USP di riferimento, in formato analogico o digitale, dunque al al di fuori della piattaforma POLIS.

La data ultima di presentazione della domanda è il 21 ottobre 2022.

Precisiamo che la domanda per il trattenimento in servizio va presentata dai soli docenti/dirigenti rientranti nel caso 1 sopra riportato (“impegno in progetti didattici internazionali”).

DECRETO E NOTA

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