Supplenze graduatorie istituto 2022/24: procedura nomine. Assenze sino a 10 giorni, MAD, potenziamento. FAQ

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In caso di assenze temporanee del personale docente, lo stesso può essere sostituito da colleghi della medesima istituzione scolastica ovvero da supplenti inclusi nelle graduatorie di istituto. FAQ

D. Le supplenze temporanee sono disciplinate da?  

R. Le supplenze temporanee sono disciplinate dall’OM n. 112/2022, che disciplina l’aggiornamento delle GPS e delle correlate graduatorie di istituto di II e III fascia. Graduatorie GPS: ecco ORDINANZA e TABELLE TITOLI. Domande dal 12 al 31 maggio

D. Cosa si intende per supplenze temporanee?

R. Sono temporanee tutte le supplenze diverse da quelle volte a coprire cattedre e posti d’insegnamento, su posto comune o di sostegno, disponibili e/o vacanti entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali per tutto l’anno scolastico. Si tratta, ad esempio, di supplenze per assenze dovute a malattia, maternità, infortuni, giorni di permesso …

D. Il dirigente scolastico può avvalersi, per le supplenze temporanee, di personale in servizio nella scuola?

R. Sì. Infatti, come leggiamo nella succitata OM, il dirigente scolastico può avvalersi di quanto disposto dall’articolo 22/6 della legge n. 448/2001, secondo cui è possibile provvedere (eccetto che nella scuola dell’infanzia e primaria) alla sostituzione del personale assente utilizzando, in coerenza con il PTOF, le proprie risorse di personale docente, anche oltre i limiti temporali previsti dalle disposizioni vigenti e fino a un massimo di 15 giorni.

D. Per le supplenze sino a 10 giorni, il dirigente scolastico deve necessariamente chiamare il supplente?

R. No, perché in base alla legge n. 107/2015 (articolo 1/85), le supplenze sino a 10 giorni possono essere coperte da personale dell’organico dell’autonomia (ossia personale di ruolo in servizio a scuola). Considerato che le predette supplenze sono state (e sono) svolte prevalentemente dai docenti impiegati nelle attività di potenziamento (in quanto i “curricolari” non possono lasciare la classe), l’articolo 28 del CCNL 2016/18 ha imposto al riguardo un “paletto” ben preciso, prevedendo che possono essere destinate alle supplenze le sole ore non programmate nel PTOFLe eventuali ore non programmate nel PTOF dei docenti della scuola primaria e secondaria sono destinate alle supplenze sino a dieci giorni.”.

D. Il personale di ruolo suddetto può essere impiegato  in un grado di istruzione inferiore rispetto a quello di titolarità (ad esempio in un istituto comprensivo, un docente di scuola secondaria di primo grado può supplire un insegnante della scuola primaria)?

R. Sì, sempre in base alle disposizioni della succitata legge 107/2015. In tal caso, il docente in questione deve essere in possesso del prescritto titolo di studio (come indicato dal Miur nella nota n. 24306 del 01/09/2016) e manterrà il trattamento stipendiale del grado di appartenenza.

D. Il dirigente ha dei limiti nel provvedere alle supplenze brevi e saltuarie?

R. Il dirigente scolastico, ai sensi dell’articolo 1/78 della legge n. 662/96, è autorizzato a ricorrere alle supplenze brevi e saltuarie, solo dopo aver provveduto, eventualmente utilizzando spazi di flessibilità dell’organizzazione dell’orario didattico, alla sostituzione del personale assente con docenti già in servizio nella medesima istituzione scolastica.

D. Le supplenze temporanee possono essere conferite sin dal primo giorno di assenza del titolare?

R. No, non è possibile ai sensi dell’articolo 1/333 della legge n. 190/2014, eccetto nei casi in cui non si possa tutelare e garantire l’offerta formativa e il rispetto delle norme di prevenzione e protezione dei rischi.

D. Da quali graduatorie si attinge per le supplenze temporanee?

R. Si attinge dalle graduatorie di istituto, che si articolano in tre fasce: prima (ove sono inclusi i docenti inseriti nelle GaE); seconda (ove sono inclusi i docenti inseriti nella I fascia delle GPS); terza (ove sono inclusi i docenti inseriti nella II fascia delle GPS).

D. In caso di esaurimento della graduatoria di istituto, come si assegna la supplenza?

R. In tal caso, la supplenza si assegna attingendo dalle graduatorie di altri istituti della provincia, secondo il criterio di viciniorietà reso a tal fine disponibile dal sistema informativo.

D. In caso non sia possibile nominare il supplente nemmeno dalle graduatorie degli istituti della provincia?

R. In tal caso, il dirigente scolastico conferisce la supplenza attingendo dalle domande di messa a disposizione, assegnandole prioritariamente a coloro che sono in possesso del titolo di studio e, in subordine, a coloro i quali lo stanno conseguendo. Gli aspiranti non devono essere inseriti in nessuna graduatoria della provincia in cui è ubicata la scuola né in altra provincia.

D. Quale termine massimo possono avere le supplenze temporanee?

R. Il termine massimo è coincidente con l’ultimo giorno di effettiva permanenza delle esigenze di servizio.

D. E’ possibile nominare un supplente su un posto di potenziamento?

R. No, non è possibile nominare un supplente su posto di potenziamento per una supplenza temporanea. E’ possibile invece nominare un supplente in caso di cattedra mista, cioè costituita da ore di potenziamento e ore curricolari; in tal caso, però, si nomina soltanto per le ore curricolari ma non per quelle di potenziamento.

D. In caso di supplenza ad orario non intero, in assenza di posti interi, è possibile completare l’orario?

R. Sì. Il completamento (realizzabile anche tra scuole statali e non):

  • è possibile nell’ambito di una sola provincia e sino al raggiungimento dell’orario obbligatorio di insegnamento del corrispondente personale di ruolo (25 ore scuola dell’infanzia; 22 ore+2 scuola primaria; 18 ore scuola secondaria); entro tale limite, è conseguibile con più rapporti di lavoro da svolgere in contemporaneità esclusivamente per insegnamenti per i quali risulti omogenea la prestazione dell’orario obbligatorio di insegnamento del corrispondente personale di ruolo (così ad esempio non è possibile completare una supplenza ottenuta nella scuola dell’infanzia con una nella scuola primaria/secondaria e viceversa; mentre è possibile tra scuola secondaria di primo grado e di secondo grado);
  • per i docenti della scuola secondaria, può realizzarsi per tutte le classi di concorso (sia di primo che di secondo grado), cumulando ore sia appartenenti alla medesima classe di concorso che a classi di concorso diverse;
  • può realizzarsi nel limite di massimo tre sedi scolastiche e massimo due comuni, tenendo presente il criterio della facile raggiungibilità.

D. In caso di supplenza ad orario non intero, in presenza di posti interi, è possibile completare l’orario?

R. In tal caso, l’aspirante non ha titolo al completamento d’orario.

D. E’ possibile svolgere nello stesso anno scolastico una supplenza come docente e una come personale ATA?

R. Sì, a condizione che le prestazioni di lavoro non siano svolte contemporaneamente.

La consulenza

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