Nasce il Ministero dell’Istruzione e del Merito: ecco cosa cambia dal punto di vista organizzativo [DOSSIER]

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Il ministero dell’Istruzione è diventato dell’Istruzione e del Merito. La novità è diventata definitiva con l’approvazione del decreto legge dell’11 novembre.

Nel corso dell’esame parlamentare sono state poi introdotte ulteriori modifiche che intervengono sul decreto legge n. 77/2021 sotto due profili: da un lato, si precisa che la riorganizzazione del Ministero possa essere operata anche tramite il procedimento semplificato previsto dall’art. 13 del decreto-legge in esame; dall’altro lato, si incrementa di 1,28 milioni di euro a decorrere dal 2023 la dotazione finanziaria per gli uffici di diretta collaborazione del Ministro collegati alle suddette tre posizioni di livello dirigenziale generale.

Il nuovo testo, dunque, interviene sulle funzioni del dicastero, inserendo la promozione e valorizzazione del merito nell’ambito dei servizi educativi e delle finalità delle esperienze formative.

L’Ufficio Studio della Camera dei Deputati ha realizzato un approfondimento in cui si spiega, anche dal punto di storico e normativo, il cambio di denominazione.

Il collegamento tra Istruzione e Merito, si ricorda, si trova, a livello concettuale, nella Costituzione (si vedano i commi 3 e 4 dell’articolo 34). La portata precettiva di tali disposizioni è stata individuata nell’obbligo per la Repubblica di apprestare forme di sostegno economico per consentire ai capaci e meritevoli di accedere all’istruzione superiore, in presenza di due presupposti: la carenza di mezzi economici adeguati nei destinatari e l’attribuzione tramite concorso delle risorse.

Le modifiche introdotte dall’art. 6 del D.L. 173/2022

La disposizione in commento, al comma 1, modifica la denominazione del «Ministero dell’istruzione» in «Ministero dell’istruzione e del merito».

Al comma 2, introduce una serie di novelle agli artt. 49, 50, 51 e 51-ter del D.LGS. 300/1999 («Riforma dell’organizzazione del Governo»).

In via di sintesi, oltre alle previsioni volte a raccordare la normativa vigente con la nuova denominazione, dal punto di vista sostanziale occorre segnalare:

i) circa le attribuzioni, nell’art. 50, da un lato l’aggiunta della «promozione del merito» alla preesistente «valutazione dell’efficienza nell’erogazione dei servizi medesimi nel territorio nazionale»; dall’altro lato, l’inserimento anche della «valorizzazione del merito», oltre al preesistente «incremento delle opportunità di lavoro e delle capacità di orientamento degli studenti», fra le finalità delle esperienze formative alla cui realizzazione il Ministero deve offrire supporto;

ii) circa l’organizzazione, nell’art. 51, viene portato da 25 a 28 il numero delle posizioni di livello dirigenziale generale presenti nell’ordinamento del Ministero. Come chiarito dalla relazione illustrativa, la disposizione non ha portata innovativa e si limita a recepire all’interno del D.LGS. 300/1999 la nuova situazione determinata dall’art. 64, comma 6-sexies, del D.L. 77/2021, che ha istituito tre posizioni dirigenziali di livello generale per garantire la funzionalità degli uffici del Ministero, le quali, nelle more del regolamento di riorganizzazione, sono temporaneamente assegnate nel numero di una all’Ufficio di gabinetto e due ai rispettivi dipartimenti, per lo svolgimento di un incarico di studio, consulenza e ricerca per le esigenze connesse all’attuazione del PNRR.

Sull’assetto del Ministero incide anche il comma 3-bis, introdotto nel corso del procedimento di conversione del decreto.

La disposizione, in particolare, interviene sull’art. 64, comma 6-sexies, del D.L. 77/2021 sotto due profili:

– precisa che la riorganizzazione del Ministero possa essere operata anche tramite il procedimento semplificato previsto dall’art. 13 del decreto-legge in esame.

Si ricorda che il menzionato art. 64, comma 6- sexies, del D.L. 77/2021, nell’istituire le tre nuove posizioni dirigenziali di livello generale, ha disposto altresì che all’adeguamento della struttura organizzativa del Ministero si provveda mediante un regolamento emanato ai sensi dell’art.17, comma 4- bis, della L. 400/1988, vale a dire con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri,  sentito il Consiglio  di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta. L’art. 13 del D.L. 173/2022 qui in commento, dal canto suo, disciplina apposite procedure per la riorganizzazione dei Ministeri, tramite decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri e acquisito il parere del Consiglio di Stato. Il comma 3- bis  – qui in esame – consente dunque di far ricorso sia all’uno che all’altro procedimento.

–  incrementa di 1,28 milioni di euro annui a decorrere dal 2023 la dotazione finanziaria per gli uffici di diretta collaborazione del Ministro collegati alle suddette tre posizioni di livello dirigenziale generale.

A questa seconda previsione appresta copertura il comma 3-ter del medesimo art. 6. Si prevede, in dettaglio, che agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 3-bis, pari a 480.000 euro annui a decorrere dall’anno 2023, si provveda mediante corrispondente riduzione, per l’anno 2023 e a decorrere dall’anno 2025, dell’autorizzazione di spesa di cui all’art. 1, comma 202, della L. 107/2015 e per l’anno 2024 del fondo di cui all’art. 23, comma 1 della L. 289/2002, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione e del merito.

Si tratta, rispettivamente, del «Fondo “La Buona Scuola” per il miglioramento e la valorizzazione dell’istruzione scolastica» e del fondo da ripartire nel corso della gestione per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese per acquisto di beni e servizi.

Infine, il comma 3 reca una clausola generale di sostituzione, ovunque ricorrano e a ogni effetto, delle precedenti denominazioni «Ministro dell’istruzione» e «Ministero dell’istruzione» con le nuove denominazioni «Ministro dell’istruzione e del merito» e «Ministero dell’istruzione e del merito».

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