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Docenti e ATA inidonei: solo inidoneità permanente assoluta comporta risoluzione del contratto. Per i fragili resta sorveglianza ordinaria. VADEMECUM per i DS

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Un riepilogo – sotto forma di vademecum per il ds – sulla procedura di accertamento, sulle forme di tutela del dipendente e sui riflessi sul contratto di lavoro del personale scolastico che risulta inidoneo arrivano dall’Ufficio scolastico per il Piemonte. Un tema spesso oggetto di dubbi anche a causa della pluralità di atti normativi che si sono susseguiti nel corso del tempo, così come ricorda lo stesso USR.

Categoria di inidoneità:

  • inidoneità psicofisica permanente assoluta riferendosi allo stato di colui che, a causa di infermità o difetto fisico o mentale si trovi nell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa;
  • inidoneità psicofisica permanente relativa per tale intendendosi lo stato di colui che a causa di infermità o difetto fisico o mentale si trovi nell’impossibilità permanente allo svolgimento di alcune o tutte le mansioni dell’area, categoria o qualifica di inquadramento.

Solo l’inidoneità psicofisica permanente assoluta costituisce il presupposto legittimante la risoluzione anticipata del contratto di lavoro.

Al ricorrere invece dell’ipotesi riguardante l’inidoneità permanente relativa sussiste il potere-dovere dell’amministrazione di porre in essere ogni utile tentativo di recupero al servizio attivo del dipendente, eventualmente anche a seguito di un percorso di riqualificazione professionale un’ulteriore forma di inidoneità. Tale è quella che consegue all’accertamento sanitario del personale che abbia superato il primo periodo di assenza con diritto alla conservazione del posto previsto nei contratti collettivi di riferimento

La norma collettiva prevede che il dipendente assente per malattia ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di 18 mesi. Allo scadere di tale termine il lavoratore, in casi di particolare gravità comprovati da idonea documentazione medica, può presentare al dirigente un’istanza finalizzata alla concessione di un ulteriore periodo di conservazione del posto, pari ad altri 18 mesi, senza corresponsione di alcuna retribuzione.

A tale richiesta non corrisponde in capo al lavoratore alcun diritto soggettivo alla proroga del periodo di comporto. Al termine del primo periodo il dipendente è tenuto a presentarsi al lavoro una volta cessato lo stato di malattia.
Il superamento dei periodi di conservazione del posto è, dunque, condizione sufficiente a legittimare il recesso.

Nel caso in cui il dirigente scolastico sia intenzionato a concedere al dipendente gli ulteriori 18 mesi, lo stesso dovrà avviare, previo avviso all’interessato, la procedura per l’accertamento dell’idoneità psicofisica allo scopo di verificare se il lavoratore, allo scadere del secondo periodo di conservazione, sia effettivamente in grado di riassumere servizio per le mansioni precedenti alla malattia e tutelare così il suo stato di salute.

Se all’esito dell’accertamento il dipendente è risultato permanentemente inidoneo al servizio, il dirigente procederà alla risoluzione del rapporto di lavoro e alla corresponsione dell’indennità sostitutiva del preavviso.

La Commissione medica di verifica può rilevare:

1. idoneità;
2. permanente inidoneità, assoluta o relativa;
3. inidoneità temporanea, assoluta o relativa.

Solo nel caso in cui le condizioni di salute del dipendente, dal punto di vista psichico o fisico, conducano ad un giudizio di inidoneità permanente di tipo assoluto, il dirigente, previa comunicazione all’interessato, risolve il rapporto di lavoro, entro 30 giorni dal ricevimento del verbale di accertamento medico, corrispondendo, se dovuta, l’indennità sostitutiva del preavviso.

Diversamente, qualora l’inidoneità psicofisica del dipendente accertata all’esito della visita risulti relativa, il dirigente sarà tenuto a porre in atto ogni tentativo di recupero dell’interessato al servizio nelle strutture organizzative di settore, anche in mansioni equivalenti o di altro profilo professionale.

Lavoratori fragili Covid

Nella categoria di inidoneità rientrano i lavoratori fragili. La condizione di “fragilità”, accertata su richiesta dal medico competente, si differenzia dalle inidoneità previste dal d.P.R. n. 171/2011 perché:

  • è condizione temporanea dello stato di saluto legato alla particolare situazione epidemiologica in atto;
  • richiede l’adozione di opportuni rimedi preventivi al fine di evitare che le condizioni dello stato di salute del lavoratore, rispetto alle patologie preesistenti, di per sé non invalidanti, possano aggravarsi, mettendone a rischio la salute;
  • il suo accertamento è finalizzato a tutelare la salute e la sicurezza del lavoratore e, a seconda dei casi, ne determina l’utilizzazione a domanda in altri compiti, la collocazione in malattia o l’accesso al lavoro agile.

Tra le misure per il personale fragile vi sono la sorveglianza sanitaria sanitaria e lo smart working. Misure che, ricorda l’USR Piemonte, sono state formalmente superate dall’adozione del D.L. 24/03/2022, n. 24, convertito nella L. 19 maggio 2022, n. 52 recante “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza” ferma restando l’ulteriore proroga fino al 31/12/2022 disposta dalla Legge 21 settembre 2022, n. 142, di conversione del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 (cd. decreto “Aiutibis).
Per il personale delle scuole permane la sola disciplina legata alla sorveglianza sanitaria ordinaria.

VADEMECUM  USR Piemonte

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