La carta del docente va anche ai 15mila supplenti di religione, Anief: il Tribunale di Torino assegna 3mila euro ad un prof precario dal 2016

WhatsApp
Telegram

Tutti i 15mila docenti precari di religione cattolica hanno diritto ad utilizzare i 500 euro annui della carta del docente. E a chiedere gli arretrati per il mancato conferimento della stessa dall’anno scolastico 2016/2017 ad oggi, recuperando in tal modo fino a 3mila euro.

A stabilirlo è stato il Tribunale ordinario di Torino, sezione lavoro, che ha dato ragione ai legali dell’Anief che hanno presentato ricorso in difesa di una “docente di religione a tempo determinato dall’a.s. 2016/2017 ad oggi” proprio per “la mancata erogazione in suo favore della somma di € 500,00 annui di cui all’art. 1 comma 121, L. 107/2015 e pedissequo DPCM 23.9.2015, finalizzati all’acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali (c.d. carta elettronica del docente)”.

Il giudice ha affrontato il caso stabilendo che “il ricorso è fondato, per le condivisibili ragioni espresse dal Tribunale di Torino nella sentenza n. 1259/2022”, di cui ha riportato i “passaggi motivazionali salienti”: il pronunciamento “del Consiglio di Stato, Sezione Settima, il quale, con sentenza n. 1842/2022 pubblicata il 16.3.2022, mutando il proprio precedente orientamento di cui alla sentenza n. 3979/2017, ha annullato gli atti amministrativi impugnati nella parte in cui non contemplavano i docenti non di ruolo tra i destinatori della carta del docente”; “la Corte di Giustizia UE, sezione VI”, che “con sentenza n. 450 del 18.5.2022 ha affermato che “la clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell’allegato della direttiva 1999/70/CE, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero dell’istruzione, e non al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell’importo di 500 euro all’anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali”.

Secondo Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, “quello che sta accadendo era prevedibile: prima di tutto perché l’esclusione dei precari dalla card docente è palesemente immotivata. Inoltre, dinanzi ad una posizione così netta della VI sezione della Corte di Giustizia Europea e dopo le sentenze favorevoli delle passate settimane da parte di tribunali ordinari, tutti favorevoli ad estendere i 500 euro annuali per l’aggiornamento ai supplenti, quale giudice potrebbe prendere una posizione diversa? Noi, intanto, continuiamo a procedere con i ricorsi: oltre agli insegnanti precari, naturalmente tutti i docenti di religione cattolica, possono impugnare la mancata assegnazione del bonus annuale per l’aggiornamento professionale anche gli inseganti di ruolo che tra il 2016 e il 2022 erano ancora precari. I 3mila euro assegnati al collega di religione possono vederseli restituire tutti: ben oltre 10mila supplenti o ex supplenti lo hanno già fatto”.

Il Tribunale ha concluso che “tenuto conto del disposto della sentenza della CGUE richiamata, deve disapplicarsi l’art. 1 della L. n. 107/2015 (i D.P.C.M. del 23 settembre 2015 e del 28 novembre 2016, applicativi di tal disposizione, sono stati nelle more della decisione della CGUE annullati dal Consiglio di Stato con l’ordinanza citata) nella parte in cui non riconosce la usufruibilità della “Carta Elettronica del docente” anche dal personale docente assunto con contratto a tempo determinato. Va così dichiarato il diritto della ricorrente “ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all’art. 1 della Legge n. 107/2015», ossia con le medesime modalità con cui è stata attribuita ai docenti a tempo indeterminato»”.

“Per tali ragioni, si accerta e dichiara il diritto” della docente che ha presentato ricorso “ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all’art. 1, L. n. 107/2015, per gli anni scolastici dal 2016/2017 al 2021/2022; conseguentemente, il MINISTERO DELL’ISTRUZIONE deve essere condannato ad erogare al ricorrente la prestazione oggetto di causa, nelle forme di legge”.

Infine, con la sentenza il giudica “condanna il MINISTERO DELL’ISTRUZIONE ad erogare al ricorrente la prestazione oggetto di causa nelle forme di legge; condanna il MINISTERO DELL’ISTRUZIONE al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 1.500,00 oltre c.p.a., IVA e contributo unificato, con distrazione in favore del procuratore antistatario”.

WhatsApp
Telegram