Dal 2011 niente più “scatto” stipendiale al terzo anno di carriera, Anief: il Tribunale di Foggia lo riabilita con stipendio più alto e 1400 euro di differenze retributive

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Anche il personale della scuola immesso in ruolo dopo il 2010 ha diritto a percepire gli aumenti derivanti dallo “scatto” stipendiale del terzo anno di carriera: lo ha detto il giudice del lavoro di Foggia esaminando il ricorso presentato lo scorso mese di novembre da un assistente amministrativo entrato in ruolo nel 2018 e che aveva svolto delle supplenze antecedenti al 1° settembre 2010.

Nella sentenza viene ricordato che “il C.C.N.L. 4 agosto 2011 ha rimodulato le fasce stipendiali del personale della scuola sopprimendo la fascia retributiva 3-8 ed accorpandola alla fascia retributiva 0- 2” e che “lo stesso C.C.N.L. ha, tuttavia, previsto una norma di salvaguardia a tutela delle posizioni di coloro che, già in ruolo alla data del 1° settembre 2010, avessero maturato una legittima aspettativa alla progressione stipendiale secondo il precedente contratto collettivo”. Lo stesso giudice ha ricordato che “è, infatti, previsto che: “2. Il personale scolastico già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1° settembre 2010, inserito nella preesistente fascia stipendiale “0-2 anni”, al compimento del periodo di permanenza in tale fascia conserva il diritto a percepire, quale emolumento ad personam, il valore retributivo della fascia stipendiale “3-8 anni” fino al conseguimento della fascia retributiva “9- 14 anni””. Per tali motivi, il Ministero dell’Istruzione è stato “condannato a corrispondere all’istante l’importo di € 1.407,07, a titolo di differenze retributive per il periodo 1.1.2018-30.11.021, oltre alla maggior somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo”.

Secondo Marcello Pacifico, presidente del sindacato Anief, “questo genere di sentenze sul recupero degli scatti stipendiali – con ripercussioni dirette sugli stipendi, sulla carriera e sull’anzianità previdenziale – confermano quanto è stato scellerato quell’accordo sancito oltre dieci anni fa dall’amministrazione con gli altri sindacati. E che stiamo portando avanti una legittima battaglia di giustizia. Consigliamo, pertanto, tutti coloro che si trovano in queste condizioni, con supplenze svolte prima del 1° settembre 2010, a ricorrere con Anief in tribunale, così da potersi vedere riconosciuto il diritto all’integrale ricostruzione di carriera, con risarcimento e immediato inquadramento su fascia stipendiale più alta. Ogni docente e Ata può verificare l’entità dell’indennizzo e del beneficio di carriera utilizzando il calcolatore gratuito on line messo a disposizione gratuitamente dal nostro sindacato”.

Nella sentenza, emessa alcuni giorni fa, si legge che “sulla questione si è pronunciata la Suprema Corte, affermando che “nel momento in cui si afferma la piena comparabilità degli assunti a tempo determinato con il personale stabilmente immesso nei ruoli dell’amministrazione, con il conseguente riconoscimento ad ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell’amministrazione, dell’intero servizio effettivo prestato, in ossequio al principio di non discriminazione, non può che derivarne la necessità di disapplicare una norma contrattuale che, transitoriamente, salvaguardi il mantenimento del maggior valore stipendiale in godimento ad personam, fino al conseguimento della nuova successiva fascia retributiva (9-14) solo per il personale assunto a tempo indeterminato”.

Ne consegue che “una tale disposizione, dunque, per essere conforme alla clausola 4 dell’Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP allegato alla direttiva 1999/70/CE non può che essere considerata applicabile (disapplicata la limitazione in essa contenuta) a tutto il personale” (Cass. Sez. Lav. n. 2924/2020). Per altro verso – si legge ancora nella sentenza -, la tesi propugnata dal Ministero – secondo cui l’odierna domanda giudiziale avrebbe potuto trovare ingresso soltanto nell’ambito di una più ampia pretesa finalizzata ad ottenere il riconoscimento della progressione economica per il periodo di precariato – non può essere condivisa, non ravvisandosi alcuna preclusione normativa in tal senso, sicché la stessa appare proponibile anche in assenza di una specifica domanda di progressione”.

Nelle conclusioni della sentenza, “la Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni ulteriore istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede: a) dichiara il diritto della parte ricorrente a percepire, quale emolumento ad personam, il valore retributivo della fascia stipendiale “3-8 anni” in applicazione della clausola di salvaguardia di cui al C.C.N.L. 19 luglio 2011; b) condanna il Ministero dell’Istruzione al pagamento della somma di €.1.407,07, a titolo di differenze retributive, oltre accessori di legge;

c) condanna la parte resistente alla refusione delle spese di lite, liquidate in €..1.000,00, oltre contributo unificato, nonché IVA, CPA e rimborso forfettario per spese generali, come per legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari di parte ricorrente”.

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