Covid a scuola, è contatto stretto il positivo entro 48 ore da sintomi o tampone. Con nuovo caso il conteggio dei 10 gg non riparte. FAQ

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Se il caso ha frequentato la scuola nei due giorni precedenti l’esordio dei sintomi o la data del tampone, tutta la classe va in autosorveglianza per 10 giorni. Lo chiarisce una FAQ dell’ATS Milano aggiornata al 3 novembre.

Ecco la FAQ

Come vanno identificati e gestiti i contatti scolastici?

Non sono previste misure speciali per la gestione dei contatti stretti con casi positivi in ambito scolastico. Pertanto, in linea con quanto indicato nella Circolare del Ministero della Salute 019680 del 30/03/2022, l’attività educativa e didattica continua sempre in presenza, in regime di autosorveglianza per 10 giorni dall’ultimo giorno di scuola del caso.

Se, quindi, il caso ha frequentato la scuola nei due giorni precedenti l’esordio dei sintomi o la data del tampone, tutta la classe va in autosorveglianza per 10 giorni.
Quanto sopra si applica anche nel caso di insegnanti positivi che abbiano svolto attività didattica nella classe.
Come specificato nello schema sinottico sotto riportato, la scuola non deve caricare sul portale di ATS l’elenco dei contatti.

Lo schema

Inoltre, la FAQ ricorda che:

  • Eventuali altri soggetti che risultassero positivi durante il periodo di autosorveglianza di cui sopra, non determinano uno slittamento dei tempi della stessa, che prosegue fino al suo naturale completamento (10 giorni dall’ultimo giorno di frequenza del primo soggetto risultato positivo); pertanto i casi successivi al primo che risultassero positivi durante il periodo di autosorveglianza NON devono essere segnalati dalla scuola.
  • Per i contatti scolastici la misura di autosorveglianza si applica all’intero gruppo classe.
  • I tamponi rapidi in autosomministrazione non devono essere comunicati al dirigente scolastico e non fanno fede per le disposizioni contenute nella presente sinossi.
  • Non vi è alcuna indicazione ad eseguire il tampone al di fuori delle condizioni indicate nella presente sinossi; in particolare non è raccomandata l’esecuzione di tamponi in soggetti in autosorveglianza asintomatici.
  • Per il rientro a scuola è necessario esibire esito negativo del tampone antigenico o molecolare effettuato nei tempi previsti, oppure l’attestazione di fine isolamento rilasciata da ATS o, in alternativa, il referto del tampone negativo, effettuato nei tempi sopradescritti, accompagnato da attestazione di inizio isolamento rilasciata da ATS.
  • Per gli alunni fragili è opportuno, se tollerato, l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie; è inoltre raccomandata, se non già effettuata, la vaccinazione come strumento a tutela della salute pubblica e individuale.

Cosa deve fare un alunno/operatore in auto-sorveglianza?
Deve monitorare il suo stato di salute informando il Pediatra o il Medico curante. È fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 sia a scuola sia in ambito extrascolastico per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso, tranne che per gli alunni di nido/infanzia che possono continuare a frequentare la scuola senza l’obbligo di utilizzo di mascherina. È prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19.

Qualora durante il periodo di sorveglianza dovessero verificarsi ulteriori casi nella stessa classe l’autosorveglianza non viene prolungata e si conclude dopo 10 giorni dall’ultimo giorno di frequenza del primo caso.

FAQ

Scuola, chi può e chi deve indossare le mascherine FFP2. Il caso dell’autosorveglianza

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