Supplenze ATA al 30 giugno, calcolo ferie e festività soppresse: il sabato non lavorativo va escluso?

WhatsApp
Telegram

Una collaboratrice scolastica con contratto da ottobre  fino al 30 giugno 2023 chiede quanti  giorni di ferie e festività soppresse le spettino. Lavorando su 36 ore su 5 giorni settimanali, il sabato va conteggiato oppure no?

L’articolo 13 del CCNL scuola prevede che le giornate di ferie fino al terzo anno di servizio sono 2,5 giorni al mese, dopo il terzo anno a qualunque titolo maturato il servizio spettano 2,6666 giorni di ferie al mese.

Dove la settimana lavorativa è articolata su cinque giorni, il sesto giorno viene comunque considerato lavorativo pertanto nella richiesta di un giorno di ferie si vanno a scalare 1,2 giorni, quando si arriva a chiedere 5 giorni anche presi non continuativi si scalano 6 giorni di ferie. Quando si richiede la settimana intera di ferie bisogna includere sempre il sabato.

Alcune scuole per facilitare i loro calcoli escludono il sabato nei periodi continuativi e quando si fa richiesta di un giorno di ferie scalano sempre solo un giorno. Apparentemente potrebbe sembrare che si applichi una riduzione delle ferie, in realtà non contando il sabato la situazione non cambia. Questa seconda soluzione non è pertinente con quello che prevede ccnl scuola secondo l’articolo 13.

art. 13 del CCNL scuola/2007:

  1. Il dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito. Durante tale periodo al dipendente spetta la normale retribuzione, escluse le indennità previste per prestazioni di lavoro aggiuntivo o straordinario e quelle che non siano corrisposte per dodici mensilità.
  2. La durata delle ferie è di 32 giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste dall’art. 1, comma 1, lett. a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937.
  3. I dipendenti neo-assunti nella scuola hanno diritto a 30 giorni lavorativi di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 2.
  4. Dopo 3 anni di servizio, a qualsiasi titolo prestato, ai dipendenti di cui al comma 3 spettano i giorni di ferie previsti dal comma 2.

Festività soppresse

Quanto alle festività soppresse anche per queste si assiste a situazioni diversificate, le festività maturano una ogni tre mesi di servizio, se nello stesso mese si è lavorato almeno 16 giorni questo dovrebbe essere equivalere a un mese intero.

In tal modo al dipendente assunto il 3 ottobre fino al 30 giugno gli spettano 3 giorni di festività soppresse. Legge del 23 dicembre 1977 n. 937

Secondo circolari disposte negli anni passati il computo delle festività soppresse deve basarsi su un numero esatto dei giorni matura una festività ogni tre mesi (90 giorni) se non erano esattamente 90 il giorno di festività non spettava.
Oggi, questa materia viene regolata dalla contrattazione pertanto anche per le festività si procede con la proporzione: mesi di servizio diviso 12 * 4 = numero di festività soppresse maturate.

In questo caso se la settimana lavorativa è articolata su 5 giorni, il sabato è sempre considerato lavorativo, si avrà diritto a 22,5 giorni di ferie e 3 festività soppresse.

WhatsApp
Telegram
Pubblicato in ATA

Abilitazione all’insegnamento 30 CFU. Corsi Abilitanti online attivi! Università Dante Alighieri