GLO non necessariamente in presenza: in allegato modello di decreto di nomina

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Sono molti i lettori che, in questi ultimi giorni, ci pongono questioni relativamente al funzionamento dei GLO. Funzionamento e non funzioni, dunque, dal momento che alcune aziende sanitarie hanno comunicato alle scuole che non intendono, per ragioni legate alla mitigazione della pandemia da SARS COVID-19, far spostare il proprio personale nelle scuole, garantendo, al contempo, la presenza su piattaforma, qualora convocati. L’articolo, inoltre, è l’occasione per fare il punto sulla costituzione del GLO, sulla loro guida e sull’ordine del giorno. ll GLO, ricordiamo, solo a titolo meramente informativo, è il Gruppo di Lavoro Operativo introdotto, a livello di singola istituzione scolastica per la progettazione per l’inclusione dei singoli alunni con accertata condizione di disabilità ai fini dell’inclusione scolastica (D.Lgs 96/2019, art. 8, c. 10, Modifica all’art. 9 del D.Lgs 66/2017).

Composizione del GLO

Ricordiamo, inoltre, che il gruppo di lavoro, a cui ora il Decreto 66/17 attribuisce la denominazione di GLO, è composto:

  • dal Consiglio di Classe – “con la partecipazione dei genitori, o di chi esercita la responsabilità genitoriale” (il virgolettato fa riferimento diretto al modificato articolo 15 della legge 104/92);
  • con la partecipazione “delle figure professionali specifiche interne ed esterne all’istituzione scolastica che interagiscono con la classe”;
  • “con il necessario supporto dell’unità di valutazione multidisciplinare” dell’ASL/ASP (Azienda Sanitaria);
  • nelle sole scuole secondarie di secondo grado, “è assicurata la partecipazione attiva degli studenti con disabilità”.

Chi presiede i GLO

Inutile ricordare l’ovvio, ma per pura opportunità si rammenta che le funzioni di Presidente spettano al Dirigente scolastico, che esercita potere di delegare funzione. La denominazione di Gruppo di Lavoro Operativo – come scrive la dirigente scolastico Dott.ssa Rachele Anna Donnici nel brillante decreto costituzione GLO – A.S. 2022-23 – segnala l’autonomia di questo organo dalle istituzioni da cui trae le proprie componenti, rimarcandone la pariteticità nella partecipazione delle diverse componenti.

La normativa

  • Legge 107/2015;
  • D.Lgs n. 66 del 2017 art. 9 comma 8;
  • D.Lgs n.96 del 7 agosto 2019;
  • legge 5 febbraio 1992 n. 104 “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone in situazione di Handicap” (art. 15 comma 2) e le relative modifiche introdotte dalla Legge 8 marzo 2000, n. 53, dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 e dalla Legge 4 novembre 2010, n. 183 (art. 24);
  • D.P.R. 24 febbraio 1994, (art. 6) “Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap”;
  • D.L.sg 16 aprile 1994, n. 297 (art. 317, comma 2);
  • Legge n. 170, 8 ottobre 2010 – Gazzetta Ufficiale N. 244 del 18 Ottobre 2010, Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico;
  • Decreto Legislativo 7 agosto 2019, n. 96, avente ad oggetto “Disposizioni integrative e correttive al Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante “Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107”;
  • Decreto del Ministro dell’Istruzione, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze 29 dicembre 2020, n. 182, recante “Adozione del modello nazionale di piano educativo individualizzato e delle correlate linee guida, nonché modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità, ai sensi dell’articolo 7, comma 2-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66”;
  • Allegato B del succitato Decreto del Ministro dell’Istruzione, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze 29 dicembre 2020, n. 182, avente ad oggetto “Linee Guida concernenti la definizione delle modalità anche tenuto conto dell’accertamento di cui all’articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per l’assegnazione delle misure di sostegno di cui all’articolo 7 del D.Lgs 66/2017 e il modello di PEI, da adottare da parte delle istituzioni scolastiche”;
  • Art. 3, comma 6 del succitato Decreto n. 182/2020 prevede che “Il Dirigente scolastico può autorizzare, ove richiesto, la partecipazione di non più di un esperto indicato dalla famiglia. La suddetta partecipazione ha valore consultivo e non decisionale”;
  • Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 come recepito dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante «Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)»;
  • Decreto Legislativo 13 aprile 2017 n. 62 (Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107);
  • Nota del 4 agosto 2009 n. 4274 (Linee guida per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità);
  • Legge 3 marzo 2009 n. 18 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità);
  • Intesa tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali del 20 marzo 2008 (Intesa in merito alle modalità e ai criteri per l’accoglienza scolastica e la presa in carico dell’alunno con disabilità); Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2006 n. 185 (Regolamento recante modalità e criteri per l’individuazione dell’alunno come soggetto in situazione di handicap, ai sensi dell’articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289);
  • Legge 8 novembre 2000 n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali);
  • Decreto Legislativo n. 66 del 13 aprile 2017;
  • Articoli 5, commi 3 e 4, e 7, comma 2, del Decreto Legislativo n. 66 del 13 aprile 2017 che hanno abrogato la legislazione precedente, modificando il comma 5 dell’articolo 12 della legge 104/92;
  • Articolo 9, comma 1, del Decreto Legislativo n. 66 del 13 aprile 2017 che va a modificare alcuni articoli della Legge 104/92 (soprattutto l’art. 15, commi 10 e 11);
  • Legge 25 febbraio 2022, n. 15 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. Contenente testo del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, coordinato con la legge di conversione 25 febbraio 2022, n. 15, recante: «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi.».
  • Legge 25 febbraio 2022, n. 15: le riunioni dei gruppi di lavoro per l’inclusione scolastica possono riunirsi in videoconferenza
  • Lo svolgimento dell’attività dei gruppi di lavoro per l’inclusione scolastica possono riunirsi (di fatto già molte istituzioni scolastiche lo fanno) in videoconferenza. E lo possono fare dandone comunicazione all’istituzione scolastica presso la quale sono istituiti. I gruppi per l’inclusione scolastica sono: il GLIR, a livello regionale; il GIT, a livello di ambito territoriale provinciale, uno per ogni ambito di ciascuna provincia; il GLI, a livello di singola istituzione scolastica; i GLO, a livello di singola istituzione scolastica. L’Art. 5 denominato “Proroga di termini in materia di istruzione” del “Testo del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 (in Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 309 del 30 dicembre 2021) , coordinato con la legge di conversione 25 febbraio 2022, n. 15 (in questo stesso Supplemento ordinario) , recante: «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi»” recita che “2. Il termine di cui all’articolo 1, comma 4 -bis , del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, relativo allo svolgimento dell’attività dei gruppi di lavoro per l’inclusione scolastica, è prorogato al 31 marzo 2022, ferma restando la facoltà, anche dopo tale data, di continuare a effettuare in videoconferenza le sedute dei gruppi di lavoro, dandone comunicazione all’istituzione scolastica presso la quale sono istituiti.

“Dandone comunicazione all’istituzione scolastica presso la quale sono istituiti”

Ma che vuol dire, dunque, quella previsione “dandone comunicazione all’istituzione scolastica presso la quale sono istituiti” inserita all’Art. 5 denominato “Proroga di termini in materia di istruzione” del “Testo del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 (in Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 309 del 30 dicembre 2021) , coordinato con la legge di conversione 25 febbraio 2022, n. 15? Se l’articolo ha necessità di prevedere una “comunicazione all’istituzione scolastica presso la quale sono istituiti”, vuol dire che a farla è impossibile che sia la scuola stessa. Evidentemente tale richiesta potrebbe, e di fatto avviene in qualche realtà scolastica, essere avanzata proprio dalle aziende sanitarie per le più disparate ragioni connesse proprio alla pandemia e non già chiaramente a modalità organizzative della stessa. Parrebbe, dunque, sia necessaria una motivazione che, stante il periodo storico e l’evoluzione della pandemia, potrebbe assolutamente essere giustificato.

Modalità organizzative

Le riunioni del GLO si svolgono, come ribadisce, nel decreto di costituzione del GLO, per questo anno scolastico, il dirigente dell’Istituto Comprensivo Camaiore 1 (LU), il Prof. Germano Cipolletta – salvo motivata necessità, in orario scolastico, in ore non coincidenti con l’orario di lezione. Le riunioni del GLO possono svolgersi anche a distanza, in modalità telematica sincrona. Il GLO è convocato dal Docente di sostegno in qualità di delegato del Dirigente scolastico, con un congruo preavviso al fine di favorire la più ampia partecipazione. Nel corso di ciascuna riunione è redatto apposito verbale, firmato da chi la presiede e da un segretario verbalizzante, di volta in volta individuato tra i presenti.

Funzioni del GLO

Il GLO – come scrive la dirigente scolastico Dott.ssa Rachele Anna Donnici alla guida dell’Istituto Comprensivo “Crosia Mirto” di Crosia-Mirto (CS) – svolge le seguenti funzioni:

  • definizione del PEI;
  • verifica del processo d’inclusione;
  • proposta della quantificazione delle ore di sostegno e delle altre misure di sostegno (presenza e ore dell’AEC, ecc.), tenuto conto del Profilo di Funzionamento. È dunque l’organismo deputato all’elaborazione e alla firma del PEI.

GLO_DECRETO-COSTITUZIONE-a.s.2022-2023

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