Il contratto assicurativo nelle scuole: disciplina normativa ed attività istruttoria

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In queste settimane le scuole del Bel Paese sono impegnate con il rinnovo delle polizze assicurative in favore di alunni e personale docente e non. In realtà, le procedure di rinnovo vengono effettuate ben prima dell’inizio dell’anno scolastico, così da non ritrovarsi a ridosso della scadenza ad attività iniziate ed avere il tempo necessario per predisporre i pagamenti in favore della compagnia assicurativa.
Anche l’ANAC, invero, invita le stazioni appaltanti a “dare avvio alle procedure di scelta del nuovo contraente con un congruo anticipo rispetto alla scadenza naturale del contratto” e ciò, proprio per la complessità della materia.

La normativa di riferimento

Le polizze assicurative sottoscritte dalle scuole sono contratti assicurativi disciplinati:

  • dall’art. 1882 e ss. del Codice Civile;
  • dal Codice del Consumo;
  • dagli artt. 165-181 del Codice delle Assicurazioni;

L’Assicurazione, ex art. 1882 c.c., “è il contratto col quale l’assicuratore, verso pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l’assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana”. Tale tipologia contrattuale appartiene alla categoria dei contratti consensuali ed è, altresì, aleatoria, onerosa, a prestazioni corrispettive, di durata, ad esecuzione continuata, per la quale è richiesta la forma scritta ad probationem.

Quanto all’affidamento dei contratti in argomento, le Istituzioni scolastiche sono tenute all’osservanza della normativa comunitaria e nazionale che disciplina i contratti pubblici di servizi; pertanto, durante la procedura, le scuole dovranno osservare quanto stabilito dal D.Lgs. n. 50 del 2016, così come già chiarito dal Ministero dell’Istruzione con la Nota n. 801 del febbraio 2011.

La procedura di affidamento

Visto il tecnicismo della materia, il Dirigente Scolastico potrà avvalersi, come previsto dall’art. 44 del D.I. n. 129/18, dell’attività istruttoria del Direttore S.G.A.; il ruolo di quest’ultimo è particolarmente importante, dato che sarà il soggetto delegato a predisporre dati ed informazioni da sottoporre alle Società assicuratrici – o al broker, nel caso si preferisca avvalersi della sua collaborazione – al fine di approntare un contratto quanto più aderente alle reali esigenze e necessità dell’Istituzione scolastica di riferimento.

Ciò, invero, potrebbe apparire una banalità, ma una corretta informazione su dati quali la sinistrosità pregressa della scuola, i sinistri liquidati, i rischi specifici cui sono esposti alunni e personale scolastico, permette alle società assicuratrici di determinare esattamente il rischio e, di conseguenza, formulare un’offerta adeguata. Sul punto, anche l’ANAC sottolinea come, in alcuni casi, “i bandi non contengono le informazioni necessarie per una corretta determinazione del prezzo della polizza”: ciò fa aumentare il rischio di gare deserte o, altresì, quello di pagare premi eccessivi per coperture sproporzionate.

Con l’attività istruttoria del DSGA si va, quindi, ad individuare il numero di soggetti che dovranno essere coperti dalla polizza e con quali garanzie. Inoltre, si andrà a definire la modalità di scelta del contraente, stimando il valore dell’appalto.

Effettuate queste operazioni, si procederà con la redazione dello schema contrattuale, ove saranno riportati i fabbisogni reali dell’Istituto; esemplificando, se trattasi di Istituto comprensivo, non si richiederà una copertura per i percorsi di alternanza scuola-lavoro, dato che queste attività vengono avviate solo negli istituti superiori.

Inoltre, lo schema contrattuale, come detto sopra, riporterà il valore dell’appalto, il quale dovrà essere rapportato, da un lato, ai massimali richiesti, dall’altro, alla sinistrosità pregressa. Quest’ultimo rappresenta il rapporto tra premi incassati e risarcimenti pagati.

Successivamente, verrà acquisito il CIG, che resterà invariato lungo tutto l’arco di vigenza della polizza, anche nel caso di contratti pluriennali.

Giunti a tal punto, l’istituto scolastico potrà procedere con l’indagine di mercato, attraverso la modalità che riterrà più adeguata, quale:

  • una richiesta di preventivi a due o più operatori economici;
  • una manifestazione di interesse tramite Avviso pubblico;
  • la consultazione di Albo fornitori o elenchi rinvenibili in rete;
  • la consulenza di un broker assicurativo.

L’invito dovrà contenere: modalità di selezione, oggetto e durata dell’appalto, valore economico, motivi di esclusione e termine per la consegna delle offerte.

Spetterà, infine, al Dirigente Scolastico valutare le offerte pervenute e scegliere quella più congrua rispetto alle esigenze della scuola.

Durata del contratto

Il contratto di assicurazione stipulato dalla scuola non deve essere necessariamente annuale, potendo trovare applicazione anche contratti pluriennali. Per la acquisizione del CIG – visto che il quantum delle somme da impegnare non è certo, cambiando di anno in anno in base alla popolazione scolastica – è bene calcolare per eccesso il totale annuale da versare alla compagnia assicuratrice, moltiplicando il premio pro-capite per un numero “ampio” di alunni e personale scolastico.

L’unico obbligo, nel caso di contratti di durata pluriennale, sarà, come previsto dall’art. 45 del D.I. n. 129/18, il passaggio in Consiglio di Istituto per ottenere la delibera.

Il ruolo del broker

Non ci dilungheremo molto sul punto, dato che abbiamo già parlato del broker qui.

Sebbene nella scuola il ruolo del broker sia stato per lungo tempo relegato più a predisporre una procedura selettiva corretta che a far pervenire alla stipula di una polizza realmente adeguata e “calzante” alle necessità della stessa, è bene sottolineare, tuttavia, come il broker possa essere un “alleato” contro la standardizzazione delle coperture assicurative.

Sul punto, invero, si è espressa l’ANAC, affermando che “l’attività del broker tende sempre più a non esaurirsi nella mera individuazione della controparte assicurativa, ma a qualificarsi alla stregua di una collaborazione di ampio respiro con l’amministrazione, tesa alla prevenzione ed alla gestione dei rischi”.

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