Concorso straordinario: il TAR dice no all’equiparazione del servizio prestato nelle scuole paritarie con le statali

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Con l’atto introduttivo del giudizio parte ricorrente chiedeva l’annullamento del decreto direttoriale n. 1081 del 6 maggio 2022 di indizione della procedura concorsuale straordinaria per il reclutamento del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune, nella parte in cui richiedeva, al fine della partecipazione al concorso, quale requisito di ammissione un periodo di servizio triennale svolto negli ultimi cinque anni presso istituti scolastici statali (art. 3), escludendo pertanto dal computo gli incarichi di docenza espletati presso scuole paritarie . Si pronuncia il TAR con sentenza N. 11913/2022 respingendo il ricorso.

Legittima la mancata equiparazione del servizio prestato nelle paritarie con le statali

Il TAR in un suo ragionamento articolato rileva sostanzialmente che essendo il requisito dei tre anni di servizio presso le scuole statali contemplato dalla normativa e in base ai principi di diritto sussistenti è legittima la mancata equiparazione del servizio prestato nelle scuole paritarie con quelle statali.

La normativa, rileva dunque il TAR, è chiara nel riferire la sua portata applicativa unicamente alle graduatorie permanenti ivi disciplinate e a una specifica categoria di soggetti, rivestendo pertanto carattere eccezionale tale per cui deve ritenersi di stretta interpretazione e dunque tutt’altro che fondativa –come sostengono i ricorrenti- di un principio di pari-ordinazione dell’attività di insegnamento svolta presso istituti statali e istituti paritari.

Sul punto si rinvia alla costante giurisprudenza della Corte di cassazione e del Consiglio di Stato, secondo cui la disposizione è insuscettibile di essere applicata “estensivamente o analogicamente” (Corte di cassazione, sezione lavoro, ordinanza 10 novembre 2020, n. 25226 e sentenza 11 dicembre 2019, n. 32386; Consiglio di Stato, sezione sesta, sentenze 4 novembre 2020, n. 6796, n. 6797, n. 6798 e n. 6799; 27 luglio 2020, n. 4770; 28 aprile 2020, n. 2717; 11 febbraio 2011, n. 906; decisione 7 gennaio 2008, n. 6; sezione quarta, decisioni 22 giugno 2004, n. 4382 e 25 marzo 2004, n. 1607; sezione sesta, decisione 9 maggio 2002, n. 2517.

Pertanto, rilevato che il contestato requisito dei tre anni di servizio presso istituti statali è previsto espressamente dalla legge e che, in base ai criteri cronologici, ma anche di specialità, la legge sopravvenuta può abrogare o derogare a una legge precedente, specie in ipotesi di concorso straordinario, le doglianze con cui si prospetta il vizio di violazione di legge sono manifestamente infondate.

Non sussiste alcuna violazione della Costituzione

Affermano i giudici che non è fondata la questione di violazione della Costituzione come sollevata legittimamente dai ricorrenti, poiché un conto è invocare la libertà d’insegnamento per l’attività di docenza esercitata verso gli alunni che sia nelle paritarie che nelle statali deve essere sostanzialmente garantita in modo pieno, un conto è invocare ciò per conseguire una parità di condizione lavorativa tra il personale delle paritarie e quello delle statali.  Quanto poi alla sostenuta violazione dell’art. 33 Cost., su cui parte ricorrente si sofferma maggiormente, v’è da rilevare che la norma costituzionale impone al legislatore di assicurare alle scuole paritarie piena libertà di insegnamento e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali, ma ciò non implica anche una equiparazione piena della disciplina relativa al rapporto di lavoro dei docenti (cfr da ultimo Consiglio di Stato, 8 agosto 2022 n. 6992 che richiama Cons. Stato nn. 4016/2021; 3939/2021), che anzi presenta delle proprie peculiarità rivendicate in ragione proprio di siffatta libertà di insegnamento.

A tal fine, affermano i giudici, è sufficiente richiamare la sentenza (30 luglio 2021 n. 180) con cui la Corte costituzionale ha di recente rimarcato le differenze tuttora esistenti nella disciplina del reclutamento del personale docente e del rapporto di lavoro tra scuole statali e scuole paritarie, concludendo per la legittimità della previsione di cui all’art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994, che come sopra rilevato (punto 2.4) esclude il riconoscimento, ai fini della ricostruzione della carriera, del servizio di insegnamento non di ruolo prestato presso le scuole paritarie.

Concludendo, pertanto, che in considerazione di tutto quanto sopra riportato  non può ritenersi configurabile la piena equiparazione del servizio prestato presso istituti paritari a quello reso presso scuole statali.

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