Docenti con supplenza o ruolo, si può richiedere il part time nel corso dell’anno scolastico?

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Motivi familiari sopraggiunti, stress, impossibilità a portare a termine l’impegno con profitto: sono tante le motivazioni che potrebbero portare un docente a richiedere di poter usufruire del part time nel corso dell’anno scolastico, lasciando una parte delle ore. Come funziona.

Part time: la richiesta va inoltrata entro il 15 marzo di ogni anno scolastico

La richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro da full a part time va inoltrata, tramite la scuola di servizio, entro il 15 marzo di ogni anno scolastico.

La richiesta, una volta accettata, pone il docente in part time per un biennio tacitamente rinnovato qualora il dipendente non chieda il rientro in full time.

Questa scadenza riguarda però il personale assunto a tempo indeterminato e permette di individuare quali spezzoni  inserire in organico di fatto e quindi coprire con supplenze al 30 giugno.

Part time docenti neoassunti e supplenti

Discorso diverso per i docenti neoassunti e i supplenti

Per entrambe le categorie è prevista la possibilità di richiedere di usufruire del part time, non avendo potuto presentare la domanda entro il 15 marzo.

Per i docenti neoassunti la possibilità è contemplata dall’allegato A istruzioni operative per le immissioni in ruolo dell’anno scolastico 2022/23

A.12. È possibile stipulare, avendone i requisiti e le condizioni, contratti in regime di parttime, secondo quanto previsto dalla Legge 12 novembre 2011, n. 183.

Per i supplenti nell’annuale circolare con le disposizioni per l’anno in corso, quest’anno diramata il 29 luglio 2022

“Il C.C.N.L. 2006-2009 prevede la possibilità di stipulare contratti a tempo determinato con rapporto di lavoro a tempo parziale. Si richiamano a tale proposito l’articolo 25, comma 6, e l’articolo 39, con particolare riguardo al comma 3, relativamente al personale docente ed educativo, e gli articoli 44, comma 8, 51 e 58 relativamente al personale ATA. Alle suddette disposizioni si dà luogo tenuto contodi quanto stabilito dall’articolo 73 del D.L. n. 112/2008, convertito in Legge n. 133/2008.”

In considerazione di queste disposizioni, sia gli Uffici Scolastici che i Dirigenti Scolastici si sono adoperati per raccogliere in maniera tempestiva le richieste, in modo da andare incontro alle richieste di chi produceva domanda e nello stesso tempo non creare disagio per l’attesa di un nuovo docente avente diritto.

Questo naturalmente continua ad avvenire perché gli Uffici Scolastici non hanno concluso le nomine da GPS. Quindi la norma continua a valere, una volta formalizzato il rapporto di lavoro il docente può avanzare richiesta di part time.

Richiesta di part time durante l’anno scolastico

Ma come si gestisce il caso del docente che, seppure assunto a settembre (o anche di ruolo) dovesse avere l’esigenza di richiedere il part time nel corso dell’anno scolastico?

A nostro parere la richiesta va comunque valuta al pari delle altre – fermo restando che le date ultime vanno rispettate – e il part time concesso qualora l’aliquota provinciale assegnata a quella classe di concorso non sia ancora satura e le motivazioni per cui lo si richiede siano improvvise e non preventivabili, nonché tali da non consentire al richiedente il normale svolgimento dell’orario completo.
E’ infatti possibile che determinate circostanze della vita non coincidano con le date previste dall’Amministrazione ma la concessione del beneficio e l’ulteriore assegnazione dello spezzone permette di coprire quella mancanza della normativa nel non considerare alcune speciali congiunture.

La consulenza

È possibile richiedere consulenza all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali)

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