Percorso 60 CFU abilitazione docenti, il prossimo Governo dovrà varare il DPCM. Cosa c’è da sapere

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Sarà il nuovo Governo, dunque, ad emettere il DPCM che dovrebbe regolare il percorso di abilitazione di 60 CFU così come previsto dalla legge 76/2022, al cui interno c’è la riforma del reclutamento targata Patrizio Bianchi, Ministro dell’Istruzione uscente.

In verità il provvedimento era atteso entro il 31 luglio, ma poi non è stato più varato. Limature normative tra Ministero dell’Istruzione e quello dell’Università per chiudere il dossier che definirà i contenuti e la strutturazione dell’offerta formativa corrispondente a 60 crediti formativi universitari o accademici necessari per la formazione iniziale.

Alla base dei ritardi, in base a quanto risulta, ci sarebbero problemi di natura politica, nel senso che su questo Dpcm ci sarebbero state nei mesi precedenti pressioni affinché i contenuti potessero prendere una direzione oppure un’altra.

Secondo il senatore Mario Pittoni, responsabile del Dipartimento Istruzione della Lega e vicepresidente della commissione Cultura a Palazzo Madama, che aveva fornito un commento poco tempo fa, “vi sono pressioni affinché il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sui percorsi formativi abilitanti all’insegnamento conservi le caratteristiche del vecchio Tfa: numero chiuso (mascherato) e tirocinio pure per chi insegna da una vita. Ma se passa tale approccio, di fatto pesantemente vessatorio nei confronti dei docenti con esperienza e in lista d’attesa anche da nove anni, rischiamo una selezione qualitativa al contrario: cioè che i migliori optino per settori lavorativi più accoglienti rispetto alla scuola”.

Entro il 31 luglio 2022 il provvedimento della presidenza del Consiglio dei Ministri avrebbe dovuto definire

  • i contenuti e la strutturazione dell’offerta formativa corrispondente a 60 CFU/CFA, di cui almeno 10 di area pedagogica, comprendente attività di tirocinio diretto e indiretto non inferiore a 20 CFU/CFA. Per ogni CFU/CFA di tirocinio, l’impegno in presenza nelle classi non può essere inferiore a 12 ore. I
  • il numero di crediti universitari o accademici riservati alla formazione inclusiva delle persone con disabilità
  • la percentuale di presenza alle attività formative necessarie per l’accesso alla prova finale
  • le modalità di svolgimento della prova finale del percorso universitario e accademico, comprendente la prova scritta e orale

Un aspetto importante da sottolineare è che nell’ambito dei 60 CFU è comunque riconosciuta la validità dei 24 CFU/CFA già conseguiti quale requisito di accesso al concorso secondo il previgente ordinamento.

Il decreto stabilirà i criteri per il riconoscimento degli eventuali altri crediti maturati nel corso degli studi universitari o accademici, purché strettamente coerenti con gli obiettivi formativi.

Il costo di partecipazione al corso è interamente attribuito ai corsisti ma vi sarà un prezzo “calmierato” ossia la proposta di un tetto massimo che le Università potranno proporre.

TESTO

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