Docente può chiedere di avere meno ore in classe per dedicarsi a supplenze/potenziamento?

WhatsApp
Telegram

A chiederci un parere è un insegnante con incarico a tempo indeterminato nella secondaria di secondo grado. Dopo 38 anni d’anzianità di servizio e 9 classi per anno, il docente sente il peso della gestione del lavoro. È possibile chiedere una riduzione dell’orario in classe, sommata a ore di disponibilità verso la scuola, per ridurre il peso classi e raggiungere comunque l’orario di cattedra? Se sì, a chi bisogna rivolgere la domanda?

Assegnazione docenti ai plessi e alle classi: chi decide? Normativa

Il CONSIGLIO DI CIRCOLO O DI ISTITUTO “indica, altresì, i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all’assegnazione ad esse dei singoli docenti, all’adattamento dell’orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche alle condizioni ambientali e al coordinamento organizzativo dei consigli di intersezione, di interclasse o di classe; esprime parere sull’andamento generale, didattico ed amministrativo, del circolo o dell’istituto, e stabilisce i criteri per l’espletamento dei servizi amministrativi”. [ART. 10 COMMA 4 DEL DECRETO LEGISLATIVO 297/94]

Il COLLEGIO DEI DOCENTI “formula proposte al direttore didattico o al preside per la formazione, la composizione delle classi e l’assegnazione ad esse dei docenti, per la formulazione dell’orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche, tenuto conto dei criteri generali indicati dal consiglio di circolo o d’istituto”. [ART .7 LETTERA B) DEL DECRETO LEGISLATIVO n. 297/94]

Il DIRIGENTE SCOLASTICO “procede alla formazione delle classi, all’assegnazione ad esse dei singoli docenti, alla formulazione dell’orario, sulla base dei criteri generali stabiliti dal consiglio di circolo o d’istituto e delle proposte del collegio dei docenti”. [Art. 396 comma 1 lett. d, del Testo Unico n. 297/1994]

Sono MATERIE DI CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA le seguenti:

  • Assegnazione docenti ai plessi di una stessa autonomia scolastica per plessi al di fuori del comune della sede centrale, seguendo i criteri della continuità didattica e salvaguardando le precedenze.

Sono materia di confronto tra Dirigente Scolastico e rappresentanti sindacali:

  • Assegnazione dei docenti ai plessi di una istituzione scolastica dello stesso comune.

Organico dell’autonomia

L’art.1 comma 5 della legge 107/15 recita quanto segue:

Al fine di dare piena attuazione al processo di realizzazione dell’autonomia e di riorganizzazione dell’intero sistema di istruzione, è istituito per l’intera istituzione scolastica, o istituto comprensivo, e per tutti gli indirizzi degli istituti secondari di secondo grado afferenti alla medesima istituzione scolastica l’organico dell’autonomia, funzionale alle esigenze didattiche, organizzative e progettuali delle istituzioni scolastiche come emergenti dal piano triennale dell’offerta formativa predisposto ai sensi del comma 14. I docenti dell’organico dell’autonomia concorrono alla realizzazione del piano triennale dell’offerta formativa con attività di insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di progettazione e di coordinamento”.

Rimangono inalterate le indicazioni date dal Miur nella nota 2852 del 5 settembre 2016, la quale pone l’attenzione sui seguenti punti:

  • non esiste distinzione contrattuale tra docenti curricolari e docenti di potenziamento;
  • in uno scenario di “flessibilità”, deciso nel pieno rispetto delle attribuzioni degli Organi Collegiali, i docenti individuati su posto di potenziamento possono svolgere attività di insegnamento e i docenti su ore curricolari possono occuparsi di attività di “arricchimento dell’offerta formativa”;
  • le sostituzioni per assenze brevi vanno “coperte” secondo una adeguata articolazione modulare che coinvolge tutto l’organico dell’autonomia, al fine di assicurare continuità alle attività svolte nell’ambito del potenziamento;

Docenti curricolari assegnati alle cattedre con ore di potenziamento. Si può fare ma con delle condizioni.

Un decreto cautelare del Tribunale di Napoli [n. 10670 del 23.03.2017; R.G. n. 24533 /2016] ha affermato che:

“L’organico dell’autonomia è concepito come un corpus unitario nel quale confluiscono senza distinzione alcuna tutti i docenti, oltre a quelli curriculari di sostegno e di potenziamento anche quelli a cui vengono affidati compiti di coordinamento e progettazione. Nella prospettiva delineata dal comma 5 per cui l’organico dell’autonomia è funzionale a realizzare in modo effettivo offerta formativa, tutti i docenti devono contribuire alla sua piena attuazione e dunque possono essere destinati –fermo in possesso dei titoli abilitanti e/o delle necessarie competenze – ad attività varie di insegnamento, potenziamento o, se docenti di staff, ad attività di coordinamento di staff, ad attività di coordinamento e organizzazione”.

Sono previsti dei limiti nell’assegnazione dei docenti su posto comune alle cattedre con ore a disposizione-potenziamento?

Si [alcuni di essi li abbiamo già elencati]:

  • Rispetto da parte del Dirigente scolastico dei Criteri del Consiglio di istituto e Proposte del Collegio Docenti in merito all’assegnazione dei docenti alle classi. Quindi non è possibile spostare liberamente e senza condizioni i docenti dalle classi alle ore a disposizione, in nome del concetto “organico dell’autonomia”. I criteri sopra citati vanno anche menzionati, a motivazione, nel decreto gestionale di assegnazione.
  • I docenti devono possedere i titoli abilitanti e/o le necessarie competenze. Ad esempio un docente con ore di potenziamento potrebbe insegnare matematica, ma solo se abilitato, prendendo il posto dell’insegnante [anch’egli di matematica] esonerato in quanto collaboratore vicario del Dirigente scolastico
  • Il limite temporale di approvazione o aggiornamento PTOF. In questo documento è contenuta la progettazione curricolare ed extracurricolare, educativa e organizzativa: il monte orario, gli insegnamenti-discipline, la programmazione e tutto ciò che concerne l’offerta formativa. Quindi è necessario che le operazioni di assegnazione dei docenti alle classi siano coerenti con il PTOF ed effettuate contestualmente all’inizio dell’anno scolastico. Dunque l’utilizzo delle ore di potenziamento, a disposizione viene programmato all’interno del PTOF; ad esempio un docente della secondaria che abbia 15 ore di lezioni frontali o impiegate per un progetto specifico nell’ambito del potenziamento dell’offerta formativa più 3 ore a disposizione per eventuali sostituzioni dei colleghi assenti.
  • Il rispetto dei principi di correttezza, buona fede, imparzialità. Il dirigente scolastico non può imporsi al di fuori di questi principi. I provvedimenti di natura gestionale vanno motivati in maniera adeguata ponendo in primo piano il miglioramento dell’offerta formativa e contemporaneamente il benessere ambientale dei docenti e dell’istituzione scolastica in generale.

Conclusioni

Riprendiamo un attimo il quesito:

È possibile chiedere una riduzione dell’orario in classe, sommata a ore di disponibilità verso la scuola, per ridurre il peso classi e raggiungere comunque l’orario di cattedra? Se sì, a chi bisogna rivolgere la domanda?

Si, è possibile chiedere una rimodulazione dell’assegnazione delle ore di servizio e classi ai docenti, ma va garantita l’offerta formativa: occorre assicurare la piena ed integrale copertura dell’orario di insegnamento previsto dagli ordinamenti scolastici e nel limite dell’organico di cui all’art. 1, comma 201, della legge n. 107/2015.

Quindi per l’anno scolastico successivo, il docente assistito da un sindacalista di fiducia, può chiedere al Dirigente scolastico un appuntamento spiegando la situazione e chiedendo una diversa assegnazione delle ore di servizio e delle classi.

Il dirigente scolastico, responsabile della gestione, coordinamento e valorizzazione delle risorse umane, agirà come meglio ritiene da un punto di vista organizzativo-didattico sempre nel rispetto delle competenze degli organi collegiali. Potrà dunque disporre [tramite decreto gestionale adeguatamente motivato] un’assegnazione dei docenti alle classi che venga incontro alla richiesta del docente in questione. Molto opportuno che il Dirigente prima di procedere a tale decreto esponga la questione agli organi collegiali confrontandosi con essi.

Generalmente occorre vi sia un docente con ore di potenziamento della stessa classe di concorso al quale assegnare le ore “in cattedra” in modo da “trasferire” l’insegnante che ha fatto richiesta al posto con ore di potenziamento*. Necessario il consenso di entrambi i docenti interessati in modo da evitare un possibile contenzioso tra le parti che nuocerebbe in maniera importante all’efficienza e realizzazione dell’offerta formativa.

*Nel PTOF devono essere programmate le ore di potenziamento ed i progetti annessi destinati all’ampliamento ed arricchimento dell’offerta formativa. Le ore non programmate all’interno del documento possono essere impiegate per lo svolgimento delle supplenze sino a 10 giorni.

Docente su posto di potenziamento: ha un orario fisso per tutto l’anno oppure… – Orizzonte Scuola Notizie

Docenti di potenziamento tappabuchi: fenomeno che non accenna a diminuire. La normativa ed i possibili rimedi – Orizzonte Scuola Notizie

WhatsApp
Telegram

Concorsi PNRR: Corso di preparazione alla prova orale di Eurosofia. iscrizioni ancora aperte. Oggi incontro in diretta per la secondaria