Allerta meteo, scuole chiuse in alcuni comuni di Lazio, Campania, Sardegna, Marche e Molise. Non si può attivare la DaD

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Il maltempo imperversa in alcune parti d’Italia, allerta meteo prevista in diverse regioni. Da stasera e per le successive 24 ore l’Italia sarà sferzata dal passaggio di una tempesta molto rapida ma forte e intensa, proveniente da Ovest.

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di domani, martedì 22 novembre, allerta rossa su settori di Abruzzo e Sardegna. Allerta arancione su parte di Abruzzo, Calabria, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Sardegna, Molise, Basilicata, Campania e Veneto. Allerta gialla su settori di Abruzzo, Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Marche, Molise, Sardegna, Umbria, Veneto, Basilicata, Puglia e Sicilia.

Temporali e venti fino a burrasca forte su gran parte del Paese.

Scuole chiuse in Campania

Scuole chiuse martedì 22 novembre, in molti comuni dell’area vesuviana in provincia di Napoli. L’allerta meteo arancione diramata oggi dalla Protezione civile della Campania e in vigore dalla mezzanotte e per tutta la giornata di domani ha convinto i sindaci di Portici, Ercolano, Somma Vesuviana, Torre del Greco, San Sebastiano al Vesuvio, Massa di Somma, Pollena Trocchia e Sant’Anastasia a disporre la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado, statali e non.

Scuole chiuse anche a Cava dei Tirreni, Giugliano, Barano d’Ischia, San Giorgio a Cremano, Vietri sul Mare, Agerola, Caivano, Vallo della Lucana, Santa Marina, Sessa Cilento, Agropoli (chiuse sia domani chiuse sia domani martedì 22 novembre per allerta, sia mercoledì 23 novembre), Santa Maria di Castellabate, Siano. Ischia, Morcone, Crispano, Casamicciola Terme, Salerno, Nocera Superiore, Volla, Cardito, Ravello, Torraca
Castelnuovo Cilento, Roccapiemonte, Monte di Procida, Quarto, Pagani, Arzano, Castel San Giorgio
Battipaglia, Buonanabitacolo, Minori, Castellammare di Stabia, Frattamaggiore, Aversa, Casal Velino, Poggiomarino, Eboli, Pozzuoli, Meta di Sorrento e Sorrento.

Scuole chiuse martedì e mercoledì a Benevento. Il sindaco Clemente Mastella ha firmato un’ordinanza di chiusura di tutte le scuole di ordine e grado nella giornata di domani, martedì 22 novembre, e mercoledì 23 novembre.

Scuole chiuse a Napoli. La decisione è stata presa in conseguenza dell’avviso di allerta arancione diramato per l’intera giornata di domani, martedì 22 novembre, dalla Protezione civile della Regione Campania.

Scuole chiuse anche a Salerno domani, martedì 22 novembre. Lo stabilisce un’ordinanza firmata dal sindaco Vincenzo Napoli.

Scuole chiuse in Sardegna

Allerta meteo anche in Sardegna. La Protezione civile regionale ha diramato un nuovo bollettino con criticità elevata per i settori centro occidentali dell’Isola sino alla mezzanotte di martedì 22. Oristano e la sua provincia saranno le zone più colpite da questa nuova ondata: diversi sindaci stanno predisponendo le ordinanze per la chiusura delle scuole. Istituti chiusi anche a Terralba, Uras, Arborea e San Nicolò d’Arcidano.

Scuole chiuse nelle Marche

Scuole chiuse martedì 22 novembre, a Senigallia per i rischi connessi all’ondata di maltempo in arrivo.

Scuole chiuse nel Lazio

Scuole chiuse martedì 22 novembre, anche a Gaeta, come ha comunicato il sindaco su Facebook. Scuole chiuse anche a Fondi, Cassino, Pontecorvo, Sant’Elia Fiumerapido, Anzio,  Latina, Ostia e Frosinone.

Scuole chiuse nel Molise

Scuole chiuse, ma non per il maltempo, ma per una fuga di gas, a Colli a Volturno, in provincia di Isernia.

Differenze tra sospensione delle attività didattiche e chiusura di una scuola

Come già segnalato più volte, i poteri di sospensione delle attività o di chiusura delle scuole e, conseguentemente, di sospensione del servizio pubblico scolastico, sono unicamente dei prefetti che sono i rappresentanti territoriali del governo e dei sindaci, i quali possono emettere provvedimenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica e di pericolo per l’ordine, la sicurezza o l’incolumità pubblica.

Innanzitutto facciamo una differenza tra

  •  “sospensione delle attività”
  •  “totale chiusura della scuola”

La sospensione delle attività: tale provvedimento è causato da eventi di straordinarietà ed è paragonabile alla sospensione delle attività che avviene nel periodo delle vacanze di Natale o Pasqua, per cui la scuola rimane aperta e vengono svolti tutti servizi tranne le lezioni. In questo caso solo il personale ATA deve recarsi a scuola (non lo devono fare allievi e docenti).

I docenti non devono recarsi a scuola perché è sospeso l’obbligo della lezione, a meno che in quei giorni non ci siano delle attività previste dal piano annuale (collegi docenti, consigli di classe ecc.). Ovviamente anche tali attività, se il Dirigente lo ritiene opportuno, potranno essere rimandate e recuperate in altri giorni, previo preavviso per tutti i docenti coinvolti.

Se il personale ATA è impossibilitato a raggiungere la sede dovrà “giustificare” l’assenza ricorrendo ai permessi previsti dal Contratto (permessi retribuiti o ferie).

La chiusura della scuola: può essere disposta per gravi eventi (nevicate, alluvioni ecc.) o anche per interventi di manutenzione straordinaria che precludono al personale e agli allievi l’accesso ai locali, in questo caso il provvedimento di chiusura interessa tutta la comunità scolastica.

Le assenze così determinate, comprese quelle del personale ATA, sono pienamente legittimate e non devono essere “giustificate” e nemmeno essere oggetto di decurtazione economica o di recupero.

Essendo il rapporto di lavoro del personale della scuola di natura civilistica e obbligazionaria tra le parti che lo sottoscrivono, il principio giuridico di riferimento è l’art. 1256 del Codice civile, che recita: “L’obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore (nel nostro caso dipendente della scuola), la prestazione diventa impossibile. Se l’impossibilità è solo temporanea, il debitore, finché essa perdura, non è responsabile del ritardo dell’adempimento”.

I giorni di chiusura per causa di forza maggiore devono quindi essere assimilati a servizio effettivamente e regolarmente prestato, in quanto il dipendente non può prestare la propria attività per cause esterne, predisposte da Sindaci o Prefetti, e tale chiusura a nostro avviso dev’essere “utile” a qualunque titolo: 180 giorni per l’anno di prova, proroga/conferma di una supplenza ecc.

In via generale i giorni di lezione perduti per cause di forza maggiore non vanno recuperati, e l’anno scolastico resta valido anche se non si sono rispettati i 200 giorni di lezione.

Si rileva però che nel corso degli anni non c’è stata una posizione univoca su questa questione da parte di UST e USR, e in alcuni casi tale questione è stata addirittura affrontata direttamente dai Prefetti.

L’USR dell’Emilia Romagna  con nota Prot. n. 1513/2012 aveva disposto che “l’anno scolastico resta valido anche se le cause di forza maggiore hanno comportato la discesa del totale al disotto dei 200 giorni”, e con nota Prot. n. 1554/2012 che “le assenze degli studenti imputabili alla grave situazione meteorologica in corso possano rientrare nelle deroghe previste dalle norme soprarichiamate e non pregiudicare la possibilità di procedere alla valutazione degli studenti interessati”.

Non si attiva la DAD

Ricordiamo, inoltre, che la didattica a distanza non è attivabile, da quest’anno scolastico, nemmeno per le situazioni legate all’emergenza sanitaria COVID. Non può essere attivata né in caso di maltempo, né in caso di assenza di uno studente.

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