Assunzioni e vincolo nella provincia di assunzione: quali sono le nuove regole introdotte dalla riforma Bianchi

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Il DL n. 36/2022, convertito in legge n. 79/2022, ha modificato il sistema di formazione iniziale e reclutamento del personale docente della scuola secondaria, dettando altresì disposizioni sui vincoli di permanenza dei neoassunti nell’istituto di titolarità e sulla cancellazione degli stessi dalle graduatorie in cui sono inclusi e da cui si attinge per ruoli e supplenze.

Nuovo sistema

Il nuovo sistema di formazione iniziale e accesso al ruolo per i docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado si articola in:

  1. un percorso universitario e accademico abilitante di formazione iniziale corrispondente a non meno di 60 CFU/CFA
  2. un concorso pubblico nazionale, indetto su base regionale o interregionale
  3. un periodo di prova in servizio di durata annuale con test finale e valutazione conclusiva

Anno di prova

I docenti vincitori di concorso immessi in ruolo sono sottoposti al periodo di prova in servizio di durata annuale, superato il quale sono confermati in ruolo.

Precisiamo che:

  • al concorso possono partecipare i docenti sia abilitati che non abilitati (questi ultimi, oltre al titolo di studio, devono aver svolto tre anni di servizio negli ultimi cinque, presso le scuole statali, di cui uno specifico; durante la fase transitoria, sino al 31/12/2024, inoltre, possono partecipare i non abilitati in possesso di almeno 30 CFU/CFA del suddetto percorso universitario ovvero  di 24 CFU/CFA conseguiti entro il 31/10/2022. Per i requisiti completi leggi “Nuovo reclutamento, concorso: requisiti, fase transitoria, prove e graduatorie di merito. Differenze docenti abilitati e non”);
  • i docenti non abilitati vengono assunti prima a tempo determinato, al fine di conseguire l’abilitazione, per cui sono immessi in ruolo l’anno scolastico successivo a quello di assunzione in servizio; conseguentemente, sono sottoposti al periodo di prova dopo l’immissione in ruolo, quindi un anno dopo rispetto ai docenti abilitati.

Conferma in ruolo e vincoli permanenza

Vincoli

Confermati in ruolo, i docenti interessati sono tenuti a rimanere nella scuola di titolarità, ossia quella in cui hanno svolto il periodo di prova, nel medesimo tipo di posto e classe di concorso per non meno di tre anni, compreso l’anno di prova. 

Gli anni diventano quattro per i docenti non abilitati: un anno a tempo determinato (nel corso del quale conseguono l’abilitazione) + tre anni a tempo indeterminato (compreso l’anno in cui svolgono il periodo di prova).

Il vincolo di permanenza non si applica:

  • nei casi di sovrannumero o esubero;
  • ai docenti che fruiscono dei benefici di cui all’articolo 33, commi 5 o 6, della legge  n. 104/92 (soggetti con grave disabilità ovvero che assistono soggetti con grave disabilità), limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per la partecipazione al relativo concorso.

Deroghe

La disposizione, di cui al novellato articolo 13 del D.lgs. n. 59/2017, come modificato dall’articolo 44 del n. 36/2022, prevede comunque delle deroghe al vincolo succitato:

Il docente può presentare, in ogni caso, domanda di assegnazione provvisoria e utilizzazione nell’ambito della provincia di appartenenza e può accettare il conferimento di supplenza per l’intero anno scolastico per altra tipologia o classe di concorso per le quali abbia titolo.

Alla luce di tale deroga, durante i 3 anni di “blocco”, i docenti interessati:

1. possono:

  • presentare domanda di assegnazione provvisoria e utilizzazione provinciale (ossia nella provincia di titolarità)
  • accettare incarichi di supplenza per l’intero anno per altra tipologia di posto o classe si concorso (art. 36 CCNL 2007)

2. non possono presentare :

  • domanda di trasferimento e passaggio di ruolo
  • domanda di assegnazione provvisoria e utilizzazione interprovinciale

Conferma in ruolo e decadenza graduatorie

In caso di superamento del test finale e di valutazione finale positiva, leggiamo sempre nel citato art. 13 del novellato D.lgs. 59/2017, il docente è cancellato da ogni altra graduatoria, di merito, di istituto o a esaurimento, nella quale
sia iscritto.

Dunque, superato il periodo di prova (con conseguente conferma in ruolo), gli interessati sono cancellati da:

  • tutte le graduatorie di merito in cui sono inclusi;
  • le graduatorie di istituto, se inclusi;
  • le graduatorie ad esaurimento, se inclusi.

Evidenziamo che la disposizione non prevede espressamente la cancellazione dalle GPS. Si tratta di una dimenticanza? Oppure la disposizione fa il paio con quella sopra citata, in base alla quale l’interessato può accettare incarichi di supplenza per l’intero anno, anche durante i tre anni di “blocco”, per altra tipologia di posto o classe si concorso? Propendiamo per la seconda ipotesi, considerato che le due disposizioni sembrano essere state disposte in modo da armonizzarsi e permettere agli interessati di fruire della prevista deroga. Sarebbe comunque opportuno un chiarimento ministeriale.

Riforma reclutamento docenti, è legge: testo [SCARICA PDF] pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Tutte le novità [VIDEO]

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