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Visite specialistiche, esami diagnosti e viaggi da e verso i luoghi di cura: in un orientamento applicativo dell’ARAN le delucidazioni

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L’ARAN, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, con l’orientamento applicativo numero M. 263, fornisce una dettagliata argomentazione alla questione relativa alla malattia, all’assenza per visita medica, alle prestazioni specialistiche e agli accertamenti diagnostici, nonché, cosa molto attuale e soventemente richiesta alla domanda relativa ai giorni di viaggio necessari per raggiungere la località ove sottoporsi agli stessi trattamenti diagnosti o alle visite specialistiche. Cosa accade nello specifico?

Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 regola le assenze per malattia dei dipendenti pubblici Attualmente, scrive l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, nelle more della rivisitazione contrattuale della materia, le assenze dal servizio per visite mediche, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici devono essere ricondotti esclusivamente alla disciplina di cui all’art. 55 septies, comma 5 ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 che regola le assenze per malattia dei dipendenti pubblici per l’espletamento di tali prestazioni. Le finalità della cura e della prevenzione per la tutela della salute dei lavoratori La norma, specifica l’ARAN che ha inteso riconoscere le finalità della cura e prevenzione per la tutela della salute dei lavoratori, prevede che le suddette assenze siano giustificate mediante la presentazione di attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che abbiano svolto la visita o la prestazione. Tale attestazione ha la finalità di fornire la giustificazione medica per i giorni di assenza del dipendente dal lavoro. I giorni di viaggio per recarsi al luogo di cura o dove eseguire esami diagnostici Considerato che tali assenze, imputabili alla malattia e certificate nel modo anzidetto, sono esclusivamente preordinate alla effettuazione delle suddette terapie o accertamenti diagnostici, l’ARAN, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, ritiene che i giorni di viaggio per recarsi presso la struttura sanitaria prescelta non possano essere ascrivibili alla malattia stessa. Pertanto, il dipendente, per i suddetti giorni di viaggio, dovrà fare ricorso agli altri istituti contrattuali previsti in materia di assenza dal lavoro.

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