Nei prossimi dieci anni verranno cancellati oltre 600 istituti, la scure della Legge di Bilancio denunciata da Anief

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Entro il prossimo decennio spariranno 624 sedi di presidenza della scuola pubblica: dalle attuali 7.519 diventeranno 6.885. Lo prevede la Legge di bilancio 2023, che all’articolo 99 introduce un nuovo coefficiente per la formazione delle sedi scolastiche autonome “non inferiore a 900 e non superiore a 1000, e tenuto conto dei parametri, su base regionale, relativi al numero degli alunni iscritti nelle istituzioni scolastiche statali e dell’organico di diritto dell’anno scolastico di riferimento, integrato dal parametro della densità degli abitanti per chilometro quadrato”.

Secondo Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, “la manovra è studiata per non rendere più di tanto visibile il taglio di centinaia di istituti, perché nel 2032 un preside su due sarà ormai in pensione. Il provvedimento prevede il risparmio di 88 milioni di euro, che saranno reinvestiti per il Fondo unico nazionale dei dirigenti scolastici, oltre che per le indennità dei Direttori dei servizi generali e amministrativi e per le supplenze”.

L’algoritmo di calcolo parte dalla circostanza che entro i prossimi dieci anni si prevedono, sulla base del tasso di natalità in forte riduzione, circa un milione e 100mila alunni e studenti in meno. “Tuttavia – spiega Marcello Pacifico – non tiene conto della distribuzione dei plessi scolastici e dei servizi offerti dal territorio alle famiglie e al personale scolastico. Se si applicasse lo stesso criterio ai Comuni più della metà dovrebbe chiedere fin dal prossimo anno solare. E lì ci sarebbero risparmi, ma perché non gli ospedali, ma forse ci si dovrebbe interrogare se lo Stato ha il dovere di ampliare piuttosto che tagliare questi servizi, non per ultimo quello dell’istruzione”.

La decisione del Governo, per Anief appare incomprensibile: “Invece di confermare le 400 sedi di presidenza delle sedi normo-dimensionate introdotte dal Governo Conte-bis nel triennio 2022/2024, ancora senza dirigente scolastico e con Dsga facente funzione con una soglia di 500 alunni, (provvedimento strappato sempre da Anief e Udir durante la pandemia), la bozza attuale della Legge di Bilancio autorizza il ministro dell’Istruzione e del Merito, peraltro in assenza di un nuovo accordo in Conferenza Stato – Regioni, a creare presidenze con 900-1.000 alunni e a utilizzare i risparmi per aumentare il FUN tagliato negli ultimi anni”.

Le sedi di presidenza oggi sono circa 8 mila: “Erano ben 12 mila nel 2008 prima dell’emanazione del regolamento sul dimensionamento scolastico Tremonti-Gelmini (DPR 81/09), attuativo della Legge 133/2008 e degli ulteriori tagli disposti dalla Legge 111/11 – ricorda il presidente Pacifico – , in questi anni sono stati chiusi già ben 10 mila plessi nel territorio con grave negazione del diritto allo studio e a dispetto di Comuni lasciati aperti. Nel frattempo, il carico di lavoro delle scuole dell’autonomia è notevolmente accresciuto, non in ultimo con la progettualità legata al PNRR”.

Anief e Udir chiedono lo stralcio e la conferma dei 400 dirigenti scolastici e Dsga nelle scuole normo-dimensionate. Nel frattempo, nel prossimo mese di marzo si svolgerà l’udienza pubblica al Tar Lazio sul ricorso presentato dai presidi iscritti a Udir sul recupero del FUN decurtato dal 2016 ad oggi. “Si tratta di recuperare 5mila euro annui in media a dirigente scolastico: lo stesso Ragioniere generale dello Stato è stato convocato dal tribunale amministrativo per spiegare il motivo del mancato ripristino delle risorse tagliate dopo l’intervento cautelare del Consiglio di Stato”, conclude Pacifico.

I dirigenti scolastici interessati possono chiedere di intervenire in giudizio. Adesioni al seguente link.

BOZZA LEGGE DI BILANCIO: L’ARTICOLO N. 99 SULL’ISTRUZIONE

ART. 99.

(Misure per la riforma della definizione e riorganizzazione del sistema della rete scolastica)

“5-ter. Al fine di dare attuazione alla riorganizzazione del sistema scolastico prevista nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, a decorrere dall’anno scolastico 2024/2025, i criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le Regioni, anche prevedendo forme di compensazione interregionale, sono definiti, su base triennale con eventuali aggiornamenti annuali, con decreto, avente natura non regolamentare, del Ministro dell’istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previo accordo in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro il 30 giugno di ogni anno. Ai fini del raggiungimento dell’Accordo, lo schema di decreto è trasmesso dal Ministero dell’istruzione e del merito alla Conferenza Unificata entro il 30 aprile. Le Regioni, sulla base dei parametri individuati dal decreto di cui al primo periodo provvedono autonomamente al dimensionamento della rete scolastica entro il 30 novembre di ogni anno, nei limiti del contingente annuale individuato dal medesimo decreto, ferma restando la necessità di salvaguardare le specificità derivanti dalle istituzioni presenti nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche. Con deliberazione motivata della Giunta regionale può essere determinato un differimento temporale, non superiore a 30 giorni. Gli Uffici scolastici regionali, sentite le Regioni, provvedono, alla ripartizione del contingente dei dirigenti scolastici assegnato.

5-quater. Decorsa inutilmente la data del 30 giugno di cui al comma 5-ter, primo periodo, il contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le Regioni sono definiti con decreto, avente natura non regolamentare, del Ministro dell’istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro il 31 agosto, sulla base di un coefficiente, indicato dal decreto medesimo, non inferiore a 900 e non superiore a 1000, e tenuto conto dei parametri, su base regionale, relativi al numero degli alunni iscritti nelle istituzioni scolastiche statali e dell’organico di diritto dell’anno scolastico di riferimento, integrato dal parametro della densità degli abitanti per chilometro quadrato ferma restando la necessità di salvaguardare le specificità derivanti dalle istituzioni presenti nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche . Al fine di garantire una riduzione graduale del numero delle istituzioni scolastiche, per i primi tre anni scolastici si applica un correttivo pari rispettivamente al 7%, al 5% e al 3%, anche prevedendo forme di compensazione interregionale. Gli Uffici scolastici regionali, sentite le Regioni, provvedono, ciascuno per il proprio ambito di competenza territoriale, alla ripartizione del contingente dei dirigenti scolastici assegnato. 5-quinquies. Fino alla data di adozione del decreto di cui al comma 5-ter, ovvero di quello di cui al comma 5- quater, si applicano le disposizioni di cui ai commi 5 e 5-bis”.

2. I risparmi conseguiti dall’applicazione della disciplina di cui al presente articolo confluiscono in un Fondo, costituito nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione e del merito.

Le risorse del Fondo di cui al primo periodo sono ripartite annualmente con decreto del Ministro dell’istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previo accertamento dei risparmi di cui al primo periodo.

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