Famiglia chiede esonero da insegnamento religione oltre i termini, è legittimo concederlo? Risponde il Tar

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Un dirigente scolastico con nota non ha accolto la richiesta di esonero dall’insegnamento della religione cattolica avanzata dal genitore. Avverso tale provvedimento è stato promosso ricorso con il quale, sinteticamente, il ricorrente lamenta come le ragioni alla base del diniego, legate al carattere tardivo della richiesta, siano il frutto di una interpretazione della normativa di riferimento non costituzionalmente orientata giacché il diritto alla libertà di culto, sancito dagli artt. 3 e 19 Cost., sarebbe violato dalla fissazione di termini perentori per effettuare la scelta in ordine al se frequentare la c.d. ora di religione

Il fatto

Con ricorso il ricorrente ha proposto istanza di tutela cautelare, tramite i propri difensori, ed il TAR con l’Ordinanza 772/2022, ha affermato che “la libertà di culto, il diritto allo studio e la libertà di insegnamento, sono principi che vanno tra loro bilanciati, non solo in astratto, ritenendo il termine per la scelta di cui si discorre non perentorio ma ordinatorio, ma anche in concreto, verificando, alla luce delle esigenze della scuola e degli insegnanti, che questo Giudice non può conoscere, se vi siano elementi tali per poter accogliere una richiesta tardiva”. Pertanto  ha accolto l’istanza cautelare ordinando allo stesso di adottare un nuovo “provvedimento sulla istanza di esonero presentata nel quale dovrà essere effettuato un bilanciamento concreto tra le esigenze rappresentate nella richiesta e gli eventuali pregiudizi che potrebbero derivare dall’accoglimento della stessa sia all’offerta formativa e, quindi, al diritto degli altri studenti di ricevere una formazione non deteriore a quella che si sarebbe potuto programmare se l’istanza di esonero fosse stata tempestiva, sia alla libertà di insegnamento del docente che, durante l’ora di religione, è chiamato ad esplicare la sua professionalità”. Ma l’Istituto scolastico non ha ottemperato e si pronuncia il TAR per la Lombardia con sentenza del 03/12/2022 N. 01232/2022.

Si può esercitare la scelta di non avvalersi della religione anche oltre i termini?

Per il TAR l’amministrazione, non sfruttando il periodo temporale concesso nel caso in questione con l’Ordinanza cautelare, ha nei fatti rinunciato ad operare il bilanciamento tra le esigenze organizzative della scuola e i contrapposti principi costituzionali che il Collegio aveva ordinato di operare; “- che, pertanto, questo Tribunale, avendo già evidenziato, nella richiamata ordinanza propulsiva, che “il termine richiamato non può essere inteso come decadenziale, diversamente opinando, infatti, risulterebbe eccessivamente sacrificato il diritto alla libertà di culto, il quale, in quanto diritto della personalità, subirebbe una irragionevole compressione se non fosse consentito al titolare dello stesso mutare le proprie scelte esistenziali sul punto”, non può che accogliere il ricorso”.

Pertanto, la flessibilità è la via maestra suggerita su tale questione, piuttosto che  perseguire l’irrigidimento interpretativo della norma sui termini amministrativi, come previsti nelle periodiche circolari ministeriali, cercando di realizzare quel bilanciamento tra il diritto individuale di non avvalersi dell’insegnamento della religione e le esigenze organizzative della scuola che può essere certamente più consono a garantire il buon andamento della P.A. Nel caso in questione è emerso che i termini per l’esonero dall’insegnamento della religione non sono da intendersi come perentori, ma ordinatori.

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