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Ferie del personale ATA: quanti giorni, solo a luglio e agosto o anche durante l’anno scolastico? Diritto irrinunciabile

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Il diritto alle ferie è sancito dalla Costituzione nell’articolo 36, si applica a tutte le categorie di lavoratori e per qualunque profilo professionale. Al lavoratore spettano un giorno di riposo settimanale e un periodo di ferie retribuite all’anno.

Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa. La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge. Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.

Il personale Ata assunto a tempo indeterminato ha diritto a:
• un periodo di ferie retribuito da usufruire anche in diversi periodi dell’anno e in particolare ha diritto alla fruizione di almeno 15 giorni consecutivi nei mesi di luglio e agosto.

Il personale Ata neo assunto in ruolo, e il personale Ata a tempo determinato dal primo al terzo anno di servizio, ha diritto a:
• 30 giorni di ferie in un anno lavorativo, 2,5 giorni al mese per 12 mesi, a cui si aggiungono 4 giorni di festività soppresse 1 giorno ogni 3 mesi.
Il personale supplente o di ruolo, dopo il terzo anno di servizio prestato a qualunque titolo, ha diritto a:
• 32 giorni di ferie in un anno, 2,666 giorni al mese, le festività soppresse sempre 1 giorno ogni 3 mesi.

Il numero di giorni di ferie sono proporzionali al numero di mesi e giorni di servizio prestati in un anno scolastico. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata come mese intero.

Le ferie del personale Ata assunto a tempo indeterminato sono regolate dal CCNL scuola 2006/2009, l’articolo 13 descrive dettagliatamente la modalità di fruizione delle ferie e il numero di giorni spettanti, l’art. 19 riguarda ferie e permessi del personale a tempo determinato.

ART. 13 – FERIE
1. Il dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito. Durante tale periodo al dipendente spetta la normale retribuzione, escluse le indennità previste per prestazioni di lavoro aggiuntivo o straordinario e quelle che non siano corrisposte per dodici mensilità.
2. La durata delle ferie è di 32 giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste dall’art. 1, comma 1, lett. a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937.
3. I dipendenti neo-assunti nella scuola hanno diritto a 30 giorni lavorativi di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 2.
4. Dopo 3 anni di servizio, a qualsiasi titolo prestato, ai dipendenti di cui al comma 3 spettano i giorni di ferie previsti dal comma 2.
5. Nell’ipotesi che il POF d’istituto preveda la settimana articolata su cinque giorni di attività, per il personale ATA il sesto è comunque considerato lavorativo ai fini del computo delle ferie e i giorni di ferie goduti per frazioni inferiori alla settimana vengono calcolati in ragione di 1,2 per ciascun giorno.
6. Nell’anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero.
7. Il dipendente che ha usufruito dei permessi retribuiti di cui all’art. 15 conserva il diritto alle ferie.
8. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili, salvo quanto previsto nel comma 15. Esse devono essere richieste dal personale docente e ATA al dirigente scolastico.
9. Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche; durante la rimanente parte dell’anno, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative. Per il personale docente la fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l’eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti, salvo quanto previsto dall’art. 15, comma 2.
10. In caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell’anno scolastico di riferimento, le ferie stesse saranno fruite dal personale docente, a tempo indeterminato, entro l’anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell’attività didattica.
In analoga situazione, il personale A.T.A. fruirà delle ferie non godute di norma non oltre il mese di aprile dell’anno successivo, sentito il parere del DSGA.
11. Compatibilmente con le esigenze di servizio, il personale A.T.A. può frazionare le ferie in più periodi. La fruizione delle ferie dovrà comunque essere effettuata nel rispetto dei turni prestabiliti, assicurando al dipendente il godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1 luglio-31 agosto.
12. Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie medesime. Il dipendente ha, inoltre, diritto al rimborso delle spese sostenute per il periodo di ferie non goduto.
13. Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero o si siano protratte per più di 3 giorni. L’Amministrazione deve essere posta in grado, attraverso una tempestiva comunicazione, di compiere gli accertamenti dovuti.
14. Il periodo di ferie non è riducibile per assenze per malattia o per assenze parzialmente retribuite, anche se tali assenze si siano protratte per l’intero anno scolastico.
15. All’atto della cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse, sia per il personale a tempo determinato che indeterminato

ART. 19 – ferie del personale assunto a tempo determinato
1. Al personale assunto a tempo determinato, al personale di cui all’art. 3, comma 6, del D.P.R. n. 399 del 1988 e al personale non licenziabile di cui agli artt. 43 e 44 della legge 20 maggio 1982 n. 270, si applicano, nei limiti della durata del rapporto di lavoro, le disposizioni in materia di ferie, permessi ed assenze stabilite dal presente contratto per il personale assunto a tempo indeterminato.

Fruizione delle ferie

Le ferie possono essere fruite, compatibilmente con le esigenze di servizio, previa autorizzazione, nel corso di ciascun anno solare, frazionandole in più periodi, nel rispetto dei turni prestabiliti. É d’obbligo assicurare al dipendente il godimento di almeno 15 giorni lavorativi consecutivi di riposo nei mesi di luglio e agosto. Le ferie non possono essere fruite ad ore.
Sono un diritto irrinunciabile, non sono monetizzabili

Il datore di lavoro non può ricorrere alla corresponsione del trattamento economico sostitutivo delle ferie. Il divieto non si applica al personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario, supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie» all’articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

Ferie e recupero festività soppresse

Le festività soppresse maturano una ogni tre mesi di servizio, devono essere consumate entro il termine del rapporto di lavoro, se supplenti, e entro il 31 agosto di ogni anno il personale di ruolo.

Rapporto di lavoro a tempo parziale “art. 58 CCNL scuola”

Ferie spettanti al personale assunto in regime di part time verticale o orizzontale, i lavoratori assunti in regime di part time orizzontale hanno diritto a:
• un numero di giorni di congedo ordinario e di festività soppresse identico ai lavoratori assunti a tempo pieno.
I dipendenti assunti a tempo parziale verticale hanno diritto a:
• un numero di giorni di ferie rimodulato rispetto al numero di giorni di lavoro effettuato in una settimana, in un mese e nell’anno.
Il personale Ata in regime di part-time orizzontale al 50%, ha sempre diritto ad un numero di giorni di ferie e di festività soppresse calcolate come per il tempo pieno.
Al personale Ata, in regime di part-time verticale, che lavora solamente 3 giorni alla settimana dal lunedì al mercoledì compreso (indipendentemente dall’orario svolto), spettano 16 (o 15) giorni di ferie e 2 giorni di festività soppresse.

Personale in regime di part-time verticale

Per il solo personale in regime di part time verticale il calcolo dei giorni di ferie deve tenere conto del numero dei giorni lavorativi (non delle ore settimanali), la riduzione delle ferie, dipende dal ridotto numero di giorni lavorativi.

Esempio di calcolo ferie personale in regime di part time:
– n° max. di giorni di ferie spettanti = 32;
– n° giorni lavorativi = 4 giorni su 6;
– n° giorni di ferie effettivamente spettanti = 32 x 4/6 = 21,33
Esempio di calcolo festività soppresse personale in part time verticale:
– n° max. di giorni spettanti per festività soppresse spettanti = 4;
– n° giorni di festività soppresse effettivamente spettanti = 4 x 4/6 = 2,67.
Le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato.

Settimana corta: le ferie del personale Ata che presta la propria attività lavorativa in 5 giorni

CCNL 29.11.2007 nell’art. 13 comma 5, dispone che nel caso in cui il PTOF d’istituto preveda la settimana articolata su cinque giorni di lavoro il sesto è considerato lavorativo ai fini del computo delle ferie. In questo modo, è irrilevante per il calcolo delle ferie che la settimana lavorativa di 36 ore sia articolata su cinque o sei giorni CCNL. Ai fini del computo delle ferie i giorni di ferie goduti per frazioni inferiori alla settimana vengono calcolati in ragione di 1,2 per ciascun giorno.

Il lavoratore che svolge la sua attività su cinque giorni alla settimana, nel caso chieda la settimana intera di ferie, dovrà conteggiare sei giorni di ferie, ogni giorno richiesto vale 1,2 giorni.
• Esempio: un collaboratore scolastico fruisce nel corso dell’anno di 5 giorni di ferie, occorre calcolare 5 x 1,2 = 6 e sottrarre il risultato 6 al numero dei giorni di ferie spettanti che sono 30 o 32 in un anno.

Cosa succede al dipendente che si ammala durante le ferie

Il periodo di assenza per malattia, interrompe le ferie, quando questo va a pregiudicare il riposo e la rigenerazione delle energie psicofisiche del lavoratore.

La sospensione delle ferie avviene in caso di malattia del lavoratore con prognosi di almeno 4 giorni, oppure in caso di ricovero ospedaliero del dipendente anche solo per un giorno.
La sospensione avviene anche per le assenze dovute a malattia o ricovero ospedaliero del figlio fino a 8 anni di età.

Interruzione delle ferie

Per ragioni di servizio, il dirigente scolastico dirigente può interrompere o sospendere le ferie del dipendente, solo per ragioni oggettive e prevalenti motivi di servizio da descrivere nel provvedimento di interruzione.
In quei rari casi, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie medesime.

Recupero e monetizzazione delle ferie non godute per particolari esigenze

In caso di particolari esigenze personali o di servizio, a causa di assenze per maternità, malattia, infortunio che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell’anno scolastico di riferimento, il personale Ata assunto a tempo indeterminato potrà fruire delle ferie residue, di norma non oltre il mese di aprile dell’anno successivo, sentito il parere del DSGA, nel rispetto delle esigenze della scuola.
Le ferie maturate e non godute per cause non imputabili al dipendente (es. grave patologia o una malattia che si protrae anche a cavallo di due anni scolastici), potranno essere fruite dallo stesso anche oltre il termine stabilito.
Al personale a tempo determinato, le ferie non godute potranno essere monetizzate a condizione che il mancato godimento delle ferie sia avvenuto per esigenze di servizio o per tutti i casi non imputabili al dipendente.

Periodi che non consentono la maturazione delle ferie

Le ferie non maturano durante i periodi di fruizione del congedo biennale retribuito per assistere un famigliare beneficiario di legge 104, non fanno maturare ferie tutti i periodi di permesso e aspettativa non retribuiti richiesti dal lavoratore.

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