Supplenze docenti, non è possibile completare ore della primaria con la secondaria

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Supplenze docenti 2022: uno degli aspetti più delicati in questo primo segmento di assegnazione delle supplenze è quello del completamento orario. Se il completamento viene gestito dall’Ufficio Scolastico nell’ambito delle nomine informatizzate, eventualmente ricorrendo anche a quelle manuali, il problema si riduce. Quando si passa alle graduatorie di istituto invece le cose si complicano.

Una nostra lettrice chiede

Le scrivo per avere un’ informazione su spezzone orario. Ho accettato lo spezzone su posto comune primaria di 7 ore da gps. Dalla stessa scuola ho ricevuto email di convocazione per 6 ore su scuola secondaria di primo grado a028. Come mi comporto? Devo accettare sebbene sia un ordine di scuola diverso? Saluti.

La risposta è negativa (a nostro parere la segreteria non avrebbe dovuto neanche includerla nell’elenco dei convocati, in quanto non può accettare la proposta).

Le regole del completamento orario sono infatti definite nell’OM n. 112 del 6 maggio 2022

L’aspirante cui è conferita una supplenza a orario non intero in caso di assenza di posti interi conserva titolo, in relazione alle utili posizioni occupate nelle diverse graduatorie di supplenza, a conseguire il completamento d’orario, esclusivamente nell’ambito della provincia di inserimento, fino al raggiungimento dell’orario obbligatorio di insegnamento previsto per il corrispondente personale di ruolo, tramite altre supplenze correlate ai posti di cui all’articolo 2 a orario non intero, assegnate dagli uffici scolastici territorialmente competenti anche al di fuori della procedura informatizzata, secondo l’ordine delle preferenze espresse nell’istanza dall’aspirante … 

Il completamento, dunque, è possibile :

  •  per i soli aspiranti, cui è stato conferito uno spezzone in assenza di posti interi;
  • nell’ambito della provincia di inclusione in graduatoria;
  • sino al raggiungimento del previsto orario obbligatorio di insegnamento (18 h nella secondaria; 22+2 nella primaria; 25 nella scuola dell’infanzia);
  • mediante altre supplenze assegnate dagli Uffici Scolastici, anche al di fuori della procedura informatizzata, nell’ambito delle preferenze espresse nella domanda (nell’ordine indicato) .

Completamento da Graduatorie di istituto

L’articolo 13, comma 20, dell’OM n.112/2022, così dispone:

L’aspirante cui è conferita, in caso di assenza di posti interi, una supplenza a orario non intero, anche nei casi di attribuzione di supplenze con orario ridotto in conseguenza della costituzione di posti di lavoro a tempo parziale per il personale di ruolo, conserva titolo, in relazione alle utili posizioni occupate nelle varie graduatorie di supplenza, a conseguire il completamento d’orario, esclusivamente nell’ambito di una sola provincia, fino al raggiungimento dell’orario obbligatorio di insegnamento previsto per il corrispondente personale di ruolo.

Anche in questo caso, il completamento è possibile nel solo caso in cui l’aspirante abbia avuto uno spezzone orario in assenza di posti interi e in una sola provincia, sino al raggiungimento del previsto orario obbligatorio di insegnamento (18 h nella secondaria; 22+2 nella primaria; 25 nella scuola dell’infanzia).

E’ chiaro che, qualora l’aspirante abbia avuto uno spezzone orario da GaE/GPS, può completare dalle graduatorie di istituto, esclusivamente se le GaE/GPS e le GI siano nella medesima provincia, ferme restando le predette condizioni.

N.B. L’OM n. 112 del 6 maggio 2022 precisa ” L’aspirante cui è conferita una supplenza a orario non intero pur in presenza di disponibilità di posti interi, non ha titolo a conseguire alcun tipo di completamento d’orario”

Gradi di istruzione e completamento

A quanto detto sopra, aggiungiamo (sia nel caso di completamento da GaE/GPS e da GI) che il completamento:

  1. è conseguibile con più rapporti di lavoro da svolgere in contemporaneità esclusivamente per insegnamenti per i quali risulti omogenea la prestazione dell’orario obbligatorio di insegnamento del corrispondente personale di ruolo;
  2. per i docenti della scuola secondaria, può realizzarsi per tutte le classi di concorso (sia di primo che di secondo grado), cumulando ore sia appartenenti alla medesima classe di concorso che a classi di concorso diverse.

Nelle disposizioni relative alle graduatorie di istituto, inoltre, è previsto che il completamento può realizzarsi nel limite di massimo tre sedi scolastiche e massimo due comuni, tenendo presente il criterio della facile raggiungibilità.

Riguardo al punto 1 sopra riportato, infine, precisiamo che il completamento d’orario può avvenire esclusivamente tra:

  • supplenza scuola dell’infanzia + supplenza scuola dell’infanzia
  • supplenza scuola primaria + supplenza scuola primaria
  • supplenza scuola secondaria di primo grado + supplenza scuola secondaria di primo grado
  • supplenza scuola secondaria di secondo grado + supplenza scuola secondaria di secondo grado
  • supplenza scuola secondaria di primo grado + supplenza scuola secondaria di secondo grado

La consulenza

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