Concorso straordinario bis, se il vincitore è un docente di ruolo ha due possibilità: dimissioni o art. 36. Chi può usufruirne

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Concorso straordinario bis di cui all’art. 59 comma 9bis del DL 73/2021: ulteriori precisazioni sulle possibilità per i docenti già di ruolo e adesso vincitori della nuova procedura. Come devono procedere le segreterie scolastiche.

L’USR Piemonte, in occasione dell’assegnazione di sede ai vincitori di alcune classi di concorso le cui commissioni hanno concluso solo adesso la procedura, fornisce nuovamente i chiarimenti relativi ad eventuali docenti di ruolo vincitori del concorso straordinario bis.

Quando il docente di ruolo deve dimettersi per iniziare il percorso dello straordinario bis

Il candidato vincitore, già docente di ruolo sulla medesima classe di concorso e/o tipologia di posto della presente procedura, non potendo fruire della possibilità prevista dall’art. 36 del vigente CCNL del comparto Istruzione e Ricerca, per accettare rapporti di lavoro a tempo determinato, se non in un diverso ordine o grado d’istruzione, o per altra classe di concorso, purché di durata non inferiore ad un anno mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni la titolarità della sede, dovrà dimettersi dal ruolo attuale, per poter svolgere, in qualità di supplente annuale, il periodo di formazione e prova della presente procedura.

Naturalmente anche il docente di ruolo che si dimette dall’attuale incarico a tempo indeterminato riceverà per l’anno scolastico 2022/23 una nomina a tempo determinato, dovrà seguire l’anno di prova e formazione, la formazione dedicata relativa ai 5 CFU e le relative prove che lo porteranno, nel 2023/24, all’assunzione a tempo indeterminato nella regione scelta per il concorso straordinario bis.

Quando il docente di ruolo può usufruire dell’art. 36 del CCNL

Il candidato vincitore invece, già docente di ruolo su classe di concorso e/o tipologia di posti diverse da quella della presente procedura, secondo quanto chiarito con la nota di questo
Ufficio prot. n. 12385 del 24 agosto 2022, potrà fruire della possibilità prevista dall’art. 36 del vigente CCNL comparto Istruzione e Ricerca ed accettare la supplenza annuale al 31 agosto sulla sede assegnata tra quelle accantonate per la presente procedura, mantenendo la titolarità della sede.

Indicazioni per le segreterie scolastiche

Il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato una guida destinata alle segreterie scolastiche con la quale si forniscono indicazioni in merito dell’acquisizione dei contratti annuali dei docenti suddetti già di ruolo assunti da concorso straordinario bis (nonché da GPS sostegno prima fascia) e su chi può fruire dell’articolo 36 e chi no.

Decadenza

Secondo quanto leggiamo nella succitata guida, ai fini dell’accettazione della supplenza annuale finalizzata al ruolo, decadono dal ruolo di attuale titolarità:

  • i docenti della scuola secondaria assunti sulla stessa classe di concorso di titolarità, indipendentemente dal tipo posto
  • i docente di scuola dell’infanzia e primaria assunti nello stesso grado di istruzione, indipendentemente dal tipo posto

Mantenimento ruolo

Sempre secondo quanto scritto dal MI nella sopra menzionata guida, ai fini dell’accettazione della supplenza annuale finalizzata al ruolo, non decadono dal ruolo e fruiscono dell’aspettativa:

  • i docenti titolari su diverso grado di istruzione o classe di concorso.

La guida per le segreterie scolastiche

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