Previsto un taglio di scuole e di organico, oltre 400 presidi in meno fino al 2032. NUOVA BOZZA Legge di Bilancio

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La nuova legge di bilancio prevede novità in merito al dimensionamento scolastico, con un taglio calcolato di sedi e organico che avranno effetto principalmente a partire dal 2024/2025. Ecco l’ultima bozza della manovra con i numeri previsti.

“Le Regioni, sulla base dei parametri individuati dal decreto di cui al primo periodo provvedono autonomamente al dimensionamento della rete scolastica entro il 30 novembre di ogni anno, nei limiti del contingente annuale individuato dal medesimo decreto, ferma restando la necessità di salvaguardare le specificità derivanti dalle istituzioni presenti nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche. Con deliberazione motivata della Giunta regionale può essere determinato un differimento temporale, non superiore a 30 giorni. Gli Uffici scolastici regionali, sentite le Regioni, provvedono, alla ripartizione del contingente dei dirigenti scolastici assegnato”, si legge sul testo che sta per approdare in Parlamento.

Nello specifico, la relazione illustrativa prevede che i criteri per la definizione del contingente organico dei DS e DSGA siano adottati con decreto del Ministero dell’istruzione e del merito, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, previo Accordo in sede di Conferenza Unificata, da adottare entro il 30 giugno di ogni anno solare precedente all’anno scolastico di riferimento.

La norma dunque definisce un meccanismo alternativo di individuazione e distribuzione tra le Regioni del contingente massimo di DS e DSGA qualora non sia raggiunto l’Accordo in Conferenza Unificata.

Ciò significa che è prevista l’adozione di un decreto del Ministro dell’istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro il 31 luglio, che individua il contingente di DS e DSGA definito dividendo per un coefficiente, comunque non inferiore a 900 e non superiore a 1000, il numero degli alunni iscritti nelle istituzioni scolastiche statali nell’organico di diritto dell’anno scolastico di riferimento, su base regionale, integrato dai fattori correttivi dipendenti dalla densità degli abitanti per Kmq, ferma restando la necessità di salvaguardare le specificità derivanti dalle istituzioni presenti nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche .

Al fine di garantire una riduzione graduale del numero delle istituzioni scolastiche per i primi tre anni scolastici si applica un correttivo non superiore all’1%, anche prevedendo forme di compensazione interregionale.

La norma, pertanto, andrà a disciplinare il dimensionamento della rete scolastica negli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025, nonché un limite massimo – progressivo negli anni – alla consistenza dell’organico.

In particolare, si prevede per l’anno scolastico 2023/2024 che continuino a trovare applicazione la disciplina vigente.

Per l’anno scolastico 2024/2025, il contingente organico non potrà essere superiore a quello determinato dall’applicazione dei criteri stabiliti dai commi 5 e 5-bis dell’articolo 19 del decreto-legge n. 98/2011.

In sostanza, per l’anno scolastico 2024/2025, saranno conferite in reggenza le istituzioni scolastiche autonome costituite con un numero di alunni inferiore a 600 unità, ridotto fino a 400 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche.

Alle queste scuole non potrà essere assegnato in via esclusiva un posto di direttore dei servizi generali e amministrativi.

Inoltre, si prevede che, a decorrere dall’anno scolastico 2025/2026, il contingente organico definito sulla base della nuova disciplina introdotta non superi il contingente determinato sulla base dei criteri definiti nell’anno scolastico precedente. Inoltre, si precisa che eventuali situazioni di esubero devono trovare compensazione nell’ambito della definizione del contingente. 

Ma c’è un altro aspetto che la relazione illustrativa evidenzia: con le economie previste da tale nuove disciplina, è prevista la creazione di un fondo ad hoc costituito nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione e del merito e che possa essere destinato ad incrementare il fondo unico nazionale della dirigenza scolastica, il fondo integrativo d’istituto e il fondo per la buona scuola oltre che essere utilizzato per il pagamento delle supplenze brevi e saltuarie.

Ecco, secondo la relazione tecnica, il decremento del numero delle sedi previsto.

Tuttavia, al fine di rendere più graduale il decremento del numero delle sedi nei primi tre anni di applicazione della nuova disciplina, vengono introdotte le seguenti integrazioni alla procedura:

  1. viene garantito che il numero delle sedi sia almeno pari al numero dei dirigenti scolastici in servizio nella Regione, considerando anche quelli temporaneamente senza sede o comandati presso enti, associazioni, università, ministeri. Qualora il numero di sedi previsto dall’algoritmo sia superiore viene confermato quest’ultimo dato;
  2. il numero di sedi stabilito secondo i termini del punto precedente viene incrementato di un fattore percentuale pari a:

Il riepilogo dati previsti dalla relazione tecnica

La stima delle economie previste

Come riferimento viene assunto che il valore del trattamento economico di un dirigente scolastico è in media pari a 101.926 euro (al lordo degli oneri riflessi e della tredicesima mensilità) e quello di un D.S.G.A. riferito alla classe stipendiale iniziale 0-8 è pari ad euro 37.462 (al lordo degli oneri riflessi, della tredicesima mensilità, dell’elemento perequativo e dell’IVC), la spesa annuale media, per istituzione scolastica autonoma.

Spesa DS e DSGA = 101.926 + 37.462 = 139.388 euro

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