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Docente o ATA che rifiuta visita di accertamento idoneità per due volte: le conseguenze

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Cosa accade al docente o ATA che, sottoposto a visita medico collegiale per la verifica dell’idoneità al servizio, non si presenti dinanzi alla Commissione per almeno due volte e senza giustificazione? L’indicazione nel vademecum sulle inidoneità del personale scolastico pubblicato dall’USR Piemonte e rivolto ai dirigenti scolastici.

L’art. 6 del Regolamento di cui al d.P.R. n. 171/2011 disciplina questa ipotesi prevedendo un autonomo caso di licenziamento con preavviso irrogato, all’esito di un procedimento disciplinare nelle forme e nei termini di cui agli artt. 55 bis e ss. del d.lgs. n. 165/2001.

Nel concetto di doveri inerenti alla funzione ascritta al personale scolastico, docente o ATA, è sussumibile anche l’obbligo di presentarsi a visita medica dinanzi alla Commissione medica di verifica per l’accertamento dell’idoneità psicofisica al servizio.

Una volta che è stato incardinato il procedimento di verifica sanitaria a carico del personale, la mancata collaborazione
continua ad inerire ai compiti propri della funzione e può integrare un comportamento omissivo disciplinarmente rilevante.

Nel vademecum si sottolinea che già il primo rifiuto che il lavoratore opponga all’espletamento della visita senza giustificato motivo ha delle conseguenze rilevanti sullo status giuridico del dipendente.

Il dirigente scolastico può valutare l’opportunità, previa comunicazione all’interessato, di adottare il provvedimento di sospensione cautelare dal servizio, lo stesso esaminato per le ipotesi in cui il comportamento del lavoratore sia fonte di pericolo per l’incolumità personale (art. 6, comma 1, lett. c) per poi disporre un nuovo accertamento presso la commissione di verifica.

Al dipendente sospeso in via cautelare dal servizio compete un’indennità pari al trattamento previsto in caso di sospensione cautelare disposta in corso di procedimento penale, ovvero un’indennità pari al 50% dello stipendio tabellare, nonché gli assegni del nucleo familiare e la retribuzione individuale di anzianità, ove spettanti.

Il periodo di sospensione è comunque valido ai fini del calcolo dell’anzianità di servizio.

VADEMECUM  USR Piemonte

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