Nuovo reclutamento, immissioni in ruolo su sostegno: fino al 2025 anche da graduatorie speciali su base regionale

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IL DL n. 36/2022, convertito in legge n. 79/2022, oltre a modificare il sistema di formazione iniziale e reclutamento del personale docente della scuola secondaria, prevede una fase transitoria per le immissioni in ruolo su posto di sostegno. Ecco come potrebbero avvenire sino al 31  dicembre 2025.

Nuovo reclutamento

Il nuovo sistema di formazione iniziale e accesso al ruolo per i docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado, per posti comuni (compresi gli ITP), si articola in:

  1. un percorso universitario e accademico abilitante di formazione iniziale corrispondente a non meno di 60 CFU/CFA
  2. un concorso pubblico nazionale, indetto su base regionale o interregionale
  3. un periodo di prova in servizio di durata annuale con test finale e valutazione conclusiva

Dunque, dopo il conseguimento dell’abilitazione tramite il percorso di cui al punto 1, gli aspiranti docenti partecipano al concorso, vinto il quale sono assunti in ruolo (vi sono delle differenze tra chi partecipa al concorso con l’abilitazione chi vi partecipa senza. Ne abbiamo parlato in “Nuovo reclutamento, vincitori concorso: abilitati subito in ruolo, non abilitati a tempo determinato. Cosa fanno gli uni e cosa gli altri” ) e poi sono sottoposti al periodo di prova.

Posti di sostegno

Per l’assunzione in ruolo sui posti di sostegno il percorso è uguale a quello sopra descritto, eccetto quanto riportato al punto 1 del paragrafo precedente.

Gli aspiranti docenti di sostegno, infatti, per partecipare al concorso devono essere in possesso del titolo di specializzazione su sostegno, pertanto il loro percorso si articola in:

  1. percorso di specializzazione su sostegno (TFA);
  2. concorso pubblico nazionale, indetto su base regionale o interregionale
  3. periodo di prova in servizio di durata annuale con test finale e valutazione conclusiva

Il concorso e il periodo di prova sono disciplinati dalle medesime disposizioni che regolamentano le relative procedure per posto comune.

Quanto sopra illustrato in via ordinaria.

Fase transitoria

L’articolo 18-bis, comma 5, del D.lgs. n. 59/2017, introdotto dal DL n. 36/2022, prevede una fase transitoria, sino al 31 dicembre 2025, anche per le assunzioni su posto di sostegno :

In caso di esaurimento delle graduatorie di cui al comma 3 dell’articolo 5, al fine dell’immissione in ruolo dei docenti di sostegno e solo all’esito delle procedure di cui all’articolo 1, comma 17 -ter , del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, fino al 31 dicembre 2025, le facoltà assunzionali annualmente autorizzate per la predetta tipologia di posto sono utilizzate per lo scorrimento delle graduatorie costituite e aggiornate con cadenza biennale ai sensi dei commi 18 -decies e 18 -undecies del medesimo articolo 1 del decreto-legge n. 126 del 2019.

Sino al 31 dicembre 2025, dunque, per le assunzioni su posto di sostegno è possibile utilizzare anche le graduatorie di merito dei concorsi di cui all’articolo 1, commi 18 -decies e 18 -undecies, del DL n. 126/2019, convertito in legge n. 159/2019.

Di quali concorsi si tratta?

Si tratta di una procedura che il Ministero avvierà per le assunzioni del prossimo anno scolastico e  prevista dalla legge n. 178/2020 (legge di bilancio 2021), che ha introdotto i due citati commi all’articolo 1 del DL n. 126/2019:

  • il comma 18-decies autorizza il  MI a bandire procedure selettive, su base regionale, per l’accesso in ruolo su posto di sostegno degli aspiranti in possesso del relativo titolo di specializzazione e prevede che sia un apposito decreto del Ministro dell’istruzione (ad oggi mai pubblicato) a definire l’articolazione della procedura (contenuto del bando, termini e modalità di presentazione delle domande, configurazione della prova ovvero delle prove concorsuali e relativa griglia di valutazione, titoli valutabili, composizione delle commissioni giudicatrici, modalità e titoli per l’aggiornamento delle graduatorie);
  • il comma 18-undecies prevede che: le graduatorie di merito dei succitati concorsi siano integrate con cadenza biennale, a seguito di una nuova procedura (ossia di un nuovo identico concorso); gli aspiranti già inclusi nelle GM possano aggiornare la propria posizione sulla base dei titoli conseguiti tra la data di partecipazione alla procedura e la data dell’aggiornamento.

Alla luce di quanto detto sopra, sino al 31 dicembre 2025, le assunzioni avverranno utilizzando le seguenti graduatorie e nell’ordine di priorità di seguito indicato:

  1. immissioni in ruolo da GaE (50%) e da GM (50%, da destinare alle varie procedure concorsuali con percentuali differenti); in caso residuino posti vacanti e disponibili
  2. immissioni in ruolo tramite Call veloce (art. 1, comma 17-ter, DL 126/19); in caso residuino posti vacanti e disponibili e in caso di esaurimento delle GM concorsuali (art. 5, comma 3, del novellato D.lgs. 59/17)
  3. immissioni in ruolo da GM concorsi su base regionale [(art. 1, commi 18-decies e 18-undecies, DL 126/19)

Qui tutte le info

Immissioni in ruolo sostegno, dal prossimo anno non ci sono più nomine da prima fascia GPS ma graduatorie regionali

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