Docenti depennati dalle graduatorie: i contratti di supplenza non possono andare oltre il 30 giugno. Chiarimenti

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Con nota del 18 ottobre l’Ufficio scolastico della Lombardia ha fornito chiarimenti in merito alla situazione giuridica dei docenti depennati dalle graduatorie concorsuali e/o ad esaurimento e successivi adempimenti e sulle immissioni in ruolo da articolo 59, comma 9 bis (concorso straordinario bis).

Ricordando la nota MIUR 20 maggio 2020, n. 709, l’USP chiarisce che le decisioni giurisdizionali relative all’inserimento
nelle graduatorie concorsuali, a esaurimento o di istituto che comportino la revoca dei contratti di lavoro di docente a tempo determinato o indeterminato stipulati nelle scuole statali devono essere eseguite dagli UAT quando notificate o trasmesse dagli Uffici dell’Amministrazione, e i contratti di lavoro a tempo indeterminato devono essere trasformati in contratti di lavoro a tempo determinato con termine al 30 giugno di ciascun anno scolastico, mentre i contratti a tempo determinato devono essere modificati in modo tale che il termine non sia posteriore al 30 giugno di ciascun anno scolastico.

Il fatto che nel contratto non sia presente la clausola di salvaguardia è un “dato ininfluente” perché in ogni caso la carenza del titolo idoneo determina la nullità del provvedimento.

Va comunque salvaguardata la continuità didattica degli alunni e pertanto gli UAT sono tenuti a procedere in modo celere ai provvedimenti di depennamento dalle graduatorie (a esaurimento, di merito, eventualmente GPS) e i dirigenti scolastici, se si tratta di docenti immessi in ruolo, devono procedere alla risoluzione dei contratti a tempo indeterminato precedentemente stipulati e alla stipula con gli stessi docenti di un contratto di supplenza al 30 giugno 2023. Se invece si tratta di docenti a tempo determinato, se necessario, si procede con la risoluzione dei contratti e alla modifica “in modo tale che il relativo termine non sia posteriore al 30 giugno di ciascun anno scolastico”.

I docenti inseriti nelle GPS che abbiano rinunciato all’incarico annuale (31 agosto) o fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) nell’ipotesi di risoluzione del contratto a tempo indeterminato non incorrono in sanzione (articolo 14 Ordinanza 6 maggio 2020, n. 112).

Nella nota si chiarisce ancora il caso specifico delle GPS: “qualora la sentenza riguardi il possesso del titolo di abilitazione,
l’aspirante può essere ricollocato a domanda, sempre che ne abbia i titoli, nella fascia cui ha effettivo diritto, procedendo al trasferimento del relativo punteggio in allora dichiarato sulla base della tabella relativa alla nuova fascia di inserimento e mantenendo inalterate le scelte di provincia e sede già compiute”.

I docenti in possesso di abilitazione o di specializzazione sul sostegno potranno poi richiedere l’inserimento negli elenchi aggiuntivi alle GPS di prima fascia 2023/2024, cui si attinge in via prioritaria rispetto alla seconda fascia, come statuito dall’articolo 10 dell’Ordinanza 6 maggio 2020, n. 112.

NOTA

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