Fa supplenze per due anni con stipendio ridotto, il giudice di Vercelli gli riconosce 1.667 euro per mancata assegnazione Rpd

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La retribuzione professionale docenti non può essere negata al personale docente precario: lo ha sentenziato il giudice del Tribunale di Vercelli, sezione Civile-Lavoro, che esaminando il ricorso, patrocinato dall’Anief, presentato lo scorso mese di aprile da una docente per avere insegnato negli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019 senza vedersi assegnata la cosiddetta Rpd, ha reputato la domanda “fondata” per via si “un’ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai colleghi docenti a tempo indeterminato e a quelli a tempo determinato con supplenze annuali”.

Dopo avere rimarcato che la docente, come supplente temporanea, ha offerto un oggettivo “sostegno al miglioramento del servizio scolastico sovrapponibile a quello reso dagli altri colleghi” e che la negazione dell’Rpd non terrebbe conto con quanto è previsto dalla “Corte di Giustizia dell’Unione Europea ed interna (art. 6 d. lgs 268/2011)”, oltre che dalla “Corte di Cassazione con pronuncia del 27.7.2018 n. 20015”, il Tribunale di Vercelli ha stabilito “il diritto della ricorrente alla retribuzione professionale docenti per gli anni scolastici 2017/2018, in relazione al servizio effettivamente prestato in forza dei contratti a tempo determinato sottoscritti quantificata nella somma complessiva di € 1.667,55”.

Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, esprime tutto il suo consenso per “questa ennesima sentenza che tutela il diritto alla riscossione di RPD e CIA mensili, negli ultimi due anni negato anche a decine di migliaia di supplenti “Covid” e tanti immessi in ruolo dopo uno o più anni di supplenze, che hanno percepito gli stipendi da precari ridotti di circa 170 euro mensili. Qualora volessero comprendere l’entità della somma da recuperare possono utilizzare il calcolatore online messo a disposizione gratuitamente da Anief: fatto ciò, potranno attivare, se vogliono, i ricorsi in Tribunale con il patrocinio dello stesso sindacato a vantaggiose condizioni economiche”.

Sono diverse le sentenze di restituzione ai docenti della retribuzione professionale docenti precari, pari a 174.50 euro al mese, negata a tutti gli insegnanti precari (come pure la Cia al personale Ata). Negli ultimi mesi tanti giudici hanno accordato la restituzione dei 174,50 euro al mese, per mancata assegnazione della cosiddetta Rpd: si era espresso favorevolmente a febbraio il tribunale di Forlì, poi quello di Modena, quindi di Catania, in primavera abbiamo avuto la sentenza favorevole di Paola. E ancora, nella provincia di Cosenza, dove una maestra ha recuperato quasi 2mila euro più interessi e un’altra quasi 2.900 euro, poi a Verona, dove il giudice del lavoro ha accordato 1.200 euro per un solo anno di supplenza annuale svolto. Di recente, è stata la volta del Tribunale di Firenze, che ha assegnato quasi 4mila euro più interessi ad una docente.

Dopo avere stabilito che “non essendo provate significative diversificazioni nello svolgimento dell’attività lavorativa fra assunti a tempo indeterminato e supplenti temporanei” e che la mancata assegnazione della Retribuzione professionale docente si traduce nella mancata adozione “del principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola 4 e recepito dall’art. 6 del d.lgs. n. 368/2001”, il Tribunale di Vercelli ha preso posizione: in particolare, riferendosi alla posizione espressa dalla “Suprema Corte”, il giudice ha detto che si tratta di valutazioni “che questo giudice condivide pienamente”, poiché, viene citato nella sentenza che “deve ritenersi che “le parti collettive nell’attribuire il compenso accessorio “al personale docente ed educativo”, senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n. 124/1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell’art. 7 del CCNL 15.3.2001”. Inoltre, nella sentenza si fa riferimento alla sentenza Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 20.9.2018 (causa Motter), che ha stabilito “come la disparità di trattamento fra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato sia giustificata soltanto quando risponda ad una reale necessità”, la quale non corrisponde a questo caso.

Il Tribunale, pertanto, “accoglie il ricorso e conseguentemente accerta e dichiara il diritto della ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall’art. 7 del ccni del 31.08.1999, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il ministero dell’istruzione, e conseguentemente”. inoltre, il giudice “condanna il Ministero resistente al pagamento della somma di € 1.667,55 per gli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo” e “condanna il Ministero resistente alla rifusione delle spese di giudizio che liquida in € 1.100,00 per compenso, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA con distrazione ai difensori antistatari”.

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