Anno di prova docenti neoassunti, fondamentali i 180 giorni di servizio di cui almeno 120 di attività didattiche. Come calcolarli

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Docenti neoassunti 2023/24 o che comunque devono ancora svolgere l’anno di prova e formazione rimandato negli anni precedenti o per nuova possibilità. Uno dei punti fondamentali affinché il percorso sia valido è lo svolgimento di 180 giorni di servizio, di cui almeno 120 di attività didattiche.

Chi deve svolgere l’anno di prova

Il percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio, come leggiamo nel DM n. 226/2022, deve essere svolto da:

  • docenti al primo anno di servizio con incarico a tempo indeterminato, a qualunque titolo conferito, che aspirino alla conferma nel ruolo;
  • docenti per i quali sia stata richiesta la proroga del periodo di formazione e periodo annuale di prova in servizio o che non abbiano potuto completarlo negli anni precedenti. La ripetizione del periodo comporta, in ogni caso, la partecipazione alle connesse attività di formazione, che sono da considerarsi parte integrante del servizio in anno di prova;
  • docenti che hanno ottenuto il passaggio di ruolo;
  • docenti vincitori di concorso, che abbiano l’abilitazione all’insegnamento o che l’acquisiscano ai sensi dell’articolo 13, comma 2 del D.lgs. n. 59/2017 (come modificato dal DL 36/2022, convertito in legge n. 79/2022), che si trovano al primo anno di servizio con incarico a tempo indeterminato (si tratta di quei docenti che saranno assunti in seguito alle nuove disposizioni, di cui al DL 36/2022, convertito in legge n. 79/2022).

Anno di prova docenti già di ruolo, non si ripete nello stesso grado di istruzione

Giorni servizio e attività didattiche

E’ l’articolo 3 del DM 226/2022 a disporre

Il superamento del percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio è subordinato allo svolgimento del servizio effettivamente prestato per almeno centottanta giorni nel corso dell’anno scolastico, di cui almeno centoventi per le attività didattiche.

Come calcolare i 180 giorni di servizio prestato?

L’ufficio scolastico di Brescia già dall’anno scolastico 2021/22 ha dedicato una FAQ a tale argomento:

Sono computabili nei centottanta giorni tutte le attività connesse al servizio scolastico, ivi compresi i periodi di sospensione delle lezioni e delle attività didattiche, gli esami e gli scrutini ed ogni altro impegno di servizio, ad esclusione dei giorni di congedo ordinario, straordinario e di aspettativa a qualunque titolo fruiti.18 Anche se l’attività didattica è organizzata su cinque giorni, il sabato rientra nel conteggio.

• le domeniche e tutti gli altri giorni festivi, nonché le quattro giornate di riposo previste dalla lettera b), art. 1 della L. n. 937/1977;
• le vacanze natalizie e pasquali;
• il giorno libero;
• i periodi d’interruzione delle lezioni dovuti a ragioni di pubblico interesse (ragioni profilattiche, elezioni politiche, amministrative e referendum);
• i giorni compresi nel periodo che va dal 1° settembre alla data d’inizio delle lezioni;
• il servizio prestato nelle commissioni degli esami di Stato;
• la frequenza ai corsi di formazione e aggiornamento indetti dall’Amministrazione scolastica, compresi quelli organizzati a livello di circolo o di istituto;

• il periodo compreso tra il termine anticipato delle lezioni (a causa di elezioni politiche) e la data prevista dal calendario scolastico;
• il primo mese di astensione obbligatoria per maternità

Nel conteggio dei 180 giorni di servizio non sono invece computabili:
• i periodi di ferie;
• i permessi retribuiti e non;
• le assenze per malattia;
• le aspettative;
• i periodi di chiusura della scuola per vacanze estive, ad eccezione dei periodi di partecipazione alle sessioni di esame;
• le due giornate che vanno aggiunte alle ferie

FAQ 

E come calcolare i 120 giorni di attività didattiche?

Sono compresi nei centoventi giorni di attività didattiche sia i giorni effettivi di insegnamento sia i giorni impiegati presso la sede di servizio per ogni altra attività preordinata al migliore svolgimento dell’azione didattica, ivi comprese quelle valutative, progettuali, formative e collegiali.

Quindi quelli impiegati per:

  • consigli di classe
  • collegi docenti
  • riunioni di dipartimento
  • colloqui con i genitori (incontri programmati per l’intera classe)
  • incontri dedicati alle attività del docente in anno di prova
  • incontri di formazione

Docenti in part-time

Per i docenti in regime di part-time il numero di giorni succitato va ridotto proporzionalmente:

Fermo restando l’obbligo delle attività disciplinate dal presente decreto, i centottanta giorni di servizio e i centoventi giorni di attività didattica sono proporzionalmente ridotti per i docenti con prestazione o orario inferiore su cattedra o posto.

Dunque, in caso di prestazione lavorativa con orario inferiore quello di cattedra/posto, i giorni di servizio e di attività didattica, necessari al superamento dell’anno di prova, sono proporzionalmente ridotti (permane, invece, l’obbligo di svolgimento di tutte le previste attività formative).

Così ad esempio, un docente in part-time, che svolge soltanto 9 ore settimanali (su 18), deve cumulare 90 giorni di servizio e 60 di attività didattiche.

Il conteggio è uguale indipendentemente dalla procedura di assunzione

Va sottolineato per inciso che i parametri relativi ai 180 giorni di servizio di cui 120 di attività didattica riguardano tutti i docenti in anno di prova, indipendentemente dal canale di assunzione. GaE, concorsi ordinari e straordinari, GPS sostegno, call veloce.

Docenti neoassunti 2023: anno di prova diverso a seconda se in ruolo da GaE e concorsi, concorso bis, GPS sostegno [SCHEMA]

Docenti ancora da assumere

Ricordiamo inoltre che questi due parametri, 180 giorni di servizio di cui 120 di attività didattiche dovranno essere rispettati anche dai docenti ancora da assumere da concorso straordinario bis.

I docenti ancora da assumere per eventuale surroga da GaE e concorso avranno invece decorrenza solo giuridica dal 1° settembre 2023 ed economica dal 1° settembre 2024 o comunque dalla presa di servizio nell’anno scolastico 2024/25.

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