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Idoneità psicofisica di docente o ATA: quando il dirigente scolastico ha l’obbligo di attivare l’accertamento

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#insegnanti #dad

Quando il dirigente scolastico ha l’obbligo di attivare l’accertamento dell’idoneità psicofisica di docente o ATA? L’indicazione è contenuta nell’interessante vademecum sulla procedura di accertamento, forme di tutela del dipendente e riflessi sul contratto di lavoro relativamente all’inidoneità del personale scolastico, pubblicato dall’Ufficio scolastico regionale per il Piemonte e rivolto ai dirigenti scolastici.

Il dirigente scolastico ha l’obbligo di attivare la procedura finalizzata all’accertamento dell’idoneità psicofisica nei seguenti casi:

  • La prima ipotesi è quella connessa al superamento del periodo di comporto di cui al predetto art. 17 del CCNL del 2007: il dirigente, nell’imminenza del raggiungimento del periodo di comporto, avvisa il dipendente che, nel persistere dello stato di malattia, si concluderà il primo periodo di conservazione del posto e che pertanto verrà avviato a visita presso la commissione medica preposta alla verifica dell’idoneità;
  • la seconda ipotesi è quella in cui il dirigente, sulla base di evidenze riscontrate nel caso concreto, valuti nel comportamento del dipendente la presenza di disturbi psichici gravi ovvero di condizioni fisiche tali da far presumere l’esistenza di una potenziale inidoneità (psichica o fisica) al servizio svolto.

Il primo caso è quello già esaminato che riguarda il superamento dei 18 mesi, periodo massimo di conservazione del posto per docenti e ATA assenti per malattia.

Nel secondo caso l’avvio della procedura di accertamento presuppone una valutazione del dirigente avente ad oggetto il comportamento tenuto dal dipendente durante l’orario di servizio.

Come va richiesto l’accertamento

La richiesta deve essere indirizzata alla Commissione medica di verifica (CMV) presso il MEF, di norma incardinata a livello delle Ragionerie dello Stato competenti per territorio.

La richiesta è accompagnata da una relazione dalla quale si evincano le assenze per malattia che abbiano portato al superamento del periodo di comporto oppure, per il secondo caso di cui sopra, i fatti integrati da comportamenti del dipendente che il dirigente abbia valutato come possibili conseguenze di patologie esistenti a livello psichico o fisico.

La relazione dovrà limitarsi alla narrazione dei fatti, evitando ogni ipotesi diagnostica, di stretta competenza medica, e potrà, se del caso, essere corredata da documentazione sanitaria eventualmente agli atti della scuola.

Il dirigente scolastico è tenuto a comunicare al docente o ATA la richiesta dell’accertamento. Il dipendente non può opporsi ma ha il diritto di individuare e incaricare un sanitario di propria fiducia dal quale farsi assistere fino alla conclusione della procedura.

Le comunicazioni alla Ragioneria territorialmente competente vanno effettuate dal dirigente per via telematica nel rispetto della disciplina normativa sul trattamento dei dati personali di cui al d.lgs. n. 196/2003 siccome integrato dalle previsioni di cui
al regolamento (UE) n. 2016/679.

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