Dl Aiuti Quater, segnalati gli emendamenti chiesti da Anief per salvaguardare il personale, le assunzioni, gli organici e gli aumenti

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I senatori delle commissioni di competenza hanno selezionato gli emendamenti al voto in quinta Commissione, Bilancio, di Palazzo Madama per accelerare le votazioni.

Riguardano aspetti decisivi per risolvere questioni importanti che rischiano altrimenti di incancrenirsi: il reintegro del personale assunto con riserva e poi licenziato; la valorizzazione dei DSGA, con integrazione delle graduatorie del concorso straordinario, più deroghe per vincoli e mobilità; l’avvio di un corso-concorso riservato ai dirigenti scolastici; la valorizzazione degli ordinamenti professionali del personale ATA; l’adeguamento in organico di diritto dei posti in deroga su sostegno; la trasformazione a regime degli aumenti una tantum del salario accessorio 2022 del personale scolastico.

Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief: “Stiamo seguendo con vivo interesse l’esito delle nostre proposte emendative. Inoltre, il nostro sindacato ha ripresentato gli emendamenti esclusi al disegno di legge di Bilancio con la Confedir in quinta Commissione Bilancio della Camera dei Deputati all’interno di una memoria con 30 nuove proposte emendative. Oggi, alle 18.00, ne parleremo nel corso del confronto che i sindacati condurranno con l’Ufficio del gabinetto del Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara”.

GLI EMENDAMENTI SEGNALATI AL DECRETO LEGGE AIUTI QUATER IN V COMMISSIONE BILANCIO SENATO

Qui di seguito, gli emendamenti segnalati riguardanti la scuola:

13.0.21 (reintegro personale assunto con riserva licenziato);

13.0.22 (valorizzazione DSGA, integrazione graduatorie concorso straordinario, deroghe a vincoli mobilità);

13.0.23 (corso concorso riservato DS);

14.4 (valorizzazione ordinamenti professionali personale ATA);

14.9 (adeguamento in organico di diritto dei posti in deroga su sostegno);

14.2 (trasformazione a regime aumenti una tantum salario accessorio 2022).

13.0.21

Iannone, Bucalo, Marcheschi, Gelmetti, Ambrogio, Mennuni, Nocco, Occhiuto

Dopo l’articolo inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Disposizioni in materia di istruzione)

  1. Per la valorizzazione e la tutela di esperienze professionali già positivamente formate e impiegate, il personale dirigente e docente assunto a tempo indeterminato con riserva, in esecuzione di provvedimenti cautelari giurisdizionali, il Ministro dell’istruzione e del Merito procede alla conferma dei ruoli, nel caso di superamento dell’anno di prova di cui ai commi 116 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107, con decorrenza giuridica dal 1º settembre dell’anno svolto.
  2. Conseguentemente, è disposto l’annullamento dei provvedimenti di licenziamento già notificati dall’amministrazione. Sono fatti salvi i servizi prestati a tempo determinato e indeterminato nelle istituzioni scolastiche dal predetto personale di cui al presente comma.
  3. Per l’anno scolastico 2023/2024 e nelle more del rinnovo del CCNI sulla mobilità personale docente, educativo e ATA, è riservata alla mobilità territoriale interprovinciale una quota pari al quaranta per cento dei posti disponibili.

Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare situazioni di esubero di personale anche per gli anni scolastici successivi all’ultimo indicato nel primo periodo.

  1. All’attuazione di cui ai commi precedenti si provvede con le risorse strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

13.0.22

Bucalo, Iannone, Marcheschi, Gelmetti, Ambrogio, Mennuni, Nocco

Dopo l’articolo inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Disposizioni in materia di istruzione)

  1. In sede di contrattazione collettiva nazionale relativa al triennio 2019-2021 per il comparto istruzione e ricerca, a decorrere dal 2022, nell’ottica del rafforzamento dell’organizzazione e delle capacità amministrative delle istituzioni scolastiche e della rivisitazione dell’ordinamento professionale volto alla valorizzazione del personale Direttore dei Servizi generali e amministrativi delle istituzioni scolastiche, è disposto un incremento del salario accessorio sulle risorse a valere sul fondo di cui al comma 604 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, fino a una quota parte complessiva di 30 milioni di euro.
  2. Le graduatorie di merito di cui al comma 9-bis dell’articolo 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 sono integrate, nel limite delle autorizzazioni di spesa previste a legislazione vigente e nel rispetto del regime autorizzatorio di cui all’articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con i candidati ammessi alle distinte procedure e che si sono sottoposti alla prova orale. Le graduatorie sono utilizzate annualmente, ai fini dell’immissione in molo e sino al loro esaurimento.
  3. Per l’armo scolastico 2023/2024 e nelle more del rinnovo del CCNI sulla mobilità personale docente, educativo e ATA, sono sospesi tutti i vincoli alla mobilità in deroga alle norme contrattuali vigenti».

13.0.23

Bucalo, Iannone, Marcheschi, Gelmetti, Ambrogio, Mennuni, Nocco

Dopo l’articolo inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Disposizioni in materia di istruzione)

  1. Al fine di tutelare le esigenze di economicità dell’azione amministrativa e di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti dei contenziosi pendenti relativi ai concorsi per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4 serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, o il decreto direttoriale del 20 luglio 2015, n. 499 o il decreto direttoriale del 23 novembre 2017, 4 serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017, con decreto del Ministro dell’Istruzione e del Merito, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione su base regionale di 120 ore con prova finale, come già disciplinato dal comma 88 dell’articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, e con punteggio d’inserimento da computarsi in coda nella graduatoria finale. Il corso è riservato ai soggetti

che abbiano sostenuto la prova scritta e che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano già ricevuto una sentenza favorevole in primo grado o abbiano, comunque, un contenzioso giurisdizionale in atto, avverso il succitato concorso per mancato superamento della prova scritta o di quella orale. I soggetti selezionati con la presente procedura sono successivamente immessi in ruolo a seguito dello scorrimento dell’attuale graduatoria di merito del concorso di cui al predetto decreto direttoriale.

  1. Alla copertura delle attività di formazione, che non devono, comunque, comportare ulteriori spese rispetto a quelle già programmate, si provvede, mediante totale auto finanziamento dello stesso da parte dei ricorrenti.
  2. Alle immissioni in molo si provvede con le assunzioni autorizzate per effetto dell’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni».

14.4

Barbara Floridia, Pirondini, Damante, Castellone, Patuanelli, Sironi, Nave, Bevilacqua, Sabrina Licheri, De Rosa, Lopreiato, Guidolin, Maiorino, Lorefice

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. Per l’anno 2022, il fondo per il miglioramento dell’offerta formativa di cui all’articolo 1, comma 6o6, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, come incrementato ai sensi del comma 3, è ulteriormente incrementato di 400 milioni di euro da destinare:

  1. a) quanto a 3o milioni di euro per la valorizzazione del personale DSGA;
  2. b) quanto a 70 milioni di euro per la valorizzazione del personale ATA;
  3. c) quanto a 300 milioni di euro per l’attivazione dei profili AS (coordinatore dei collaboratori scolastici) e C (coordinatore degli assistenti tecnici e amministrativi), come previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro.

3-ter. Agli oneri di cui al comma 3-bis, pari a 400 milioni di euro per l’anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

14.9

Pirondini, Barbara Floridia, Damante, Castellone, Patuanelli, Nave, Bevilacqua, Sabrina Licheri, De Rosa, Lopreiato, Guidolin, Maiorino, Lorefice

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. All’articolo 19-quater del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. a) le parole: ”è reso disponibile il 60 per cento dei posti vacanti” sono sostituite dalle seguenti: ”è reso disponibile il 100 per cento dei posti vacanti”;
  2. b) il secondo periodo è soppresso.

3-ter. I criteri per la formazione dell’organico di sostegno di cui all’articolo 15, comma 2, della legge 8 novembre 2013, n. 128, sono rivisti mediante trasformazione dei posti in deroga attivati ai sensi dell’articolo 9, comma 15, della legge 30 luglio 2010, n. 122, per due anni scolastici consecutivi, in organico di diritto, in deroga ai contingenti autorizzati di cui all’articolo 1, comma 201 della legge 13 luglio 2015, n. 107».

14.2 (testo 2)

D’Elia, Manca, Crisanti, Rando, Verducci

Al comma 3, capoverso «606-bis», sostituire, ovunque ricorrano, le parole:

«Per l’anno 2022» con le seguenti: «A decorrere dall’anno 2022» e dopo il comma 3, inserire il seguente:

“3-bis. Per fronteggiare le maggiori esigenze connesse al fabbisogno energetico degli istituti scolastici paritari, ivi compresi quelli degli enti locali, derivanti dall’eccezionale incremento del costo dell’energia, è assegnato allescuole dell’infanzia e primarie paritarie un contributo aggiuntivo di 60 milioni di euro per l’anno 2023. Tale contributo è ripartito tra gli uffici scolastici regionali in proporzione al numero degli alunni. Gli uffici scolastici regionali provvedono al successivo riparto in favore delle istituzioni scolastiche in proporzione al numero degli alunni. Ai relativi oneri, pari a 60 milioni di euro per l’anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.”.

Conseguentemente,

  1. a) sostituire il comma 4 con il seguente:

“4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.225 milioni di euro per l’anno 2022 ed a 100 milioni di euro a decorrere dall’anno 2023, si provvede, quanto a 1.225 milioni di euro per l’anno 2022, ai sensi dell’articolo 15 e, quanto a 100 milioni di euro a decorrere dall’anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.”;

  1. b) all’articolo 15, apportare le seguenti modificazioni:
  2. al comma 5, sostituire le parole: “6.037,454 milioni di euro” con le seguenti: “6.137,454”;
  3. al comma 5, lettera a), sostituire le parole: “1.527 milioni di euro” con le seguenti: “1.627 milioni di euro” e all’allegato n. 3, stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, Missione n. 23 Fondi da ripartire, sostituire la cifra: “400” con la seguente: “500”, al programma 23.1 Fondi da assegnare, sostituire la cifra: “200” con la seguente: “300” e al programma 23.2 Fondi di riserva e speciali, sostituire la cifra: “200” con la seguente: “300”.

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