Concorso straordinario bis: alcuni docenti mantengono la supplenza, anche in altre regioni, altri devono abbandonare gli alunni in corso d’anno scolastico

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Concorso straordinario bis: in queste ultime settimane sono state aperte le procedure per l’assunzione dei vincitori in alcune regioni le cui commissioni hanno concluso in ritardo la selezione. Situazione prevista dal Ministero, regolamentata a livello regionale, per cui ogni USR ha stabilito quali posti accantonare perché fossero assegnati nell’anno scolastico 2022/23 e finora dati a supplenza con clausola risolutiva.

Possibilità di mantenere la supplenza solo se la provincia coincide con quella in cui già si insegna

Questa l’indicazione fornita dall’USR Lazio nei giorni scorsi

Così risponde l’USR Lazio nella circolare del 10 ottobre, relativa alla scelta della sede nella provincia assegnata durante la fase 1.

La possibilità di mantenere la supplenza al 31 agosto 2023 già assegnata  “Dipende dal tipo di incarico in essere.”

E vengono scandagliate tre possibilità

  1. Chi, tra i partecipanti alla procedura, abbia già un incarico a tempo determinato annuale per la medesima classe di concorso su di un posto che non è accantonato ai sensi dell’art. 59 co. 9-bis del decreto-legge n. 73 del 2021, cioè su di un posto non elencato negli allegati ai decreti nn. 1320, 1446 e 1621, potrà scegliere di rimanere su tale posto, anziché spostarsi su quello, diverso, che otterrà al termine della fase 2.
  2. Chi, invece, sia titolare di un incarico a tempo determinato con clausola risolutiva ex art. 41 del CCNL su di un posto che è accantonato ai sensi dell’art. 59 co. 9- bis del decreto-legge n. 73 del 2021, cioè su di un posto elencato negli allegati ai decreti nn. 1320, 1446 e 1621, dovrà spostarsi sul posto ottenuto al termine della fase 2. Ciò perché gli incarichi in questione avranno tutti termine all’esito della fase 2 stessa.
  3. Infine, chi sia titolare di un incarico a tempo determinato sino al 30 giugno 2023 oppure su un’altra classe di concorso, dovrà spostarsi sul posto ottenuto al termine della fase 2, salvo rinuncia

A poter esercitare l’opzione sono dunque i docenti assunti su posto al 31 agosto 2022 non indicato tra quelli accantonati e destinati alla procedura del concorso. Naturalmente deve trattarsi di posto per la stessa classe di concorso.

In ogni caso è una opzione, si può scegliere tra la nuova sede offerta con la procedura di scelta e il posto già occupato.

Possibilità di mantenere la supplenza: indicazioni Piemonte

L’USR Piemonte, nel concedere ai vincitori del concorso straordinario bis la possibilità di mantenere la supplenza al 31 agosto già in essere, si spinge oltre

“il candidato vincitore, a prescindere dalla sede scolastica presso la quale avrà svolto il sopra indicato periodo ( che potrà essere anche ubicata presso province diverse da quella assegnata e/o
in regioni diverse dal Piemonte) , sarà immesso in ruolo, con decorrenza giuridica ed economica dal 1 settembre2023, ai sensi della procedura di cui dell’articolo 59, comma 9-bis, del decreto
legge 25 maggio 2021, n. 73, nella provincia e presso la sede scolastica assegnata precedentemente dall’Ufficio di Ambito territoriale competente , disponibile tra quelle a tale scopo accantonate.”

Quindi in questo caso la supplenza in essere potrà essere anche in altra provincia o addirittura regione.

Nulla da eccepire, si tratta anzi di una soluzione caldeggiata fin dal mese di agosto dalla redazione di Orizzonte Scuola nella consapevolezza che ci si sarebbe trovati in questa situazione di “imbarazzo” per i docenti.

Ma le regole non sono uguali per tutti

Il concorso straordinario bis è un concorso particolare per vari motivi. Un concorso che vede ampliata l’autonomia degli Uffici Scolastici

Gli Uffici Scolastici infatti

  1. hanno stabilito quali procedure avrebbero potuto completarsi in tempo per l’immissione in ruolo nel 2022/23 permettendo lo svolgimento dell’anno di prova (in questo un peso preponderante hanno avuto le commissioni)
  2. stabiliscono adesso se permettere di mantenere o meno la supplenza già assegnata, evitando per il 2022/23 lo spostamento in altra provincia o regione o anche solo in altra sede della stessa provincia.

Non c’è una indicazione ministeriale in merito, come ci si aspetterebbe su un aspetto così delicato, ma la decisione in un senso o nell’altro dipende solo dall’Ufficio Scolastico.

Ecco cosa ci confermano i nostri lettori

Sono vincitrice per il concorso straordinario bis in Lombardia. A settembre ho preso servizio in una piccola città della Sicilia, dove insegno per la stessa classe di concorso per cui ho concorso. Ho chiesto all’ufficio scolastico della Lombardia di poter svolgere l’anno di prova dove mi trovo adesso in servizio, dato che sussistono tutti i presupposti ( stessa classe di concorso e tipologia di contratto annuale), mi è stato negato. Nel frattempo gli uff. del Piemonte pubblicano cha sarà possibile svolgere l’anno di prova ove si è già in servizio per preservare la continuità didattica dei nostri ragazzi…
Sono arrabbiata, e i miei alunni di più! Un mese di sacrifici, programmazioni, progettazione buttato alle ortiche. Io vorrei rimanere ma non mi danno la possibilità.
Andrò dove mi piazzeranno, a continuare ciò che un altro/a collega aveva già iniziato, interrompendo anche questa continuità.

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