Supplenze docenti 2022, è possibile cancellarsi dalle GPS per accettare da MAD?

WhatsApp
Telegram
#classe #insegnanti

Supplenze docenti 2022: a fronte di migliaia di incarichi attribuiti da GaE e GPS, i docenti che non hanno ricevuto un incarico vorrebbero capire come comportarsi. Da una parte si registra la chiusura da parte del MInistero alla deroga al divieto di inviare MAD se già inseriti in qualsiasi graduatoria, dall’altro le scuole continuano a convocare tramite MAD, fino ad arrivare agli interpelli nazionali alla ricerca di universitari, a fronte di docenti in possesso di abilitazione ma bloccati in graduatorie da cui non possono lavorare.

Non ho avuto la supplenza da GPS. Posso inviare la MAD?

L’utilizzo delle domande di messa a disposizione avviene nell’ambito delle attribuzione delle supplenze dalle graduatorie di istituto o meglio delle supplenze che attribuiscono i dirigenti scolastici.

Il ricorso alle MAD, nello specifico, è previsto in seguito all’esaurimento delle graduatorie di istituto, utilizzate (come detto sopra) per le supplenze temporanee (malattia, maternità, infortuni, permessi …) e per le supplenze al 30/06 e al 31/08 solo in caso di esaurimento o incapienza delle GaE e delle GPS.

Dalla lettura congiunta della circolare sulle supplenze e dell’OM n. 112/2022 (nello specifico degli articoli 2, commi 5 e 6, e 13, commi 19 e 2), possiamo affermare che si procede all’attribuzione della supplenza tramite domande di messa a disposizione (MAD), dopo l’esaurimento della graduatoria di istituto della scuola in cui si verifica la disponibilità della supplenza e delle graduatorie di istituto delle scuole viciniori della provincia. Dunque, ai fini dell’assegnazione delle supplenze dalle graduatorie di istituto, l’ordine è il seguente:

  1. graduatoria di istituto della scuola in cui vi è la supplenza da attribuire
  2. graduatorie di altri istituti della provincia secondo il criterio di viciniorietà, reso a tale fine disponibile dal sistema informativo
  3. domande MAD

MAD: chi può presentare domanda

La domanda di messa a disposizione, com’è noto, è inviata dagli aspiranti alle scuole per indicare la propria disponibilità ad accettare eventuali incarichi di supplenza nelle medesime (scuole), non tutti però possono presentarla.

L’OM n. 112/2022, infatti, come richiamato nella circolare sulle supplenze, ha disposto che possono presentare le domande MAD i soli aspiranti non inclusi  in nessuna graduatoria della stessa o di altra provincia. 

Nella domanda, gli aspiranti interessati devono dichiarare (ai sensi del DPR 445/2000):

  • il titolo di studio posseduto (e i relativi estremi di conseguimento), compresi gli eventuali CFU/esami necessari per accedere alla classe di concorso (nel caso dei docenti della secondaria);
  • gli estremi del conseguimento dell’eventuale titolo di abilitazione e/o specializzazione posseduti;
  • di non essere inseriti in nessuna graduatoria della stessa o di altra provincia.

Attribuzione della supplenza

Ai fini dell’attribuzione della supplenza tramite MAD, il dirigente scolastico procede nell’ordine seguente:

  • aspiranti abilitati e specializzati (nel caso di supplenza su posto di sostegno);
  • aspiranti in possesso del previsto titolo di studio;
  • aspiranti che stanno conseguendo il titolo di studio (al riguardo non è indicato – nell’OM e nella circolare –  alcun limite riguardo ad esempio agli anni di corso già maturati ovvero ad eventuali CFU già acquisiti).

Sottolineiamo che:

  • sia l’OM che la circolare non forniscono indicazioni in merito all’assegnazione della supplenza in presenza di più aspiranti in possesso di abilitazione/specializzazione o in possesso del titolo di studio, lasciando libertà alle istituzione scolastiche;
  • gli aspiranti, che hanno ottenuto l’incarico tramite MAD, sono sottoposti agli stessi vincoli e criteri  previsti dall’OM 112/2022, incluse le sanzioni di cui all’articolo 14 della medesima ordinanza.

Cosa non dice la circolare

L’OM n. 112 del 6 maggio 2022 non introduce sanzioni, né per l’aspirante, né per la scuola che dovesse assumere – ricorrendone le condizioni – un docente già inserito in GPS di altra provincia(di contro, questo non significa che non potranno essere previste, anche perché  – a differenza degli anni precedenti il divieto è introdotto in una ordinanza e non solo nell’annuale circolare sulle supplenze).

L’ordinanza non indica inoltre quali soluzioni dovrebbero trovare i Dirigenti Scolastici qualora dovessero ritrovarsi nelle medesime condizioni degli ultimi due anni scolastici, quando il ricorso alle MAD è stato massiccio. Probabilmente, con l’aggiornamento delle GPS, la situazione potrebbe essere mutata e il rapporto tra supplenze e aspiranti in graduatoria mutato, i prossimi mesi potremo dire se la previsione del Ministero sarà stata corretta o meno.

E’ possibile richiedere la cancellazione dalla GPS per inviare MAD?

La normativa non dice nulla in proposito. Nel biennio precedenti alcuni Uffici Scolastici hanno pubblicato dei dispositivi di depennamento di alcuni aspiranti dalle GPS, senza l’indicazione del motivo.

Tuttavia una riflessione è doverosa.

E’ vero, al momento il Ministero è sordo alle richieste di poter inviare le MAD. Che non si pensi ad una deroga è stato confermato ai microfoni di Orizzonte Scuola dal Capo Dipartimento Stefano Versari

Supplenze, algoritmo impazzito? “Gli errori non sono del sistema”, ecco la posizione del Ministero. Mad? “Nessuna modifica per il momento” [VIDEO INTERVISTA]

E se è anche vero che la grande difficoltà ad una eventuale delega quest’anno è rappresentata dal fatto che il divieto è stato inserito  nell’ordinanza e non solo nella circolare, è anche vero che se continueranno a susseguirsi gli interpelli nazionali ad un certo punto il Ministero dovrà fare una riflessione, a meno che non si intenda avallare il ragionamento per cui un Dirigente Scolastico dovrebbe preferire l’aspirante senza titolo o addirittura laureando, rispetto al collega abilitato con l’unico difetto di essere iscritto in una GPS da cui non ha ricevuto nessun incarico.

Supplenze da MAD: quale scuola preferisce assumere un docente senza titolo rispetto al collega con titolo, seppure iscritto in GPS?

Quindi forse vale la pena attendere, dato che la cancellazione dalle GPS avrebbe comunque valore per entrambi gli anni di durata delle graduatorie, sia 2022/23 che 2023/24, con l’impossibilità di poter presentare la domanda per le 150 preferenze il prossimo anno scolastico.

La consulenza

È possibile richiedere consulenza all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali)

È possibile confrontarsi sul forum di reciproco aiuto

È possibile seguire gli aggiornamenti tramite il tag Graduatorie di istituto e Supplenze

WhatsApp
Telegram

Abilitazione all’insegnamento 30 CFU. Corsi Abilitanti online attivi! Università Dante Alighieri