Bonus premiale ai docenti, Dirigente sottoscrive contratto per la distribuzione con un solo rappresentante RSU: è comportamento antisindacale. Sentenza

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Ci viene segnalata dal Sindacato Autonomo di Base (SAB Catanzaro) una interessante sentenza del Tribunale del Lavoro di Catanzaro del 15 dicembre 2021 che affronta un contenzioso di condotta antisindacale in merito alla sottoscrizione dell’accordo integrativo in ordine alla distribuzione del bonus premiale di cui alla legge 107. Il Tribunale calabrese conferma gli orientamenti sussistenti in materia in ordine al rispetto del principio maggioritario per la validità della sottoscrizione degli accordi integrativi. Ne richiamiamo ora i passi più salienti.

La questione

Il contenzioso riguardava il MIUR, una scuola ed il Sindacato Autonomo di Base (S.A.B.) Provinciale di Catanzaro, in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Roberto Battimelli e Teresa Guadagnuolo; e Gilda Provinciale di Catanzaro, in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato Giacomo Dominijanni . Risultava essere incontestato il fatto che il Dirigente Scolastico convocava, i sindacati sottoscrittori del CCNL – Comparto Scuola, triennio 2016/2018, per procedere alla determinazione dei criteri relativi ai compensi finalizzati alla valorizzazione del personale docente. Però la negoziazione a livello di Istituzione Scolastica veniva definita con la sottoscrizione dell’accordo integrativo ad opera della parte pubblica e dei due rappresentanti di una dei sindacati rappresentativi, mentre le componenti RSU Gilda e SAB, nonché i rappresentanti provinciali rifiutavano di sottoscrivere il contratto; che, sul presupposto della sola adesione al contratto integrativo sul bonus premiale ad opera della componente RSU di un solo sindacato e del rappresentante provinciale di detto sindacato, il Dirigente Scolastico adottava l’atto con il quale confermava la distribuzione dell’importo totale ai docenti già individuati, quali beneficiari del “bonus premiale Legge 107/2015 (art. 1), per l’anno scolastico 2015/2016”.

I sindacati che si reputavano comprensibilmente lesi agivano in Tribunale ed il Giudice della prima fase ha accolto la domanda spiegata dalle organizzazioni sindacali opposte, sulla scorta della considerazione per la quale, al tavolo della contrattazione integrativa sul bonus premiale, dove è presente una RSU di tre componenti, l’accordo integrativo è stato sottoscritto da un solo componente della RSU e dal rappresentante provinciale dello stesso sindacato, ma non dagli altri due componenti della RSU, né dagli altri rappresentanti sindacali provinciali presenti alla trattativa. Al decreto del Tribunale di Catanzaro del 15 luglio 2021 si opponevano Ministero dell’Istruzione e la scuola. L’Amministrazione opponente censurava la statuizione adottata all’esito della fase sommaria, evidenziando che, diversamente da quanto sostenuto dal Giudice della prima fase, ai fini della contrattazione decentrata integrativa non esistono regole legali o contrattuali che impongano un numero minimo di firme e di percentuali predefinite di rappresentanza sindacale per la validità del contratto integrativo, al contrario di ciò che avviene per la contrattazione collettiva nazionale. Conseguentemente l’ipotesi di accordo, e successivamente anche il contratto integrativo, è valida anche se non è stata firmata da tutti i soggetti sindacali legittimati.

Le decisioni assunte dalla RSU per essere valide devono essere adottate dalla maggioranza

La giurisprudenza ha, infatti, affermato la chiara natura unitaria dell’organismo di rappresentanza sindacale unitaria, desumibile dall’art. 8 dell’Accordo quadro sulla costituzione delle RSU, come interpretato autenticamente dalle parti firmatarie il 6.4.2004 con il contratto ex art. 49 d.lgs. n. 165 del 2001, con il quale si è precisato che «la RSU è uno organismo unitario di rappresentanza dei lavoratori; sul funzionamento della RSU, l’Accordo collettivo quadro del 7 agosto 1998 stabilisce come unica regola che la RSU assume le proprie decisioni a maggioranza dei componenti; le modalità con le quali tale maggioranza si esprime devono essere, eventualmente, definite dalla RSU stessa con proprio regolamento interno; la circostanza che la RSU non si doti di un proprio regolamento, non ne muta la natura, che rimane quella di soggetto sindacale unitario cui si applicano le regole generali proprie degli organismi unitari elettivi di natura collegiale» (Cass. civ., sez. lav., n. 3095 del 08/02/2018). Le decisioni relative a materie di competenza delle r.s.u., dunque, devono essere assunte dalle stesse a maggioranza.
Per i giudici, nel caso in questione, la circostanza che soltanto un componente su tre della RSU abbia manifestato il proprio assenso all’atto negoziale adottato apponendovi la relativa sottoscrizione, non è idonea a manifestare la volontà della intera RSU, non essendo stato rispettato il principio maggioritario al quale è informato il funzionamento delle rappresentanze sindacali unitarie. Ne discende che il contegno assunto dal Dirigente scolastico sul presupposto che gli accordi presi in sede di contrattazione integrativa fossero stati validamente perfezionati, pur senza l’assenso della maggioranza dei componenti della RSU, è idoneo ad integrare gli estremi della condotta antisindacale.

Sulla definizione di condotta antisindacale

Sul punto, ricordano al Tribunale di Catanzaro, per integrare gli estremi della condotta antisindacale di cui all’art. 28 dello Statuto dei lavoratori (legge n. 300 del 1970), è sufficiente che il comportamento controverso leda oggettivamente gli interessi collettivi di cui sono portatrici le organizzazioni sindacali, non essendo necessario (ma neppure sufficiente) uno specifico intento lesivo da parte del datore di lavoro né nel caso di condotte tipizzate perché consistenti nell’illegittimo diniego di prerogative sindacali (quali il diritto di assemblea, il diritto delle rappresentanze sindacali aziendali a locali idonei allo svolgimento delle loro funzioni, il diritto ai permessi sindacali), né nel caso di condotte non tipizzate ed in astratto lecite, ma in concreto oggettivamente idonee, nel risultato, a limitare la libertà sindacale, sicché ciò che il giudice deve accertare è l’obiettiva idoneità della condotta denunciata a produrre l’effetto che la disposizione citata intende impedire, ossia la lesione della libertà sindacale e del diritto di sciopero. (Sez. L, Sentenza n. 7706 del 22/04/2004).

Costituisce condotta antisindacale violare il principio maggioritario

Nel caso di specie, l’adozione del decreto di distribuzione dell’importo totale ai docenti già individuati quali beneficiari del bonus premiale per l’anno scolastico 2015/2016, senza che, a monte, si fosse validamente perfezionata la contrattazione integrativa con il consenso della RSU a maggioranza dei suoi membri, costituisce senz’altro, da un punto di vista oggettivo, una lesione delle prerogative sindacali, dal momento che, come correttamente affermato nel decreto opposto, è idonea a cagionare il discredito del ruolo svolto dai sindacati opposti nei riguardi dei lavoratori iscritti, minandone la rappresentatività.

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