“Mi è ceduto il ginocchio”, lo studente si infortuna mentre la docente è fuori dall’aula. Famiglia chiede risarcimento, è colpa dell’insegnante? Ecco cosa hanno detto i giudici

WhatsApp
Telegram

Nel caso in commento il tribunale rigettò la domanda proposta da uno studente di un istituto tecnico, contro il Ministero dell’Istruzione e la sua compagnia assicurativa per il risarcimento del danno subito nei locali dell’istituto. Si pronuncia la Cassazione Civile Ord. Sez. 6 Num. 28877 /2022 su una questione singolare.

Sulla capacità a testimoniare del docente in caso di infortunio
Lo studente censurava la sentenza impugnata nella parte in cui non ha accolto l’eccezione di incapacità a testimoniare della teste insegnante presso l’istituto tecnico addetta alla stessa classe dell’infortunato, la quale aveva dichiarato che, al momento dell’infortunio, stava amministrando la lezione di educazione fisica; evidenziava che la teste, in quanto possibile parte in causa o possibile destinataria di un’azione ministeriale di rivalsa in ipotesi di accertamento della sua responsabilità, aveva interesse ad un determinato esito della controversia; osserva, inoltre, che, proprio per tale motivo, le dichiarazioni della teste (la quale, contrariamente a quanto riferito, non si trovava sul luogo del sinistro al momento in cui si era verificato) dovevano reputarsi inattendibili.

Se l’infortunio dello studente avviene per causa non imputabile al docente, è irrilevante che l’insegnante fosse presente o meno al fatto
La Cassazione rileva che  il nucleo delle doglianze si riduce alla contestazione dell’attendibilità delle dichiarazioni della teste, sul rilievo che essa, per liberarsi dalla propria responsabilità, al momento dell’infortunio, di avere veduto l’alunno infortunato a terra e di aver ricevuto da lui la dichiarazione che gli era ceduto il ginocchio; tale ricostruzione dei fatti, che escluderebbe sia la responsabilità dell’insegnante che quella dei terzi nella causazione dell’evento dannoso, sarebbe però inattendibile in radice, in quanto la teste contrariamente a quanto dichiarato, non sarebbe stata presente al momento del fatto per essersi indebitamente allontanata dal luogo della lezione.  Nel giudizio del grado precedente, da cui la Cassazione non si discosta, è stato ritenuto, sulla base dell’istruttoria espletata, che l’evento lesivo era stato determinato unicamente dal cedimento del ginocchio dell’infortunato, senza il concorso di cause esterne individuabili nel comportamento di altre persone o nella potenzialità dannosa di cose presenti all’interno dell’istituto scolastico; ricostruita in tal modo la fattispecie, la Corte territoriale ha quindi deciso la controversia in modo conforme alla giurisprudenza di legittimità.

Per cui, si può rilevare vista oramai la giurisprudenza per come è orientata in tale casistica, che si deve ritenere il personale scolastico (docente e non docente) che non sia responsabile dei danni subiti dallo studente per evento infortunistico assolutamente non prevedibile né prevenibile, ma esclusivamente imputabile a caso fortuito o forza maggiore (in assenza di palesi violazioni del dovere di diligenza da parte del personale scolastico).

WhatsApp
Telegram

Abilitazione all’insegnamento 30 CFU. Corsi Abilitanti online attivi! Università Dante Alighieri