Riconoscimento titoli di studio esteri, equipollenza ed equivalenza: cosa sono, procedura e modelli domanda

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L’Ufficio scolastico di Brescia ha pubblicato un avviso con la documentazione utile e la procedura per ottenere il riconoscimento dei titoli di studio acquisiti
all’estero. I titoli accademici di studio stranieri non hanno infatti valore legale in Italia. Per l’utilizzo in Italia è necessario procedere con il riconoscimento. Le forme di riconoscimento seguono la procedura di equipollenza e di equivalenza.

Equipollenza

L’equipollenza riguarda il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all’estero con titoli di studio italiani di diploma di scuola secondaria di primo grado e diploma di scuola secondaria di secondo grado.

Le dichiarazioni di equipollenza sono rilasciate soltanto per i diplomi e non per le lauree, per le quali sono competenti con proprie modalità le Università.

L’attuale normativa (D.L.vo n. 297/94 art. 379 così come modificato dall’art. 13 della Legge 25 gennaio 2006 n. 29) prevede che possono ottenere la dichiarazione di equipollenza i cittadini di Stati membri dell’Unione Europea, degli Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo e della Confederazione elvetica che abbiano compiuto 18 anni (solo per i richiedenti equipollenza al diploma di istruzione secondaria di secondo grado).

I cittadini extracomunitari non possono ottenere il rilascio della dichiarazione di equipollenza ma possono procedere con la richiesta di equivalenza direttamente al Ministero dell’Istruzione.

Per il rilascio della dichiarazione di equipollenza non sono previste tabelle di corrispondenza tra i titoli di studio stranieri e quelli italiani. L’USP Brescia specifica che va esaminata caso per caso l’effettiva corrispondenza – per le materie caratterizzanti i singoli corsi di studio – tra i programmi di studio svolti all’estero e quelli svolti dalle scuole italiane.

Equivalenza 

Per partecipare a procedure di selezioni concorsuali indette da pubbliche amministrazioni e finalizzate al pubblico impiego, si deve presentare domanda di equivalenza direttamente al Ministero dell’istruzione e del merito.

L’equivalenza è attivata unicamente per il concorso pubblico al quale si desidera partecipare, ed è obbligatorio allegare alla domanda il bando di concorso di interesse.

L’equivalenza ai sensi dell’art. 38 del Decreto Legislativo 165/2001 non può essere rilasciata nel caso di procedure concorsuali rivolte al reclutamento di “professioni regolamentate”, come quella di docente.

Avviso e modelli domanda

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