Scatti di anzianità per i periodi di precariato, il giudice di Verona non ha dubbi: 2.500 euro ad un docente nel frattempo entrato in ruolo e collocazione nella fascia stipendiale più vantaggiosa

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Ancora una sentenza che riconosce gli scatti di anzianità anche per il periodo di precariato. Stavolta ad emetterla è stato il Tribunale di Verona, sezione Lavoro, che ha trattato il ricorso di un docente di scuola secondaria “già assunto a tempo indeterminato, nel ruolo della scuola secondaria di I° grado con decorrenza giuridica ed economica 1.9.17, e con passaggio di ruolo nella scuola secondaria di II° grado con decorrenza 1.9.19” e “che ha svolto sin dall’a.s. 2006/07 vari incarichi di supplenza a tempo determinato con contratti annuali o fino al termine delle attività didattiche”.

Il docente ha lamentato, in particolare, “dopo l’assunzione a tempo indeterminato” l’assegnazione dello “scatto 3/8 anni”. Esaminata la legge, il Ministero è stato condannato “al pagamento delle differenze retributive derivanti dal riconoscimento della progressione stipendiale”, specificando che si tratta “evidentemente di somme di natura retributiva e non risarcitoria, che maturano mese per mese”. Inoltre, ha detto il giudice “sulle differenze retributive dovute andrà riconosciuta la maggior somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dal dì del dovuto fino al saldo”.

Alla base della decisione, che ha prodotto l’assegnazione al docente di quasi 2.500 euro più interessi, il Tribunale veronese ha ricordato “i principi di diritto” che sono stati “precisati e ribaditi dalla Suprema Corte nella sentenza n.20918/19”, nella quale è stata esplicitata “l’affermazione del principio di diritto, richiamato in numerose pronunce successive (cfr. fra le più recenti Cass. nn. 28635, 26356, 26353, 6323 del 2018)”, in base al quale “la Corte è pervenuta sulla base delle indicazioni fornite dalla Corte di Giustizia, la quale da tempo ha affermato che: a) la clausola 4 dell’Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l’obbligo di applicare il diritto dell’Unione e di tutelare i diritti che quest’ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno”.

Secondo Marcello Pacifico, presidente del sindacato Anief, “lo Stato sugli scatti stipendiali da considerare per tutto il periodo di precariato nega l’evidenza e si fa male con le proprie ‘mani’. È un diritto del lavoratore, anche del personale Ata. Noi consigliamo a tutti quelli che vogliono recuperare le somme non assegnate dallo Stato ricorrendo con Anief in tribunale: in questo modo verrà loro riconosciuto il diritto all’integrale ricostruzione di carriera, con risarcimento e immediato inquadramento su fascia stipendiale più alta. Tutti gli insegnanti possono verificarlo utilizzando su internet il calcolatore Anief gratuito”.

LA SENTENZA

Esaminata la giurisprudenza, il giudice del Lavoro ha concluso che “la domanda è fondata alla luce delle condivisibili le argomentazioni svolte dalla Cassazione in numerose recenti pronuncia e già richiamate sinteticamente nella ordinanza 9737/17”. Questo perché, ha scritto nella sentenza, “come più volte affermato dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, la clausola 4 dell’Accordo quadro allegato alla direttiva n. 99/70/CE (a carattere incondizionato e sufficientemente precisa), esclude qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato e prescinde dalla legittimità del termine apposto al contratto; che, come recentemente statuito da questa Corte (sentenze nn. 22558 e 23868 del 2016), le modalità di lavoro del personale assunto a tempo determinato non presentano aspetti di differenziazione rispetto ai dipendenti di ruolo”.

Pertanto, scrive ancora il giudice riportando l’ordinanza del 2017, “nel settore scolastico, la clausola 4 dell’Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai c.c.n.l. succedutisi nel tempo, sicchè vanno disapplicate le disposizioni dei richiamati c.c.n.l. che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato”; al personale scolastico non di ruolo assunto a tempo determinato spetta, in applicazione del divieto di discriminazione di cui alla clausola 4 dell’Accordo quadro allegato alla direttiva n. 99/70/CE, di diretta applicazione, il trattamento retributivo secondo il sistema di progressione professionale per fasce di anzianità previsto per gli assunti a tempo indeterminato, con conseguente disapplicazione di ogni normativa contrattuale contraria” (Cass. nn. 22558 e 23868 del 2016)”.

Infine, nella sentenza si rileva che “più recentemente i principi di diritto sono stati ulteriormente precisati e ribaditi dalla Suprema Corte nella sentenza n.20918/19”. Alla luce di tutto questo, il giudice ha accertato e dichiarato “il diritto del ricorrente ad essere collocato nella fascia stipendiale 3-8 anni nei sensi di cui in parte motiva e condanna il Ministero convenuto al pagamento delle differenze retributive nella misura di euro 2.434,74, oltre interessi legali”, e condannato la “parte resistente a rifondere” al ricorrente “le spese del presente giudizio, spese che sono liquidate nella somma complessiva di Euro 1.030,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%, IVA e CPA di legge, ed oltre a €.49,00 per contributo unificato, da distrarsi a favore degli avvocati di parte ricorrente dichiaratisi antistatari”.

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