Stipendio dicembre 2022: docenti e ATA sospesi per mancata adesione obbligo vaccinale non avranno né tredicesima né arretrati per quei mesi

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In arrivo sui conti correnti e comunque già visualizzabile su NoiPA l’importo di stipendio + tredicesima di dicembre 2022. Una piccola gratifica, alla quale tra qualche giorno si sommeranno gli arretrati del triennio 2019/21. La somma totale varia per ciascuno, in base al profilo professionale e alla fascia di anzianità di servizio ma anche in base alle vicissitudini di questo periodo così complicato.

La sospensione di alcuni docenti e ATA nel periodo 15 dicembre 2021 – 31 marzo 2022

In conseguenza dell’entrata in vigore del DL n. 172 del 26 novembre 2021 dal 15 dicembre 2021 il personale scolastico inadempiente all’obbligo vaccinale e non assente per altri motivi con carattere di continuità, è stato sospeso dal servizio.

Il periodo 15 dicembre – 31 marzo 2022 è quello massimo perchè dal 1° aprile 2022 il DL ha disposto il reintegro del personale scolastico inadempiente all’obbligo vaccinale, con mansioni non a contatto con gli studenti. Anche in questo caso, comunque, ci sono state unità di personale che non è rientrato in servizio ed è rimasto sospeso fino allo scadere dell’obbligo vaccinale, il 15 giugno 2022.

L’obbligo, pur scattando il 15 dicembre 2021, andava ricondotto al piano vaccinale individuale (relativamente a prima, seconda, terza dose) e nei limiti della durata della certificazione verde.

Il personale che non ha ottemperato all’obbligo vaccinale – nelle modalità e nei tempi indicati dal DL 26 novembre 2021 – è stato sospeso e non ha potuto svolgere l’attività lavorativa a scuola almeno fino al 31 marzo o fino a presentazione del documento attestante la vaccinazione o l’avvenuta guarigione da Covid 19.

Mancato stipendio: conseguenze

Durante questo periodo – diverso a seconda della storia vaccinale individuale rispetto al Covid 19 – il personale sospeso non ha percepito lo stipendio né altro compenso o emolumento.

La sospensione non ha avuto natura disciplinare, pertanto docenti e ATA che non hanno adempiuto all’obbligo non sono stati licenziati e hanno avuto diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

Il periodo di sospensione, quello durante il quale non è stato percepito lo stipendio anche se il rapporto di lavoro con il Ministero dell’istruzione non si è interrotto, non è utile per la maturazione dei ratei di tredicesima e non lo sarà neanche per la quota spettante di arretrati. Nessun emolumento, anche successivo, può infatti fare riferimento ad un periodo in cui è stato percepito lo stipendio.

Rientro al lavoro dal 1° aprile con orario a 36 ore:  la tredicesima va calcolata

Un riequilibrio si attesta con il rientro al lavoro dal 1° aprile 2022, stabilito dal Decreto Legge Riaperture n. 24/2022.

Il personale docente in questo caso è rientrato alle stesse condizioni del personale inidoneo, cioè 36 ore di lavoro settimanale e in mansioni non a contatto con gli studenti.  Questo periodo è invece utile, per il monte orario totale, al calcolo di tredicesima e arretrati.

Importo tredicesima su NoiPA

L’importo della tredicesima è già visibile nella pagina personale di NoiPA, mentre per gli arretrati bisognerà attendere ancora qualche settimana.

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