Ha fatto il docente precario per 8 anni, ma quei periodi non hanno mai avuto piano riconoscimento nella ricostruzione

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Ha fatto il docente precario per 8 anni, ma quei periodi non hanno mai avuto piano riconoscimento nella ricostruzione.

Ci ha pensato adesso al giudice a farglieli valere, con tanto di corposi arretrati derivanti dalle differenze retributive derivanti dal passaggio nella fascia stipendiale maggiore che permette all’insegnante di avere quindi un compenso mensile più alto. La storia è quella di un docente campano in servizio nella scuola secondaria di primo che, tutelato dai legali dell’Anief, ha presentato al giudice del lavoro di Santa Maria Capua Vetere la richiesta di “ricostruzione di carriera e riconoscimento integrale servizio pre- ruolo” svolto tra il 2007 e il 2015.

Marcello Pacifico, presidente del sindacato Anief, ricorda che in pochi giorni “Anief ha inanellato diverse cause favorevoli alla ricostruzione completa della carriera dei docenti, considerando quindi per diversi docenti e Ata l’intero il periodo di precariato. Dopo la Corte di Appello di Catanzaro e il Tribunale del Lavoro di Parma, arriva questa importante posizione ulteriore che fa recuperare le somme e gli scatti stipendiali sottratti con riflessi sullo stipendio mensile, “monte” previdenziale e rimborsi importanti. Chi volesse può ancora ricorrere in tribunale con i nostri legali per farsi riconoscere il diritto all’integrale ricostruzione di carriera, al risarcimento e l’immediato inquadramento su fascia stipendiale maggiore: attraverso il calcolatore gratuito on line messo a disposizione da Anief possono anche capacitarsi sui vantaggi economici dell’operazione”.

LA SENTENZA

Dopo avere esaminato la normativa vigente sulla materia, a partire dal d. lgs n. 297/1994 fino alla sentenza della CGUE nella causa – C-466/17, il Tribunale ha ritenuto che non può “essere esclusa la comparabilità della posizione dei supplenti assunti ai sensi dell’art. 4, comma 3, della legge n. 124/1999 – posizione dell’odierno ricorrente – rispetto all’omologo docente a tempo indeterminato, facendo leva sulla temporaneità dell’assunzione, atteso che la pretesa differenza qualitativa e quantitativa della prestazione, oltre a non trovare riscontro nella disciplina dettata dai CCNL succedutisi nel tempo, che non operano distinzioni quanto al contenuto della funzione docente, non appare conciliabile, come la stessa Corte di Giustizia ha rimarcato, “con la scelta del legislatore nazionale di riconoscere integralmente l’anzianità maturata nei primi quattro anni di esercizio dell’attività professionale dei docenti a tempo determinato” (punto 34 della citata sentenza Motter), ossia nel periodo in cui, per le peculiarità del sistema di reclutamento dei supplenti, che acquisiscono punteggi in ragione del servizio prestato, solitamente si collocano più le supplenze temporanee, che quelle annuali o sino al termine delle attività didattiche”.

“E’ pertanto, da escludere – continua il giudice – che la disciplina dettata dall’art. 485 del d.lgs. n. 297/1994 possa dirsi giustificata dalla non piena comparabilità delle situazioni a confronto e, comunque, dalla sussistenza di ragioni oggettive. Quindi, come statuito dalle pronunce della S.C. n. 31149/2019 e da ultimo dalla pronuncia di legittimità n. 3474/2000, alla stregua del principio generale della gerarchia delle fonti, la clausola 4 dell’Accordo Quadro attribuisce un diritto incondizionato che può essere fatto valere dal singolo lavoratore dinanzi al giudice nazionale e non può essere paralizzato da una norma interna generale ed astratta. Corollario del principio esposto è che la denunciata discriminazione deve essere verificata in relazione alla fattispecie concreta dedotta in giudizio. Pertanto, l’applicazione diretta della clausola 4 chiama il giudice nazionale a seguire un procedimento logico secondo il quale (cfr. Cass. n. 31149/19 cit.), occorre: a) determinare il trattamento spettante al preteso discriminato; b) individuare il trattamento riservato al lavoratore comparabile; c) accertare se l’eventuale disparità sia giustificata da una ragione obiettiva”.

Il Tribunale campano ha quindi considerato “i servizi pre-ruolo per gli a.s. dal 2007/08 al 2014/15 un totale di 8 anni riconoscibili”. Considerando che “l’Amministrazione ha calcolato quindi per intero i primi 4 anni, e gli altri nella misura dei 2/3, quindi complessivamente 7 anni (cfr. doc. in atti) con inserimento del ricorrente nella fascia retributiva 0”, è quindi intervenuto collocando il docente in una fascia di anzianità di servizio a lui più favorevole condannando l’amministrazione “al pagamento in favore del ricorrente delle differenze retributive scaturenti” dal nuovo collocamento, oltre che da una migliore “fascia stipendiale e corrispondenti agli incrementi stipendiali in ragione di tutta l’anzianità maturata oltre al maggior importo tra interessi al saggio legale e rivalutazione monetaria ai sensi dell’art. art. 22, comma 36 L. n. 724/1994 dalla data della maturazione dei diritti al soddisfo”.

“Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda, così provvede: 1) Accerta il diritto del ricorrente, assunto con contratti a tempo determinato nei periodi indicati in ricorso, al riconoscimento dell’anzianità di servizio maturata ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai CCNL succedutisi nel tempo, e segnatamente dichiara il diritto del ricorrente al riconoscimento a carico del MIUR, di un’anzianità di servizio complessiva pari a 11 anni; 2) Ordina al MIUR di collocare” il docente “nella fascia stipendiale 9; 3) Condanna il MIUR al pagamento delle differenze retributive scaturenti dal collocamento nella fascia stipendiale di cui al capo che precede, con decorrenza dal 12.6.2014 sino all’effettivo soddisfo, oltre interessi legali.

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