Supplenze: docente può rinunciare a nomina da GPS senza sanzione se preferisce quella da graduatoria di istituto già assegnata

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Supplenze anno scolastico 2022/23: c’è ancora sovrapposizione tra nomine da GPS (con lo scandalo di arrivare anche a venti turni di convocazione) e nomine da graduatorie di istituto che giustamente seguono il loro corso. Fortunatamente, rispetto allo scorso anno scolastico, l’OM n. 112 del 6 maggio interviene su questo punto, a favore dei docenti.

Il docente, già nominato da graduatoria di istituto su una supplenza che lo soddisfa, è obbligato ad accettare l’eventuale nomina da GPS arrivata successivamente, per non incorrere nelle sanzioni previste per la rinuncia all’incarico?

No, a dirlo è l’OM n. 112 del 6 maggio 2022 all’art. 14 comma 3

“Il personale in servizio per supplenza conferita sulla base delle graduatorie di istituto ha facoltà di lasciare tale supplenza per accettare una supplenza ai sensi dell’articolo 2, comma 4, lettere a) e b). Gli effetti sanzionatori di cui al comma 1 non si producono per il personale che non eserciti detta facoltà, mantenendo l’incarico precedentemente conferito”

Quindi se è sempre vero che l’incarico da graduatorie di istituto si può lasciare per accettare quello da GPS anche di stessa durata, non è necessariamente vero il contrario.

L’unico caso in cui non si applica la sanzione per la rinuncia alla nomina da GPS è questo.

La sanzione alla rinuncia da nomina GPS va inserita infatti anche se si rinuncia perchè già impegnati in supplenza nella scuola paritaria.

La consulenza

È possibile richiedere consulenza all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali)

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