Iscrizioni scuola e inserimento di alunni in affido o in adozione. Le indicazioni

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Una nota dell’USR Lazio ricorda le indicazioni per quanto riguarda le iscrizioni a scuola e l’inserimento degli alunni adottati o in affido.

 

Iscrizione prime classi

L’Usr Lazio parte da quanto riportato nelle Linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati.

“…in ogni caso, poiché non può essere possibile prevedere il momento di arrivo dei bambini nei nuclei familiari adottivi, è comunque consentito alle famiglie – sia nei casi di adozione nazionale che internazionale – di iscrivere ed inserire i figli a scuola in qualsiasi momento dell’anno, anche dopo la chiusura delle procedure online, presentando la domanda di iscrizione direttamente alla scuola prescelta.Parimenti, la famiglia che adotta nazionalmente può dover affrontare lunghe fasi intermedie in cui i bambini e le bambine sono in affidamento “provvisorio” (anche chiamato affido o adozione a rischio giuridico) o in affidamento preadottivo. In tali passaggi, la modalità di iscrizione online del minore che ancora mantiene i dati anagrafici originari, ma risulta allo stesso tempo presso il domicilio degli adottanti, pone un reale rischio di tracciabilità del minore stesso e della famiglia cui è stato assegnato. Non è un caso che, per evidenti motivi di riservatezza, il Tribunale per i Minorenni talvolta vieti espressamente di diffondere i dati del bambino. Pertanto, come evidenziato dal MIUR nelle FAQ sull’iscrizione online 2014, anche in tali contesti “stante la particolare situazione, al fine di garantire protezione e riservatezza ai minori, l’iscrizione viene effettuata dalla famiglia affidataria recandosi direttamente presso l’istituzione scolastica prescelta”, quindi senza dover obbligatoriamente usare la piattaforma delle iscrizioni online.”

È da sottolineare che quanto indicato nelle Linee di indirizzo valga anche quando la dicitura sia quella di “collocamento provvisorio” come descritto nelle righe introduttive.

Documentazione 

Per quel che riguarda le documentazioni, nel caso dei periodi che preludono il definirsi delle adozioni nazionali, va ricordato quanto indicato dalle Linee di indirizzo per il diritto allo studio degli alunni adottati: “Per quel che riguarda le adozioni nazionali, la buona prassi è quella già praticata in Piemonte a seguito della nota prot. n. 4403 del 15-05-2011 dell’Ufficio Scolastico Regionale. Le scuole si limitano a prendere visione della documentazione, rilasciata dal Tribunale per i Minorenni nel caso di affido a fini adottivi, senza trattenerla nel fascicolo personale del minore. Analoga procedura va messa in atto per tutti gli altri documenti necessari per l’iscrizione o per il trasferimento ad altra scuola (ad es. nulla-osta). Il Dirigente Scolastico inserisce dunque nel fascicolo del minore una dichiarazione in cui attesta di aver preso visione della documentazione necessaria per l’iscrizione. Le segreterie, quindi, attivano modalità per cui i nomi dei bambini e delle bambine vengano trascritti nei registri di classe direttamente con i cognomi degli adottanti, facendo attenzione che non compaia il cognome di origine in alcun contesto.” 

È da sottolineare che quanto indicato valga anche quando la dicitura sia quella di “collocamento provvisorio”. 

Certificazioni scolastiche 

Per quel che riguarda le certificazioni, nel caso dei periodi che preludono il definirsi delle adozioni nazionali, va parimenti ricordato quanto indicato dalle Linee di indirizzo per il diritto allo studio degli alunni adottati (in sintonia con la già citata nota prot. n. 4403 del 15- 05-2011 dell’Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte): “Quando si tratta di minori a rischio giuridico di adozione o in fase di affido preadottivo, deve essere consegnata una scheda di valutazione in cui il minore possiede il cognome degli adottanti. Il Dirigente provvede quindi a sottoscrivere una dichiarazione in cui dà atto che l’identità del minore – cui è stata rilasciata la scheda di valutazione – corrisponde a quella effettiva.” 

È da sottolineare che quanto indicato valga anche quando la dicitura sia quella di “collocamento provvisorio”. 

Affido 

Per le alunne e gli alunni in affidamento familiare ed etero-familiare sono da sottolineare invece le indicazioni contenute nelle Linee Guida per il diritto allo studio delle alunne e degli alunni fuori della famiglia di origine che ricomprendono quanto previamente indicato per quelle fasi che riguardano l’adozione nazionale. 

Si ricorda come, nel caso degli alunni in collocamento provvisorio “a rischio giuridico”, …”a tutela della privacy di ogni alunno fuori dalla famiglia di origine occorre evitare l’esposizione nei luoghi pubblici (comprese le classi) di liste di nomi e cognomi dei minorenni. I documenti di valutazione verranno ritirate dagli affidatari nel caso degli alunni in affidamento e, negli altri casi, dal tutore (anche provvisorio) e, sino a quando questi non sia stato nominato, dal legale rappresentate della struttura”. 

Le segreterie scolastiche, pertanto, dovranno attivare modalità per cui i nomi delle bambine e dei bambini vengano trascritti nei registri di classe direttamente con i cognomi degli adottanti, facendo attenzione che non compaia il cognome di origine in alcun contesto. 

NOTA USR

LINEE GUIDA ALUNNI ADOTTATI 

LINEE GUIDA ALUNNI FUORI FAMIGLIA DI ORIGINE

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