Docenti con spezzone orario: è possibile distribuire orario in meno di 5 giorni settimanali?

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Una docente della scuola primaria con orario di servizio di 11 ore settimanali senza alcun completamento in altra scuola ci chiede se è possibile distribuire il medesimo in meno di 5 giorni alla settimana. Esiste una normativa in merito? Il punto.

L’orario di servizio settimanale dei Docenti

È regolato dall’art. 28 del CCNL:

“In coerenza con il calendario scolastico delle lezioni definito a livello regionale, l’attività di insegnamento si svolge in:

  • 25 ore settimanali nella scuola dell’infanzia
  • 22 ore settimanali nella scuola elementare
  • 18 ore settimanali nelle scuole e istituti d’istruzione secondaria ed artistica,

distribuite in non meno di cinque giornate settimanali.

Alle 22 ore settimanali di insegnamento stabilite per gli insegnanti elementari, vanno aggiunte 2 ore da dedicare, anche in modo flessibile e su base plurisettimanale, alla programmazione didattica da attuarsi in incontri collegiali dei docenti interessati, in tempi non coincidenti con l’orario delle lezioni.”

La distribuzione dell’orario di servizio in non meno di cinque giornate settimanali assicura la fruizione del giorno libero che, seppure non esplicitamente indicato nella normativa, è diventato prassi.

Il vigente CCNL suggerisce la possibilità di un orario plurisettimanale, normalmente da 2 a 4 settimane a patto che la parte variabile dell’orario non oltrepassi le sei ore settimanali e sia comunque definita con congruo preavviso

La formulazione dell’orario spetta al Dirigente scolastico sentiti gli organi collegiali e la parte sindacale

Il Dirigente scolastico, con atto di gestione, procede alla formulazione dell’orario

Contrattazione integrativa di istituto

Tra le materie oggetto di confronto (NON di contrattazione) a livello d’istituto tra il Dirigente scolastico e la parte sindacale vi è:

“L’articolazione dell’orario di lavoro del personale docente, educativo ed ATA […]” – CCNL 2016/18

Consiglio di istituto

“Il consiglio di circolo o di istituto indica, altresì, i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all’assegnazione ad esse dei singoli docenti, all’adattamento dell’orario delle lezioni– T.U. n. 297/1994, art. 10 comma 4

Collegio docenti

“Formula proposte al direttore didattico o al preside per la formazione, la composizione delle classi e l’assegnazione ad esse dei docenti, per la formulazione dell’orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche, tenuto conto dei criteri generali indicati dal consiglio di circolo o d’istituto” – T.U. n. 297/1994, art. 7 comma 2, lett. b)

Dirigente scolastico

“Procede alla formazione delle classi, all’assegnazione ad esse dei singoli docenti, alla formulazione dell’orario, sulla base dei criteri generali stabiliti dal consiglio di circolo o d’istituto e delle proposte del collegio dei docenti” – Art. 396 comma 1 lett. d)

Docente con spezzone orario di servizio: possibile distribuire il medesimo in meno di 5 giorni alla settimana?

Quanto abbiamo specificato sopra riguarda i docenti con cattedra completa [25-22-18 ore]. Per quanto riguarda uno spezzone di 6-8-10 ore e così via, certamente, può essere distribuito in meno di cinque giorni lavorativi, poiché non c’è una norma che regoli la distribuzione dell’orario settimanale inferiore a cattedra. Sta quindi alla collaborazione tra il Dirigente scolastico e/o suo delegato e/o commissione formulazione orario e il docente direttamente interessato a trovare una soluzione che naturalmente ponga come prioritaria la funzionalità didattica prima ancora che organizzativa [pensiamo ad esempio a quanto può essere maggiormente educativa e formativa per un alunno con disabilità la presenza del proprio docente di sostegno tutti i giorni o quasi].

Inoltre, a seconda il numero di ore, si deve per quanto possibile favorire il completamento di orario.

Ricordiamo che il docente con spezzone orario e il docente in regime di part-time appartengono a due stati giuridici differenti

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