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Congedo di maternità: come usufruirne in modo flessibile, quale documentazione presentare

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Analizziamo una questione utile alle donne lavoratrici scolastiche che intendano usufruire della flessibilità riconosciuta al godimento del congedo di maternità, di cui all’articolo 20 e all’articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.
Nello specifico vediamo, alla luce della normativa e della circolare n. 106 del 29 settembre 2022, quale documentazione è necessario presentare, e secondo quali tempistiche, ai dirigenti scolastici per il tramite delle segreterie scolastiche.

La flessibilità.

L’articolo 20 del citato decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, dispone che: “Ferma restando la durata complessiva del congedo di maternità, le lavoratrici hanno la facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi al parto, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro”.

Inoltre, l’articolo 16 del decreto legislativo n. 151/2001 riconosce la facoltà di astenersi dal lavoro totalmente dopo l’evento del parto, entro i cinque mesi successivi allo stesso, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.

Queste due modalità di flessibilità sono dunque previste in deroga al generale divieto di adibire le donne al lavoro durante i due mesi prima della data presunta del parto, disposto dall’articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 151/2001.

Cambio di flessibilità.

La lavoratrice in gravidanza che utilizza la flessibilità di cui all’articolo 20 del citato decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, (cioè 1 mese prima del parto e 4 mesi dopo il parto), può decidere di continuare a prestare la propria attività lavorativa anche per l’ultimo mese prima del parto, spostando dunque il godimento dei 5 mesi a dopo la data del parto (godendo dunque della flessibilità di cui all’articolo 16 del decreto legislativo n. 151/2001).

La scelta deve avvenire nel corso dell’ottavo mese di gravidanza.

La documentazione.

La documentazione utile ad usufruire delle forme di flessibilità del congedo di maternità va prodotta all’istituto scolastico presso cui si presta servizio.

Il principale atto riguarda l’attestazione che la prosecuzione dell’attività lavorativa durante l’ottavo mese di gravidanza non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro. Questa certificazione può essere rilasciata solo da un medico specialista del Servizio sanitario nazionale o da un medico con esso convenzionato.

Quando redigere le attestazioni?

L’INPS, con il messaggio n. 13279 del 25 maggio 2007, ha precisato che le attestazioni sanitarie necessarie che non siano state redatte nel corso del settimo mese di gravidanza, non consentono di continuare l’attività lavorativa per i giorni dell’ottavo mese successivi alla data di rilascio delle attestazioni, comportando l’integrale respinta dell’opzione di flessibilità, con conseguente calcolo del periodo di maternità secondo le “ordinarie” modalità, ossia due mesi prima della data presunta del parto e tre mesi dopo la data effettiva.

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