Possono i genitori richiedere la bocciatura del proprio figlio? Il caso di uno studente con PEI. Cosa hanno detto i giudici

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Nel contenzioso in commento parte ricorrente impugnava il provvedimento di ammissione alla classe successiva, di cui al Verbale del Consiglio di Classe che ha promosso l’alunno affetto da un disturbo. Si lamentava, in particolare la contraddittorietà e carenza di motivazione, della decisione, che avrebbe ignorato il peggioramento delle condizioni comportamentali dell’alunno e quindi del rendimento, connesso anche con le difficoltà causate dall’attivazione della didattica a distanza per un periodo rilevante a causa della pandemia da SARS COV-2. Inoltre deduceva la violazione della normativa italiana ed eurounitaria in materia di disabilità e di istruzione. Si costituiva l’Amministrazione, resistendo al ricorso verso il quale si pronuncia il TAR per le Marche con sentenza N. 00532/2022.

Se dalla documentazione prodotta non risulta alcun difetto di motivazione la promozione è legittima

Afferma il TAR che dalla documentazione in atti non risulta quindi un difetto di motivazione relativo all’ammissione alla classe successiva, il quale presume l’analisi delle difficoltà incontrate dal minore. Il Collegio non può quindi confermare il proprio orientamento per il quale la scuola, nell’ambito della discrezionalità che le è propria, è vincolata alle strategie e agli obiettivi fissati nel PDP come peraltro stabilito dall’art. 3 del d.lgs. n. 62 del 2017 (principio che vale per il PEI per alunni con disabilità certificata, come nel caso in esame, ai sensi dell’art. 7 del medesimo d.lgs). Né può dirsi che il giudizio di ammissione non sia motivato, dato che nella documentazione in atti si fa riferimento (più volte) al parziale raggiungimento degli obiettivi programmati, nonché alla necessità, nel proseguimento del percorso scolastico, di costruire relazioni significative con i compagni e i docenti (si veda Tar Marche 19 ottobre 2017 n. 792).

L’autonomia del giudizio della scuola

In conclusione, constata il TAR, nella relazione agli atti , nessuno dei docenti o degli esperti dell’UMEE (Unità Multidisciplinare Età Evolutiva) dell’ASUR accenna all’utilità, per il minore, della ripetizione dell’anno, proposta solo dai genitori. Peraltro, la scuola, nell’ambito della discrezionalità che le è propria, non è comunque tenuta ad uniformarsi in ogni caso al consiglio degli specialisti (ancora Tar Marche 792/2017 cit..). Pur prendendo atto della difficoltà e della particolarità della situazione (in particolare con riguardo alle conseguenze dell’eventuale conclusione del percorso scolastico per un ragazzo con seria disabilità e la sua famiglia), nel caso in esame il Collegio, come già in sede, cautelare non può che riconoscere il corretto esercizio della discrezionalità della scuola nella valutazione di ammissione del minore alla classe successiva, tenuto altresì conto, come già riportato in sede cautelare, che vi è la possibilità di rivalutare la situazione compiutamente al temine dell’anno in corso, anche in considerazione dell’esito delle misure assunte dalla scuola, così come potrà essere rivalutato un eventuale cambio della programmazione. Va quindi ritenuto, conclude il TAR, che non sia riscontrabile alcuna violazione della normativa a tutela dei minori con disabilità. Confermandosi la promozione.

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