Se la scuola non segnala una necessità di manutenzione e ne scaturisce infortunio ne è responsabile il Dirigente Scolastico

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Il caso affrontato dalla Corte dei Conti umbra con sentenza 87/22 interessa una questione delicata con la quale le Istituzioni scolastiche devono confrontarsi quotidianamente in ordine alle necessità di manutenzione e segnalazioni. Basta una segnalazione per tutelarsi, ma basta una mancata segnalazione per affrontare situazioni di responsabilità dalle potenzialità significative per le conseguenze che vi possono essere.

La questione
Il caso interessa un danno indiretto causato da un dirigente scolastico in relazione al risarcimento danno liquidato da una amministrazione, in esecuzione della sentenza civile irrevocabile di condanna, per un infortunio lavorativo subito da una dipendente scolastica. L’infortunio si verificava in relazione alla violazione dell’obbligo di segnalazione del cattivo funzionamento dei cancelli dell’istituto. I giudici affermano che tale obbligo grava sul dirigente dell’istituto scolastico.

La responsabilità del DS in caso di omessa segnalazione

“Il dirigente scolastico è titolare di una specifica posizione di garanzia rispetto alla prevenzione degli infortuni sul luogo di lavoro, essendo equiparabile in ragione del ruolo e ad un datore di lavoro responsabile della sicurezza, tanto che, in caso di negligente omissione, ne può rispondere anche penalmente (cfr. Cass. pen., Sez. VI, n. 37766 del 2019). Nella fattispecie in esame, poiché si è verificato a causa della carenza di manutenzione della struttura deve ritenersi che il danno sia stato causato per effetto della violazione degli obblighi, di vigilanza e di segnalazione, cui il dirigente era tenuto nella qualità di responsabile della sicurezza del personale e degli utenti e che egli debba in questa sede essere di conseguenza ritenuto responsabile anche del corrispondente danno pubblico indiretto”. Pertanto, una mancata segnalazione all’Ente Locale competente ad intervenire, può comportare, in casa di danni, azione di responsabilità verso il datore di lavoro.

Sussiste una grave colpevolezza se dalla mancata segnalazione deriva infortunio 
Indubitabile è, per i giudici, la sussistenza della colpa grave in capo al datore di lavoro essendo stata la sua condotta, oltre che gravemente violativa degli obblighi di servizio su di lui gravanti, anche caratterizzata da una elevata negligenza e imprudenza. La gravità della colpa, rileva la Corte, nel caso in commento, è ulteriormente confermata dalla circostanza che, persino dopo il grave infortunio occorso alla dipendente, il malfunzionamento non è stato tempestivamente segnalato e prontamente fatto riparare dal convenuto, che ha in tal modo perseverato in un atteggiamento di negligenza e imprudenza.

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