Congedo parentale, un mese in più con stipendio all’80%: la novità nella Legge di Bilancio 2023

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Il governo Meloni punta ad estendere i diritti del congedo parentale, introducendo una nuova misura di cui i genitori potranno usufruire fino al sesto anno di vita del bambino. La misura è stata inserita nella Legge di Bilancio 2023 che dovrà essere approvata nelle prossime settimane e che quindi potrebbe ancora subire delle modifiche. Cosa prevede, nel complesso, il congedo parentale.

Le ultime novità

Le ultime novità in materia di congedo parentale sono quelle introdotte dal decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 176 del 29 luglio 2022, entrate in vigore dal 13 agosto 2022. Esse riguardano direttamente i lavoratori dipendenti, compreso il personale della scuola.

Le novità sono state illustrate nel messaggio INPS del 4 agosto, in cui si forniscono indicazioni sulle nuove regole per il congedo parentale per i genitori lavoratori dipendenti:

  • alla madre e al padre, fino al 12° anno (e non più fino al sesto anno) di vita del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) spetta un periodo indennizzabile di 3 mesi, non trasferibili all’altro genitore;
  • entrambi i genitori hanno diritto, in alternativa tra loro, a un ulteriore periodo indennizzabile della durata complessiva di 3 mesi, per un periodo massimo complessivo indennizzabile tra i genitori di 9 mesi (e non più 6 mesi).

Restano immutati i limiti massimi individuali e di entrambi i genitori previsti dall’articolo 32 del T.U. ossia:

  • la madre può fruire di massimo 6 mesi di congedo parentale per ogni figlio entro i primi 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento;
  • il padre può fruire di massimo 6 mesi (elevabili a 7 mesi nel caso in cui si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi) per ogni figlio entro i primi 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento;
  •  entrambi i genitori possono fruire complessivamente massimo di 10 mesi di congedo parentale (elevabili a 11 mesi nel caso in cui il padre si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi) per ogni figlio entro i primi 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento.

Al genitore solo, sono riconosciuti 11 mesi (e non più 10 mesi) continuativi o frazionati di congedo parentale, di cui 9 mesi (e non più 6 mesi) sono indennizzabili al 30% della retribuzione. Per genitore solo si intende anche il genitore nei confronti del quale sia stato disposto, ai sensi dell’articolo 337-quater del codice civile, l’affidamento esclusivo del figlio.

Per i periodi di congedo parentale ulteriori ai 9 mesi indennizzabili per entrambi i genitori o per il genitore solo, è dovuta, fino al dodicesimo anno (e non più fino all’ottavo anno) di vita del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento), un’indennità pari al 30% dello stipendio, a condizione che il reddito individuale dell’interessato sia inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria.

L’indennità è calcolata secondo quanto previsto all’articolo 23 del T.U.

Un mese in più all’80%

Nella manovra di Bilancio per il 2023, comunica in conferenza stampa il Premier Giorgia Meloni “c’è una misura molto importante sul congedo parentale, ora retribuito al 30%. Io ho sempre pensato che molte madri non se lo potevano permettere. Abbiamo aggiunto un mese di congedo facoltativo retribuito all’80% utilizzabile fino al sesto anno. Una scelta che introduce una specie di salvadanaio del tempo che le madri possono utilizzare in caso di difficoltà evitando di incorrere in situazione economiche difficili” 

In questo modo il congedo parentale, ossia il periodo di astensione facoltativa dal lavoro, utilizzabile dai genitori per prendersi cura del figlio, si compone di un nuovo elemento, con retribuzione all’80% .

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